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Contributi Industria 5.0

Ad agosto è stato pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 183 il Decreto che riporta le modalità attuative relative al Piano Transizione 5.0 di cui all’art. n. 38 del D.L. n. 19 del 02/03/24, convertito dalla Legge n. 56 del 29/04/24.

Il piano di Transizione 5.0 riconosce un credito di imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio italiano, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. I progetti dovranno essere presentati e gestiti, per l’ottenimento del credito d’imposta, attraverso il portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che comunicherà il credito d’imposta ottenuto in compensazione.

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Le novità legislative del mese: Maggio 2024 (chiusura redazionale 06.06.24)

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AMBIENTE – Rumore esterno

D.D. (Piemonte) n. 389 del 23/05/24 – Legge 447/1995 e decreto legislativo 42/2017. Approvazione nuova modulistica per la presentazione delle istanze per lo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica, per il riconoscimento dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica e dei corsi di aggiornamento professionale

La determinazione approva:

– il modello di “Istanza per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e del Capo VI del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42” (Allegato 1);

– il modello di “Istanza per il riconoscimento del corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica, di cui al d.lgs. 42/2017” (Allegato 2);

– il modello di “Istanza per il riconoscimento del corso di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica iscritti all’elenco di cui all’art. 21 del d.lgs. 42/2017” (Allegato 3).

La determinazione, inoltre, stabilisce che il Gruppo di lavoro per la valutazione delle istanze per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica procederà ad esaminare le istanze presentate per il riconoscimento dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica e dei corsi di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica nelle medesime sedute convocate trimestralmente per la valutazione delle istanze per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera

Rapporto ISPRA n. 399 del 01-05-24 – Le emissioni di gas serra in Italia. Obiettivi di riduzione al 2030

Il Rapporto non contiene prescrizioni o adempimenti da assolvere ma fornisce dati utili a comprendere l’andamento delle emissioni nazionali di gas climalteranti e su quali aspetti sia lecito attendersi interventi normativi nel breve-medio periodo.

In particolare, si evidenzia che:

– l’aumento costante del settore dei trasporti in Italia continua ad incidere negativamente sull’andamento delle emissioni di gas serra (dal trasporto stradale provengono oltre il 90% delle emissioni, con un aumento del 7% dal 1990);

– oltre ai trasporti (26% del totale nazionale), i settori della produzione di energia (23%), residenziale (riscaldamento degli edifici) (18%) e dell’industria manufatturiera (13%) sono quelli che, nel 2022, hanno contribuito a circa la metà delle emissioni nazionali di gas a effetto serra;

– in crescita anche le emissioni derivanti dal settore dei rifiuti con un incremento del 5,6% dal 1990 al 2022 a causa dell’aumento delle emissioni da smaltimento in discarica e, in misura minore, dal trattamento delle acque reflue (18,8%);

– la mancata diminuzione delle emissioni di trasporti e del residenziale”, ha portato a un progressivo avvicinamento dei livelli emissivi italiani ai tetti massimi consentiti, fino al loro superamento registrato sia nel 2021 che nel 2022. Questo ha comportato un allontanamento dell’Italia dagli obiettivi stabiliti dal regolamento 2023/857/UE.

 

AMBIENTE – Trasporti – ADR

Circ. Min. 14-05-24, n. 13921 – Commenti e chiarimenti operativi all’applicazione del D.M. 7 agosto 2023, inerente alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR

A seguito delle richieste di chiarimento pervenute in merito al D.M. 07-08-23, il Ministero specifica che esso si applica non solo alle imprese la cui attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose, sia svolta secondo una delle condizioni di esenzione descritte agli artt. 3, 4 e 5 del suddetto D.M., ma anche agli operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione, installatori di impianti o simili, nella misura in cui tali attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi. Sono invece esentate dall’obbligo di nominare un consulente le imprese che limitano la propria attività all’intermediazione, coordinamento ed organizzazione di beni e risorse che non hanno impatto sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose. A titolo di esempio, si cita un intermediario che abbia per scopo la conclusione di contratti di mediazione per il trasporto di merci e che non rientri nella definizione di speditore o di trasportatore (cfr. cap. 1.2 ADR). Vengono poi chiariti i casi di esclusione o esenzione totale di cui all’art. 3 del D.M. e i casi di esenzione parziale di cui all’art. 4 del D.M. Quanto all’esclusione o esenzione totale, sono ovviamente escluse dall’obbligo di nomina di un consulente le imprese la cui attività ricada in uno dei regimi di esenzioni individuati alla sezione 1.1.3, con eccezione della sottosezione 1.1.3.6. Sono, altresì, escluse dall’obbligo di nomina di un consulente le imprese la cui attività sia inerente a merci pericolose integralmente escluse dall’ADR per applicazione di una specifica disposizione o esentate dall’ADR in applicazione di uno specifico regime di confezionamento.

La Circolare in esame chiarisce altresì, in materia di formazione di cui all’art. 7 del DM, che la durata e la periodicità dei corsi di formazione è lasciata alla discrezione del legale rappresentante sulla base del livello di rischio delle attività svolte e in considerazione delle modifiche introdotte nella regolamentazione e nelle procedure stesse.

Da ultimo, il MIT precisa che, considerato che le responsabilità del vettore, del committente, del caricatore, dello scaricatore e del proprietario della merce sono definite dal quadro normativo nazionale oltre che dall’accordo ADR e che i ruoli e le responsabilità delle varie figure coinvolte richiedono una regolamentazione mediante stipula di idonei contratti, gli obblighi di ciascun operatore sono elencati espressamente nel capitolo 1.4.2 e 1.4.3 dell’ADR.

 

AMBIENTE / SICUREZZA – Agenti chimici

Reg.UE 2024/1328 del 16-05-24 – Regolamento (UE) 2024/1328 della Commissione, del 16 maggio 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano (D4), il decametilciclopentasilossano (D5) e il dodecametilcicloesasilossano (D6)Regolamento (UE) 2024/1328 della Commissione, del 16 maggio 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano (D4), il decametilciclopentasilossano (D5) e il dodecametilcicloesasilossano (D6)

Il Regolamento modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006

 

AMBIENTE – Produzione di rifiuti

L. 23-05-24, n. 67 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria

La legge converte il D.L. 14-04-23, n. 39 che ha dettato disposizioni urgenti in materia fiscale. Tra le disposizioni di interesse lo spostamento al 30 giugno 2024 del termine, già scaduto lo scorso 30 aprile, per l’approvazione da parte dei Comuni dei Piani economico-finanziari, dei regolamenti e delle delibere tariffarie relative alla tassa rifiuti per l’anno 2024. Restano efficaci le deliberazioni già approvate dagli Enti locali tra il 1° maggio 2024 e il 29 maggio 2024

La legge, inoltre, fa slittare al 1° luglio 2026 il termine per l’efficacia delle disposizioni sull’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (c.d. “plastic tax”). Secondo quanto previsto dalla relativa disciplina (articolo 1, commi 634-658, della legge 160/2019), il tributo è dovuto per tutti i manufatti monouso in plastica che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere e proteggere medicinali.

 

SICUREZZA – Attrezzature di lavoro – macchine – impianti

Dec. CE n. 1329 del 13/05/24 – Decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 della Commissione, del 13 maggio 2024, recante modifica e rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 per quanto riguarda le norme armonizzate per la prevenzione dell’esplosione e la protezione contro l’esplosione in atmosfere esplosive, i sistemi laser, le parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza, le macchine per materie plastiche e gomma, i veicoli per la raccolta dei rifiuti, le attrezzature per il supporto a terra degli aeromobili, i carrelli industriali senza guidatore a bordo e i loro sistemi, i cicli elettrici a pedalata assistita, i nastri trasportatori destinati al trasporto di persone per sport invernali o per utilizzo turistico, i carrelli spinti manualmente, le macchine tenonatrici e profilatrici per la lavorazione del legno, le trattrici e le macchine agricole e forestali, gli apparecchi commerciali per imballaggi sottovuoto, gli apparecchi per la refrigerazione e i produttori di ghiaccio commerciali, le cesoie tosaerba e gli apparecchi per il giardinaggio a motore azionati da operatore a terra

Aggiorna i riferimenti delle norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE relativamente a specifici argomenti, in particolare entra in regime di armonizzazione la norma EN ISO 13849-1:2023 (Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza – Parte 1: Principi generali per la progettazione) la cui precedente versione, EN ISO 13849-1:2015, è soppressa a decorrere dal 15 maggio 2027.

 

AMBIENTE – Ecogestione

Dir. CE n. 1306 del 29/04/24 – Direttiva (UE) 2024/1306 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda i termini per l’adozione di principi di rendicontazione di sostenibilità per taluni settori e per talune imprese di paesi terzi

Prorogato il termine del 30/06/24, entro il quale la Commissione UE avrebbe dovuto adottare i principi di rendicontazione di sostenibilità (ESG) specifici per settore di attività delle imprese.

Analogo slittamento è previsto per l’adozione dei principi di rendicontazione che dovranno adottare imprese di paesi terzi operanti nell’Unione.

Le imprese avranno, dunque, più tempo e modo per adottare e applicare la prima serie di principi per la rendicontazione delle informazioni generali da comunicare nel 2025 in relazione ai dati 2024, dettati nel regolamento delegato (UE) 2023/2772.

Solo successivamente scatterà l’obbligo per le imprese di adottare gli stardard più stringenti di rendicontazione ESG e della comunicazione di informazioni in funzione del settore di attività.

Tali standard andranno, infatti, a soppesare specificamente il rischio e gli impatti associati ai diversi settori in termini di sostenibilità per l’ambiente, i diritti umani e la governance, segnando una tappa ulteriore nel perseguimento degli obiettivi europei ESG dell’Agenda 2030.

 

 

 

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Le novità legislative del mese: Dicembre 2022 (chiusura redazionale 10.01.23)

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AMBIENTE – Emissioni in atmosfera (Regione Piemonte)

D.D. (PIEMONTE) n. 753 del 12/12/22 – D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di combustione e attività accessorie e di servizio. Rinnovo delle autorizzazioni di carattere generale, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 264 del 24 novembre 2001 e n. 362 del 21 novembre 2011. Modifica delle autorizzazioni di carattere generale, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 145 del 2 maggio 2011, n. 189 del 20 giugno 2011, n. 416 del 7 dicembre 2011 e n. 518 del 6 luglio 2012

La Regione Piemonte ha pubblicato una Determinazione dirigenziale con cui adotta una nuova Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti gli impianti di attività accessorie e di servizio (es. ricariche batterie, gruppi elettrogeni, sale prove motori, manutenzione, incisioni laser, ecc.). Il provvedimento contiene anche alcune importanti indicazioni operative in merito alla scadenza del 31/12/2022 relativa ai Medi Impianti di Combustione di potenza termica > 5 MW.

L’adesione alle autorizzazioni di carattere generale implica l’impegno al rispetto dei requisiti tecnico costruttivi e gestionali e dei valori limite di emissione in esse definiti per la specifica tipologia di impianto. In alternativa l’impresa può presentare un’istanza di autorizzazione in via ordinaria ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/2006. Prevede che i gestori di stabilimenti che  eserciscono impianti di attività accessorie sulla base del precedente provvedimento, entro 180 giorni dalla pubblicazione della Determinazione 753/2022, debbano presentare una nuova domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale.

 

AMBIENTE – Ecogestione

Dir. CE n. 2464 del 14/12/22 – Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità

Mira a porre fine al greenwashing, rafforzare l’economia sociale di mercato e gettare le basi per gli standard di rendicontazione sulla sostenibilità a livello globale. Tutte le grandi aziende dell’UE e le PMI indicate dovranno divulgare i dati sull’impatto delle loro attività sulle persone e sul pianeta e gli eventuali rischi di sostenibilità a cui sono esposte.

Le regole inizieranno ad applicarsi tra il 2024 e il 2028:

– al 1° gennaio 2024 per le grandi aziende di interesse pubblico (con oltre 500 dipendenti) già soggette alla direttiva sulla comunicazione non finanziaria, con rendiconti in scadenza nel 2025;

– al 1° gennaio 2025 per le grandi imprese attualmente non soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria (con più di 250 dipendenti e/o 40 milioni di euro di fatturato e/o 20 milioni di euro di totale attivo), con rendiconti in scadenza nel 2026;

– al 1° gennaio 2026 per le PMI e le altre imprese quotate, con rendiconti entro il 2027. Le PMI possono rinunciare fino al 2028.

 

SICUREZZA – Agenti biologici

Circ. Min. n. 51961 del 31/12/22 – Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

Aggiornate le modalità di gestione dei casi e dei contatti Covid.

Le nuove regole anti-Coronavirus prevedono un allentamento delle restrizioni adottate fino ad ora, stabilendo che «per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che comunque non presentano sintomi da almeno due giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigienico o molecolare».

Per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

È obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati.

 

SICUREZZA – Radiazioni ionizzanti

D.Lgs. n. 203 del 25/11/22 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117

Le modifiche riguardano molte parti del testo originale e vanno dalle correzioni ortografiche, ai chiarimenti dei concetti fisici delle radiazioni e della radiometria, alle traduzioni in italiano di alcuni termini rimasti in inglese nel decreto 101/20; ma ci sono anche “novità” per il settore industriale che riguardano principalmente:

– le definizioni di luogo di lavoro sotterraneo;

– la “pubblicità delle informazioni”;

– i provvedimenti nel caso di presenza di radon;

– la trasmissione delle relazioni tecniche per il radon;

– la classificazione dei residui;

– le prescrizioni che devono essere riportate nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

– il ripristino del diritto di opzione ai sensi del Trattato Euratom;

– le deroghe ai VVF per la detenzione di alcune sorgenti radioattive di taratura;

– la correzione del valore di attività totale pervenuta o prodotta nell’installazione in ragione d’anno solare (occorre nulla osta se è superiore per un fattore 50.000 ai valori indicati nella Tabella I-1A dell’Allegato I – in precedenza era indicato un fattore 50);

– l’impiego di sorgenti di radiazioni mobili in siti non determinabili a priori;

– la frequenza di formazione e informazione dei dirigenti, preposti e lavoratori (da 3 a 5 anni);

– il riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura;

– l’estensione delle sanzioni penali;

– le attività lavorative che comportano esposizione all’attività cosmica.

 

 


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Marcatura ambientale degli imballaggi – Nuovi obblighi per le imprese da fine 2022

Il Decreto Legislativo n.116 del 3 settembre 2020 ha introdotto l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi una marcatura che riporti le indicazioni per il corretto smaltimento dello stesso, così come richiesto dalla Decisione Europea 129/97/CE. Dopo numerose successive proroghe, il termine ultimo per conformarsi agli obblighi previsti dalla Comunità Europea è ora fissato al 31/12/2022.

La necessità di adempiere a questo nuovo obbligo legislativo può costituire per molte aziende l’opportunità di sviluppare un più ampio progetto aziendale volto a valorizzare la sostenibilità ambientale del prodotto o del processo produttivo.

La disciplina prevede una differente declinazione degli obblighi, a seconda che gli imballaggi siano ceduti nell’ambito del circuito B2C (Business To Consumer) o B2B (Business To Business), ma in tutti i casi l’impresa dovrà provvedere a:

  1. Censire le differenti categorie merceologiche dei materiali da imballaggio acquistati o prodotti in conto proprio
  2. Analizzare ciascun materiale, individuando la corretta marcatura da apporre, anche in relazione alla composizione chimica dello stesso
  3. Determinare tutte le diverse combinazioni di materiali che compongono gli imballi, che possono variare da un prodotto all’altro, in base alla natura degli articoli da proteggere, ai metodi di trasporto ed al Paese di destinazione
  4. Sviluppare un sistema per generare la marcatura per ciascuna combinazione di materiali, che andrà poi apposta sugli stessi (nel caso di cessioni B2C) ovvero sui documenti di trasporto (nel caso di cessioni B2B)
  5. Progettare un sistema per aggiornare semplicemente e tempestivamente queste informazioni, al mutare dei materiali impiegati o delle esigenze di spedizione

 

Asatecno S.r.l. può offrire un supporto efficace e qualificato per tutto il processo, nonché per trasformare questo obbligo in un’OPPORTUNITA’.

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EGE – Esperto Gestione Energia

Bravo Marco !!!!

Da maggio 2021 il nostro partner Marco Bertolone ha ottenuto la qualifica di Esperto Gestione Energia (EGE) per il settore industriale, certificata secondo la norma UNI CEI 11339:2009 e riconosciuta da Accredia.

Questo traguardo permette ad ASATECNO S.r.l. di offrire a pieno titolo la consulenza e la progettualità tecnico-energetica per le imprese affiancandole alla consulenza sui sistemi di gestione ed ai servizi di area tecnica ambientale.

L’attenzione all’energia è un elemento trasversale nella gestione dei processi aziendali con ampi collegamenti con l’efficienza produttiva e con la riduzione degli impatti ambientali; il sistema di gestione dell’energia (UNI CEI EN ISO 50001:2018) si amalgama perfettamente alla gestione aziendale per la qualità, per l’ambiente e per la sicurezza.

Di seguito riportiamo qualche appunto sulle funzioni dell’Esperto Gestione Energia e sull’apporto che può dare nella consulenza alle imprese.

L’Esperto in Gestione dell’Energia è una figura qualificata e certificata che, può operare per:

  • migliorare il livello di efficienza energetica di un’organizzazione, riducendone consumi ed emissioni di gas clima-alteranti
  • incrementare l’uso razionale dell’energia, attraverso uno studio del profilo dei consumi energetici
  • condurre analisi tecnico economiche e gestire progetti di interventi di efficientamento, interfacciandosi anche con imprese in grado di realizzare gli interventi,
  • operare per l’ottenimento dei Certificati Bianchi o Titolo di Efficienza Energetica (TEE), che contribuiscono a remunerare il risparmio energetico ottenuto a seguito degli interventi di efficientamento.
  • interfacciarsi nel mercato energetico per la contrattualistica,

Infine – ma spesso è il primo passo – l’EGE è pienamente titolato a condurre diagnosi energetiche secondo quanto richiesto dalla normativa cogente (D.Lgs. 102/2014, e s.m.i.).

L’obbligo di effettuare la diagnosi energetica riguarda le grandi imprese (imprese che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 M€ o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 M€) e le imprese energivore (consumo di 1 GWh di energia elettrica oppure almeno 1 GWh di energia diversa dall’elettrica e costo energia/fatturato >3%), indipendentemente dalla loro dimensione. In entrambi i casi, le Diagnosi Energetiche devono essere redatte da EGE certificati.

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