Posts Taged sottoprodotti

Le novità legislative del mese: Marzo 2022 (chiusura redazionale 05.04.22)

Dalla nostra banca dati EasyLexHSE

SICUREZZA – Movimentazione manuale dei carichi                 

UNI ISO 11228-1:2022 – Ergonomia – Movimentazione manuale – Parte 1: Sollevamento, abbassamento e trasporto

Richiamata al fondo dell’allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 e indicata come metodo di riferimento per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi, subisce le seguenti principali modifiche:

– riporta una nuova tabella per classificare a fasce i valori di indice di sollevamento calcolati,

– diminuisce il limite del peso cumulativo giornaliero in condizioni ideali,

– introduce una tabella per la verifica che i pesi sollevati e trasportati cumulativamente nell’arco delle ore, non superino certi valori (questi devono essere ridotti nel caso in cui non ci si trovi in condizioni non ideali).

 

In vigore dal 24/03/22,sostituisce la versione del 2009.

 

SICUREZZA – Cancerogeni                 

Dir. CE n. 431 del 09/03/22 – Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Modifica la c.d. “direttiva madre” 2004/37/CE. Tra le modifiche più rilevanti si segnalano:

– l’ampliamento del campo di applicazione che riguarderà anche le

sostanze tossiche per la riproduzione, diventando ora direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione. La direttiva prevede, tra l’altro, una distinzione tra sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia e prive di soglia;

– la fissazione di limiti di esposizione professionale per l’acrilonitrile e i composti del nichel;

– la riduzione dei valori limite di esposizione per il benzene;

– la sostituzione dell’articolo 18 bis sulla “valutazione” e l’inserimento dell’allegato III bis sui “valori limite biologici e misure di sorveglianza sanitaria”.

 

In vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione, ma lascia tempo agli Stati membri di poter recepire le sue disposizioni fino al 5 aprile 2024.

 

AMBIENTE/SICUREZZA – Radiazioni ionizzanti               

DL n. 17 del 01/03/22 – Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

L’articolo 40 del Decreto modifica la formulazione dell’art. 72 del D.Lgs. n. 101/20. Prevede che:

  1. a) i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l’obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell’ambiente;
  2. b) lo stesso obbligo si applica ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di talune tipologie di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo.

Di particolare rilevanza l’allegato A che aggiorna l’allegato XIX previsto dall’art. 72 del D.lgs. 101/2020, definendo le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, nonché l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo soggetti a sorveglianza radiometrica (con riferimento alla casistica di cui al punto (b) di cui sopra).

 

In vigore dal 30/06/22.

 

SICUREZZA – Agenti Biologici              

Legge n. 18 del 04/03/22 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

Oltre alla conferma dell’obbligo vaccinale per gli over 50 fino al 15 giugno 2022, si segnalano le seguenti previsioni:

– rientro immediato nel luogo di lavoro del lavoratore che sia entrato in possesso della certificazione necessaria (purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione);

– rilascio del Green pass dalla data di somministrazione della dose di richiamo senza necessità di ulteriori dosi di richiamo;

– rilascio della certificazione verde per i positivi dopo il ciclo vaccinale primario o dopo la relativa dose di richiamo;

– autosorveglianza anche nelle ipotesi di guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario;

Si prevedono, da ultimo, anche disposizioni sul lavoro agile per i genitori di figli con disabilità.

 

DL n. 24 del 24/03/22 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

Il provvedimento, nell’ottica di un graduale “ritorno alla normalità”, prevede:

– l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto e in tutti i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico (nei luoghi di lavoro sarà, invece, sufficiente l’utilizzo – quale dispositivo di protezione individuale (DPI) – la mascherina chirurgica;

– proroga (al 30 giugno 2022) delle disposizioni di cui all’art. 90, commi 3 e 4 DL 34/2020 sullo smart working, che potrà essere regolato dal datore di lavoro anche in assenza di accordi individuali tra datore e lavoratore;

– disposizioni sui protocolli, linee guida, e gestione dei casi di positività all’infezione, nonché sugli obblighi vaccinali e Green pass;

– la conferma dell’impianto sanzionatorio già in essere.

Da segnalare che la sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio è prorogata al 30 giugno 2022 nonostante la cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo.

Il DL preserva – inoltre -, fino al 31 dicembre 2022, «la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture» all’emergenza Coronavirus: potranno, quindi, a tale scopo,  essere adottate ordinanze con misure derogatorie che tengano conto dell’andamento dell’epidemia.

 

In vigore dal 25/03/22.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi              

DGR (Lombardia) n. XI/6071 del 07/03/22 – Approvazione linee guida per la gestione delle terre di fonderia di metalli ferrosi

Documento realizzato con l’obiettivo di fornire un quadro di riferimento tecnico/normativo chiaro e condiviso per la gestione circolare di alcuni dei principali residui delle attività siderurgiche/metallurgiche presenti in Lombardia. Forniscono indicazioni alle Autorità competenti per l’autorizzazione “caso per caso” della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre di fonderia di metalli ferrosi (c.d. “end of waste”). Possono, inoltre, essere utilizzate come strumento a supporto dei produttori per valutare e dimostrare il rispetto dei criteri dell’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (sottoprodotti).

 


Se sei un cliente del servizio EasyLexHSE accedi alla banca dati per consultare il registro completo dei provvedimenti e scaricare la raccolta dei testi legislativi coordinati.

Non sei ancora cliente? Contattaci per abbonarti il servizio.

Read More

ISO 45001

Approvata la nuova norma che sostituirà la BS OHSAS 18001

La sostituzione dello standard BS OHSAS 18001:2007 con la norma ISO 45001 è arrivata al punto decisivo: il 13 luglio si è conclusa la fase di votazione del documento DIS2 (il secondo Draft International Standard) con uno risultato storico: la proposta di norma ISO in tema di salute e sicurezza è stata approvata.

La votazione del 2 ° DIS era stata avviata il 19 maggio scorso dopo che la bozza della ISO / DIS 45001.2 era stata resa disponibile dal Comitato ISO nel marzo 2017 ai Membri degli organi nazionali di normazione allo scopo di una loro valutazione.

Importante il risultato della votazione che ha portato all’approvazione della prima Norma ISO in materia di salute e sicurezza sul lavoro: 53 membri a favore e 7 contrari.

E’ interessante notare che tra i membri che hanno bocciato la seconda versione della Norma troviamo Paesi europei importanti quali Francia, Germania, Spagna e Austria; l’Italia ha votato a favore della nuova rielaborazione della norma.

A seguito della recentissima approvazione della Norma, si può presumere che la pubblicazione possa avvenire tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018.

La nuova Norma ISO 45001 diventerà quindi il nuovo punto di riferimento nell’ambito della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro a livello mondiale e anch’essa baserà la sua struttura sull’High Level Structure, come già previsto dalle nuove versioni delle norme ISO per i Sistemi di Gestione.

ASATECNO può fornire la propria assistenza ai clienti, anche mediante una pianificazione congiunta degli interventi necessari, sia per l’adeguamento di sistemi già certificati OHSAS sia per nuovi progetti di certificazione.

Read More

Sottoprodotti

Pubblicata una circolare ministeriale di chiarimento.

Non lasciamoci portare fuori strada dal “decoupage” o dal riutilizzo domestico di bottiglie, lattine, ecc…: in realtà sono moltissimi i processi industriali che generano uno o più residui di produzione che potrebbero classificarsi come sottoprodotti e seguire quindi una percorso preferenziale verso il riutilizzo. Ma come riconoscere se un residuo di produzione è qualificabile come “sottoprodotto”?

Come noto con decreto 264/2016 sono stati adottati i “Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.

Tale norma non innova in alcun modo la disciplina sostanziale generale del settore. Infatti se un residuo deve essere considerato sottoprodotto o meno dipende esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni di legge stabilite dall’art. 184 bis del D.Lgs 152/2006:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto»;
b) «è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi»;
c) «la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale»;
d) «l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana
).

Il decreto, però, non contiene né un “elenco” di materiali qualificabili alla stregua di sottoprodotti, né un elenco di trattamenti ammessi sui medesimi in quanto senz’altro costituenti “normale pratica industriale”, dovendo comunque essere rimessa la valutazione del rispetto dei criteri indicati ad una analisi caso per caso.

Ed è qui che troviamo la novità: in data 30 maggio 2017 è stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente la Circolare Ministeriale 30 maggio 2017, n. 7619 “Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264”.

Stante l’oggettiva complessità della disciplina, di origine interna ed europea, concernente l’utilizzazione dei sottoprodotti, e l’assenza di prassi interpretative lungamente consolidate, per una migliore applicazione del decreto è stato ritenuto utile fornire alcuni chiarimenti interpretativi, accompagnando la presente circolare con un Allegato tecnico-giuridico di approfondimento.

Detto allegato si compone dalle seguenti parti:

1. Premessa
2. Scopo del decreto
3. Effetti giuridici
4. Onere della prova e responsabilità
5. Documentazione contrattuale e scheda tecnica
6. Dimostrazione della natura di sottoprodotto
7. Deposito e movimentazione
8. Controlli e ispezioni
9. Piattaforma di scambio tra domanda e offerta ed elenco dei sottoprodotti
10. Impiego di biomasse destinate ad uso energetico

Ma non è tutto: da un comunicato stampa del 12 maggio 20017, pubblicato sul sito di Ecocerved Scarl, società consortile del sistema italiano delle Camere di Commercio che opera nel campo dei sistemi informativi per l’ambiente, si apprende che dallo stesso giorno le Camere di commercio istituiscono un apposito elenco in cui possono iscriversi, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti, istituito ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento 13 ottobre 2016 n. 264.

Nell’elenco è indicata, all’atto dell’iscrizione, oltre alle generalità e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività. L’iscrizione è telematica ed avviene attraverso la firma digitale del legale rappresentante dell’impresa.

L’accesso all’elenco, sia per la presentazione della pratica sia per la consultazione delle imprese iscritte, avviene dal sito www.elencosottoprodotti.it.

Infine, a testimoniare quanto la tematica sia sentita in Italia, osserviamo anche le amministrazioni regionali compiere qualche passo nella direzione giusta, come in Emilia Romagna, dove con la LinkDeliberazione della Giunta Regionale n. 2260/2016 hanno formalmente istituito l’Elenco regionale dei sottoprodotti in conformità a quanto previsto dal LinkDecreto n.264/2016, cui possono iscriversi le imprese il cui processo produttivo e le sostanze o gli oggetti da esso derivanti presentino i requisiti previsti dalla normativa vigente per la qualifica di sottoprodotti.

Contattateci per ulteriori informazioni, chiarimenti, o per una consulenza tecnica in merito al riutilizzo dei vostri sottoprodotti.

Read More
Translate »