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Le novità legislative del mese: Dicembre 2021 (chiusura redazionale 07/01/22)

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SICUREZZA – Testo Unico Sicurezza                 

Circ. INL n. 4 del 09/12/21 – Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 – decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito i presupposti per l’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, ai sensi dell’art. 13 del DL n. 146 del 21/10/21, in caso di violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro espressamente elencate nell’Allegato 1 dello stesso provvedimento. Si evidenziano, tra le altre, le precisazioni concernenti:

– la mancata formazione e addestramento, che dà luogo al provvedimento di sospensione nelle sole ipotesi, espressamente indicate, in cui la normativa in vigore prevede sia la formazione specifica che l’addestramento dei lavoratori (es. uso DPI III categoria, Movimentazione Manuale dei Carichi, utilizzo attrezzature di lavoro ex Accordo Stato Regioni del 22/02/12, sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);

– l’omessa vigilanza circa la rimozione/modifica di DPI o di dispositivi di segnalazione/controllo, che dà luogo al provvedimento di sospensione in base alla sola circostanza che il dispositivo sia stato rimosso o modificato, senza la necessità di accertare a quale soggetto la violazione sia addebitabile.

Si sottolinea, inoltre, la precisazione secondo la quale tutte le fattispecie di violazione indicate nella circolare danno luogo, oltre al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, anche a quello di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/94.

 

Legge n. 215 del 17/12/21 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Apporta ulteriori modifiche al Testo Unico in materia di preposti e formazione. Tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, all’articolo 18 c.1, ha introdotto l’obbligo (lett.b-bis) di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’art. 19. Ha inoltre introdotto nell’art. 26 il seguente comma 8-bis: “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

Per quanto riguarda gli obblighi della figura del preposto le modifiche sono:

  • Al comma 1 lettera a dell’art. 19 (obblighi dei preposti) è stata sostituita con: “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
  • Viene inoltre aggiunta la lettera f-bis: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
  • Infine ha modificato le disposizioni su formazione ed addestramento di preposto, dirigenti e datori di lavoro. Sostituito il comma 7 dell’art. 37 con: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.

Introdotto nell’art. 37 il comma 7-ter: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

 

In vigore dal 21/12/21.

Entro giugno 2022, è previsto un nuovo Accordo Stato Regioni che andrà a rivedere e riorganizzare la formazione con queste aggiunte:

– formazione obbligatoria per il datore di lavoro;

– verifica dell’efficacia della formazione durante il lavoro;

– aggiornamento formazione preposti ogni 2 anni e divieto di utilizzo della FAD per i preposti sia corso iniziale che aggiornamento.

 

SICUREZZA – Agenti Biologici                 

DL n. 221 del 24/12/21 – Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19

Proroga lo stato di emergenza nazionale fino al 31/03/22. Inoltre:

– La durata delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 3), a decorrere dal 1º Febbraio 2022, viene ridotta da 9 a 6 mesi.

– I dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono obbligatori anche all’aperto ed anche nella c.d. “zona bianca”.

– Gli artt. 5 e 6 del D.L. 172/2021 precisano che l’obbligo di Green Pass Rafforzato per i servizi di ristorazione non si applica alle mense e al catering continuativo su base contrattuale (quindi, non si applica alle mense aziendali). Per l’accesso a tali servizi è infatti sufficiente il c.d. Green Pass Base, rilasciato a seguito della effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

– Proroga al 31/03/22 l’attuale disciplina del lavoro agile c.d. emergenziale, ai sensi della quale il datore di lavoro può fare ricorso al lavoro agile anche in assenza dell’accordo individuale richiesto dalla normativa generale di riferimento.

 

In vigore dal 25/12/21.

 

DL n. 229 del 30/12/21 – Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

Stabilisce che le persone che rientrano nelle seguenti categorie:

– hanno completato il ciclo vaccinale da non più di 120 giorni;

– sono guariti dall’infezione COVID da non più di 120 giorni;

– hanno ricevuto la dose di richiamo (booster) da non più di 120 giorni.

in caso di contatto stretto con un positivo, non dovranno più rispettare le vecchie regole sulla quarantena “precauzionale” ma potranno uscire, indossando mascherine FFP2, se in assenza di sintoni.

Qualora compaiano sintomi dovranno effettuare immediatamente un test rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-CoV-2, ripetendolo, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il caso positivo.

 

In vigore dal 31/12/21.

 

Circ. Min. n. 60136 del 30/12/21 – Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron

Specifica quali comportamenti tenere, in caso di contatto stretto con un positivo, definendo nel dettaglio come gestire le quarantene e i periodi di autocontrollo secondo le nuove regole.

Prevede che,  nel caso di “contatti stretti” con un positivo:

– per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (ad esempio, che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

– per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

– per i soggetti asintomatici che:

     – abbiano ricevuto la dose booster

     – abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti,

     – siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid19.

 

AMBIENTE – Rifiuti e Imballaggi                 

DL n. 228 del 30/12/21 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. “Milleproroghe”)

All’Art. 11. Proroga di termini in materia di transizione ecologica, si trova la proroga relativa a Etichettatura imballaggi (30.06.22).

 

 


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Le novità legislative del mese: Ottobre 2021 (chiusura redazionale 02/11/21)

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AMBIENTE/SICUREZZA – Prevenzione Incendi                 

Circ. VVF Prot. n. 14804 del 06/10/21 – DM 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti.

La Circolare specifica che:

– Ai fini del corretto inquadramento delle attività trattate dalla nuova normativa si chiarisce che sono esclusi dall’applicazione del DM 01/09/21 gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all’art. 1, comma 2 del decreto 37/2008.

– Per disciplinare in modo uniforme l’applicazione del DM 01/09/21 sono state predisposte tre appendici recanti:

  1. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione
  2. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio

III. Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato.

La circolare specifica inoltre che si intendono per presidi antincendio gli “impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”.

Il DM 01/09/21 entrerà in vigore il 25/09/22.

 

Circ. VVF Prot. n. 15472 del 19/10/21 – DM 2 settembre 2021, recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Fornisce chiarimenti in merito a:

– PIANO DI EMERGENZA (articolo 2);

– INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (articolo 3);

– DESIGNAZIONE, FORMAZIONE, ABILITAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO (articoli 4 e 5);

– REQUISITI DEI DOCENTI (articolo 6).

Ora è specificato che TUTTI i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti quinquennali, con contenuti minimi riportati in Allegato III.

 

Il DM 02/09/21 entrerà in vigore il 04/09/22.

 

        

DM del 03/09/21 – Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Insieme al DM 1 settembre (Decreto Controlli) e al DM 2 settembre (Decreto GSA), andrà ad abrogare definitivamente il DM 10 marzo 1998, tra un anno. Conosciuto tra gli addetti ai lavori con il nome di “Decreto Mini Codice” va a indentificare la VRI per i luoghi di lavoro a rischio basso, mentre rimanda al DM 03.08.15 (“Codice”) oltre che alle RTV vigenti, la valutazione dei rischi d’incendio in tutte quelle attività che non sono a rischio incendio basso. I criteri pratici di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell’allegato I.

In vigore dal 29/10/22.

 

SICUREZZA – Radiazioni Ionizzanti                 

Comunicato del 22/10/21 – Operatività del Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi.

I detentori di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di rifiuti radioattivi hanno 90 giorni, a partire dal 22/10/21, per registrarsi e comunicare i relativi dati al Sistema. L’avvio del sito STRIMS (Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti) è stato previsto dal D.Lgs. 101/2020, che istituisce l’obbligo di registrazione al sito istituzionale dell’ISIN di tutti gli operatori del settore, in particolare di chiunque importa o produce a fini commerciali o, comunque, esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti, di chi effettua attività di intermediazione degli stessi, attività di detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, di trasporto di materiali radioattivi e di tutti i soggetti che si occupano di gestione di rifiuti radioattivi.

Questi soggetti, dopo essersi registrati al sito, dovranno trasmettere le informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, alla tipologia e alla quantità delle sorgenti oggetto dell’operazione.

Il sistema per la registrazione su STRIMS è attivo dal 23 febbraio scorso.

La registrazione e la comunicazione dei dati relativi alle proprie sorgenti / rifiuti radioattivi va effettuato entro e non oltre il 20/01/22.

L’accesso al portale “STRIMS” ai fini della registrazione può essere effettuato con dispositivo di firma digitale o SPID intestato al legale rappresentante della società o ad altra persona con poteri di impresa oppure, nel caso di enti, intestato a persona delegata dall’ente con apposita procedura.

Per procedere alla registrazione delle sorgenti detenute è necessario disporre di firma digitale.

L’indirizzo del sito web di STRIMS è https://strims.isinucleare.it/it.

Sullo stesso sito sono disponibili una serie di video tutorial che descrivono passo passo le modalità di registrazione https://strimsscrivania.isinucleare.it/video.

 

SICUREZZA – Testo Unico                 

DL n. 146 del 21/10/21 – Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

L’art. 13 apporta modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 81/08.

La novità più significativa riguarda l’inasprimento dei presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale. Viene stabilito che il provvedimento di sospensione è adottato:

– dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel caso in cui, al momento dell’accesso ispettivo, almeno il 10% dei lavoratori presenti risulti occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;

– anche dai servizi ispettivi delle ASL o dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, nell’ambito degli accertamenti di competenza, qualora siano riscontrate una o più delle “gravi” violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro indicate dalla tabella di cui all’Allegato I (sono considerate violazioni “gravi”, tra le altre, la mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi o del Piano di emergenza ed evacuazione, la mancata formazione/addestramento del personale, la mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo Responsabile, nonché la mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto).

Il provvedimento di sospensione è adottato per la parte dell’attività imprenditoriale interessata dalla violazione (o, in alternativa, in relazione ai lavoratori a cui non sia stata erogata la formazione in materia di sicurezza o non siano stati forniti dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto).

Infine attribuisce all’Ispettorato Nazionale del Lavoro le stesse competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro spettanti ai servizi ispettivi delle ASL, con conseguente previsione di un incremento della relativa pianta organica.

 

CEI 11-27 Ed. 09/2021 – Lavori su impianti elettrici.

Sostituisce la IV edizione del 2014 e presenta una struttura identica alla CEI EN 50110-1:2014-01 “Esercizio degli impianti elettrici – Parte 1: Prescrizioni generali”, da cui deriva. Si applica a impianti eserciti a qualunque livello di tensione (fissi, mobili, permanenti e provvisori) e destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica. Fornisce le prescrizioni di sicurezza per attività sugli impianti elettrici sopra descritti e, in particolare, si applica alle procedure di lavoro e a quelle di esercizio durante i lavori e la manutenzione. Si applica a tutti i lavori elettrici e anche ai lavori non elettrici in cui sia presente un rischio elettrico, quali ad esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati. Non si applica ai lavori sotto tensione su impianti a tensione superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua, che sono regolamentate dalla Norma CEI EN 50110-1 e dalla Norma CEI 11-15.

Le modifiche rispetto alla precedente edizione sono:

– l’aggiornamento della definizione delle figure definite per l’organizzazione dei lavori elettrici, quali: RI (responsabile dell’impianto), URL (Unità Responsabile dei Lavori) e PL (Persona incaricata della conduzione del Lavoro), che a seconda della struttura e delle dimensioni delle aziende possono essere distinte o coincidere in un’unica persona, purché questa abbia tutte le competenze necessarie;

– precisazioni in merito al lavoro elettrico e ai controlli funzionali (misure);

– precisazioni riguardanti l’Organizzazione del lavoro, le comunicazioni e la formazione;

– l’aggiornamento delle esclusioni dei lavori sotto tensione;

– introduzione della modalità di aggiornamento della formazione dei PES e dei PAV (almeno quinquennale con un numero di ore non inferiore a quattro).

Infine riporta interpretazioni e commenti alle prescrizioni normative.

 

In vigore dall’ottobre 2021.

 

 


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