Le novità legislative del mese: Ottobre 2020
Dalla nostra banca dati EasyLexHSE
SICUREZZA – Impianti termici
DM del 07/08/20 – Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
Riguarda l’abilitazione per i seguenti patentini:
- il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e superficie;
- il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore;
- il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore;
- il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore.
Non riguarda generatori il cui prodotto della pressione ammissibile (PS) in bar per la capacità totale (V) in litri è tale che PS x V = 300 bar x litri e PS = 10 bar, nonché i generatori aventi V= 25 litri e PS = 32 bar.
Il patentino verrà rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro competente dopo esame indetto con bando e il futuro titolare dovrà essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08. Indica, inoltre, in due allegati i dettagli dei corsi di formazione teorico pratici da frequentare per l’ammissione all’esame e i differenti requisiti formativi e professionali.
Il Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente stabilisce le date degli esami (e le sedi) secondo il calendario di cui all’allegato I e le pubblica sul sito internet istituzionale.
In vigore dal 06/10/21 abrogherà DM del 01/03/74.
AMBIENTE e SICUREZZA – Agenti Chimici
Reg. CE n. 1435 del 09/10/20 – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 della Commissione del 9 ottobre 2020 relativo agli obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Definisce i termini per aggiornare la registrazione delle sostanze chimiche contenute nel Regolamento Reach. all’art. 22, par. 1.
In particolare, il provvedimento fa riferimento ai seguenti casi:
– modifiche dello stato giuridico o dell’identità del dichiarante;
– modifiche della fascia di tonnellaggio;
– nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati;
– nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per l’ambiente;
– modifiche della classificazione e dell’etichettatura della sostanza registrata;
– aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro;
– proposte di sperimentazione prima di effettuare uno dei test di cui all’allegato IX o X del Reach;
– modifiche per quanto riguarda l’accesso consentito alle informazioni nella registrazione;
– aggiornamenti che comportano sperimentazioni supplementari;
– altri aggiornamenti combinati.
Prevede termini quanto più brevi possibili (3 mesi per gli aggiornamenti di natura più amministrativa, termini di sei, nove o dodici mesi per aggiornamenti più complessi), e considera i termini specificati come limiti massimi (pertanto i dichiaranti sono tenuti a fornire aggiornamenti il più rapidamente possibile e comunque entro il termine specificato).
In vigore dall’11/12/20.
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