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Le novità legislative del mese: Aprile 2019

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AMBIENTE E SICUREZZA – AGENTI CHIMICI

Reg. CE n. 521 del 27/03/19 – Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e dell’imballaggio delle sostanze e delle miscele

Introduce sostanziali modifiche agli allegati I, II, III, IV, V e VI del CLP in relazione alle modifiche del Sistema Globale Armonizzato GHS (edizioni sesta e settima).

In particolare, con la revisione del GHS, introduce:

– una nuova classe di pericolo relativa agli esplosivi desensibilizzati (es. solidi con punto di fusione o punto iniziale di fusione superiore a 20°C a una pressione di 101,3 kPa),

– una nuova categoria di pericolo relativa ai gas piroforici all’interno dei gas infiammabili.

Modifica anche la Tabella 1.1 dei valori soglia generici con l’introduzione di valori relativamente alla tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola, categoria 3 e alla tossicità in caso di aspirazione.

Modifica inoltre i criteri di classificazione delle sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili, la definizione di tossicità acuta, le definizioni ed i criteri di classificazione per diverse categorie di pericolo (gravi lesioni oculari, sensibilizzazione della pelle, ecc.).

Infine, introduce nuove indicazioni di pericolo (es. H206 per esplosivi desensibilizzati, categoria di pericolo 1, H232 per i gas infiammabili della categoria di pericolo 1 A, gas piroforico, ecc.) e apporta modifiche ad alcune indicazioni di pericolo e ad alcuni consigli di prudenza, nonché elimina l’indicazione di pericolo supplementare EUH001 (esplosivo allo stato secco).

 In vigore dal 17 ottobre 2020, anche se le sostanze e le miscele possono, prima di tale data, essere classificate, etichettate e imballate in conformità al nuovo regolamento.

 


AMBIENTE – TRASPORTI – ADR

DM del 12/02/19 – Recepimento della direttiva (UE) n. 2018/1846 che modifica gli allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

Stabilisce che, a partire dal 1 luglio 2019, i trasporti nazionali, stradali, ferroviari e per le vie di navigazione interna, di merci pericolose dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nelle edizioni 2019 di ADR, RID e ADN.

 


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Le novità legislative del mese: Marzo 2019

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AMBIENTE – RIFIUTI E IMBALLAGGI

Legge n. 12 del 11/02/19 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

Istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06.

Il Ministro, con proprio decreto, definirà le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi.

Dal 1° gennaio 2019, è confermata l’abolizione del SISTRI; la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui al  D.Lgs. n. 152/06, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205 del 13/12/10.

In vigore dal 13/02/19.


Circ. Min. n. 2730 del 13/02/19 – Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti

Fornisce le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti devono fornire ai prefetti ai sensi del comma 4 dell’art. 26-bis della Legge 132/2018 (Piani di emergenza interni). In particolare le seguenti informazioni:

– Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società;

– Descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento;

– Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;

– Descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente;

– Descrizione delle disposizioni per avvisare tempestivamente, le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili del fuoco, Prefettura, ARPA, ecc.).

Precisa che le disposizioni sono finalizzate minimizzare il più possibile i pericoli per la salute umana e per l’ambiente e non trovano applicazione negli impianti che ricadano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015 (normativa “Seveso”).

 


DPCM n. 45 del 22/02/19 – Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019

Il modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2017 è integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al nuovo decreto.

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 della L. 25 gennaio 1994, n. 70, il MUD 2019 dovrà essere presentato 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. quindi la consueta data di presentazione del 30 aprile slitterà al 22 giugno 2019.

 


SICUREZZA – Dispositivi di Protezione Individuale

D.Lgs. n. 17 del 19/02/19 – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

Molteplici sono le modifiche apportate (tra parentesi i dettagli più rilevanti):

– le norme armonizzate e presunzione di conformità dei DPI

– i requisiti essenziali di sicurezza (ora si considerano conformi i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione richiesta nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI)

– la procedura di valutazione della conformità (ora si richiede al fabbricante di eseguire la procedura di valutazione della conformità e redigere la documentazione tecnica, in allegato III, anche al fine di esibirla alle Autorità di Vigilanza per tutti i DPI

– gli organismi notificati (le attività di valutazione della conformità devono ora essere effettuate da organismi notificati autorizzati, in possesso dei requisiti minimi, tramite domanda di autorizzazione)

– la documentazione tecnica, gli attestati di certificazione e la marcatura CE (la documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana)

– la vigilanza del mercato sui DPI

– le sanzioni e disposizioni penali (importi sanzionatori maggiori)

– le disposizioni di adeguamento

– gli oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità dei DPI, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sul mercato.

 In vigore dal 12/03/19. Modifica il D.Lgs. n. 475 del 04/12/92, abrogando la Direttiva n.89/686/CEE e abroga il D.Lgs. n. 10 del 02/01/97.

Modifica, di conseguenza, il Testo Unico di Sicurezza (art.74 e 76).


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ISO 45001

Approvata la nuova norma che sostituirà la BS OHSAS 18001

La sostituzione dello standard BS OHSAS 18001:2007 con la norma ISO 45001 è arrivata al punto decisivo: il 13 luglio si è conclusa la fase di votazione del documento DIS2 (il secondo Draft International Standard) con uno risultato storico: la proposta di norma ISO in tema di salute e sicurezza è stata approvata.

La votazione del 2 ° DIS era stata avviata il 19 maggio scorso dopo che la bozza della ISO / DIS 45001.2 era stata resa disponibile dal Comitato ISO nel marzo 2017 ai Membri degli organi nazionali di normazione allo scopo di una loro valutazione.

Importante il risultato della votazione che ha portato all’approvazione della prima Norma ISO in materia di salute e sicurezza sul lavoro: 53 membri a favore e 7 contrari.

E’ interessante notare che tra i membri che hanno bocciato la seconda versione della Norma troviamo Paesi europei importanti quali Francia, Germania, Spagna e Austria; l’Italia ha votato a favore della nuova rielaborazione della norma.

A seguito della recentissima approvazione della Norma, si può presumere che la pubblicazione possa avvenire tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018.

La nuova Norma ISO 45001 diventerà quindi il nuovo punto di riferimento nell’ambito della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro a livello mondiale e anch’essa baserà la sua struttura sull’High Level Structure, come già previsto dalle nuove versioni delle norme ISO per i Sistemi di Gestione.

ASATECNO può fornire la propria assistenza ai clienti, anche mediante una pianificazione congiunta degli interventi necessari, sia per l’adeguamento di sistemi già certificati OHSAS sia per nuovi progetti di certificazione.

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Sottoprodotti

Pubblicata una circolare ministeriale di chiarimento.

Non lasciamoci portare fuori strada dal “decoupage” o dal riutilizzo domestico di bottiglie, lattine, ecc…: in realtà sono moltissimi i processi industriali che generano uno o più residui di produzione che potrebbero classificarsi come sottoprodotti e seguire quindi una percorso preferenziale verso il riutilizzo. Ma come riconoscere se un residuo di produzione è qualificabile come “sottoprodotto”?

Come noto con decreto 264/2016 sono stati adottati i “Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.

Tale norma non innova in alcun modo la disciplina sostanziale generale del settore. Infatti se un residuo deve essere considerato sottoprodotto o meno dipende esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni di legge stabilite dall’art. 184 bis del D.Lgs 152/2006:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto»;
b) «è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi»;
c) «la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale»;
d) «l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana
).

Il decreto, però, non contiene né un “elenco” di materiali qualificabili alla stregua di sottoprodotti, né un elenco di trattamenti ammessi sui medesimi in quanto senz’altro costituenti “normale pratica industriale”, dovendo comunque essere rimessa la valutazione del rispetto dei criteri indicati ad una analisi caso per caso.

Ed è qui che troviamo la novità: in data 30 maggio 2017 è stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente la Circolare Ministeriale 30 maggio 2017, n. 7619 “Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264”.

Stante l’oggettiva complessità della disciplina, di origine interna ed europea, concernente l’utilizzazione dei sottoprodotti, e l’assenza di prassi interpretative lungamente consolidate, per una migliore applicazione del decreto è stato ritenuto utile fornire alcuni chiarimenti interpretativi, accompagnando la presente circolare con un Allegato tecnico-giuridico di approfondimento.

Detto allegato si compone dalle seguenti parti:

1. Premessa
2. Scopo del decreto
3. Effetti giuridici
4. Onere della prova e responsabilità
5. Documentazione contrattuale e scheda tecnica
6. Dimostrazione della natura di sottoprodotto
7. Deposito e movimentazione
8. Controlli e ispezioni
9. Piattaforma di scambio tra domanda e offerta ed elenco dei sottoprodotti
10. Impiego di biomasse destinate ad uso energetico

Ma non è tutto: da un comunicato stampa del 12 maggio 20017, pubblicato sul sito di Ecocerved Scarl, società consortile del sistema italiano delle Camere di Commercio che opera nel campo dei sistemi informativi per l’ambiente, si apprende che dallo stesso giorno le Camere di commercio istituiscono un apposito elenco in cui possono iscriversi, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti, istituito ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento 13 ottobre 2016 n. 264.

Nell’elenco è indicata, all’atto dell’iscrizione, oltre alle generalità e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività. L’iscrizione è telematica ed avviene attraverso la firma digitale del legale rappresentante dell’impresa.

L’accesso all’elenco, sia per la presentazione della pratica sia per la consultazione delle imprese iscritte, avviene dal sito www.elencosottoprodotti.it.

Infine, a testimoniare quanto la tematica sia sentita in Italia, osserviamo anche le amministrazioni regionali compiere qualche passo nella direzione giusta, come in Emilia Romagna, dove con la LinkDeliberazione della Giunta Regionale n. 2260/2016 hanno formalmente istituito l’Elenco regionale dei sottoprodotti in conformità a quanto previsto dal LinkDecreto n.264/2016, cui possono iscriversi le imprese il cui processo produttivo e le sostanze o gli oggetti da esso derivanti presentino i requisiti previsti dalla normativa vigente per la qualifica di sottoprodotti.

Contattateci per ulteriori informazioni, chiarimenti, o per una consulenza tecnica in merito al riutilizzo dei vostri sottoprodotti.

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