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Le novità legislative del mese: Marzo 2021 (chiusura redazionale 07/04/21)

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AMBIENTE / SICUREZZA – Amianto                 

DD (Piemonte) n. 333 del 11/03/21 – Avvio della procedura per l’inoltro telematico dei Piani di Lavoro (art. 256 del D.Lgs. 81/08) e delle Notifiche (art. 250 del D.Lgs. 81/08) Amianto.

Dispone che tutti i Piani di Lavoro e le Notifiche Amianto delle imprese che effettuano attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, siano trasmesse esclusivamente tramite la piattaforma denominata Notifiche e Piani di Lavoro Amianto (NPLA), presente sul portale di Sistema Piemonte.

In vigore dal 1 giugno 2021.

 

SICUREZZA – Agenti biologici                

Protocollo 06/04/21 (aggiornamento) – Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Aggiorna il Protocollo sulla sicurezza di marzo e aprile 2020.

I principali punti, in continuità con le versioni precedenti, sono:

  1. Massimo utilizzo del lavoro agile;
  2. Incentivazione di ferie e permessi;
  3. Sospensione delle attività nei reparti non essenziali alla produzione;
  4. Adozione di protocolli anticontagio;
  5. Sanificazione degli ambienti di lavoro;
  6. Limitazione degli spostamenti all’interno della singola sede;
  7. Adozione di protezione delle vie respiratorie nei locali condivisi.

 

Le principali novità:

  1. La riammissione sul lavoro di lavoratori risultati positivi è possibile solo a seguito di tampone (molecolare o antigenico) anche superati i 21 giorni. Questa precisazione nasce dal fatto che la Circolare di ottobre 2020, relativamente ai c.d. lunghi positivi, aveva previsto il termine dell’isolamento dopo 21 giorni. Viene ribadito che, sebbene l’isolamento finisca al 21-esimo giorno, il lavoratore potrà tornare al lavoro solo con tampone negativo;
  2. Obbligo di utilizzo della mascherina in tutti gli ambienti di lavoro condivisi. Il protocollo del 24 aprile aveva introdotto l’obbligo di mascherina negli spazi comuni, oltre che in tutti i casi di mancato rispetto del distanziamento. La nota di commento di Confindustria aveva indicato che, per spazi comuni, si intendevano quelli di cui al punto 7 (mensa, spogliatoi, aree fumatori, aree break) lasciando quindi liberi i locali di lavoro. Con questo aggiornamento, si ha l’obbligo di indossare la mascherina in qualsiasi ambiente di lavoro salvo dove si possa dimostrare l’effettivo isolamento del lavoratore;
  3. Viene inserita la possibilità di trasferte anche all’estero da svolgersi, però, in base a specifiche considerazioni in base al contesto;
  4. Permessa la formazione in presenza purché svolti in azienda;
  5. Nel caso di ricovero ospedaliero per il soggetto positivo, è prevista la visita medica di rientro, indipendentemente dalla durata dell’assenza, quindi anche per meno di 60 gg.

 

Come il precedente, trova applicazione esclusivamente per aziende non del settore sanitario.

Per approfondimenti si rimanda al Comunicato ufficiale sul sito del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto).

        

Protocollo 06/04/21 (vaccinazione luoghi di lavoro) – Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Il documento, elaborato in base alle linee guida Inail, fissa i requisiti minimi per effettuare la campagna vaccinale in azienda, che partirà quando arriveranno le nuove dosi di vaccini. Le adesioni dei lavoratori avvengono su base volontaria, dietro informativa del medico competente che acquisirà il consenso informato, il triage preventivo sullo stato di salute, la tutela della riservatezza dei dati e la registrazione. Le vaccinazioni potranno essere fatte direttamente nel luogo di lavoro, anche in forma aggregata, ed i datori di lavoro che, anche in forma aggregata, potranno chiedere il supporto delle associazioni di categoria. In alternativa si potrà ricorrere a strutture sanitarie private attraverso convenzioni, o alle strutture territoriali dell’Inail. I costi per la realizzazione saranno a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite sarà a carico dei servizi sanitari regionali territorialmente competenti.

Per approfondimenti si rimanda al Comunicato ufficiale sul sito del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto).

 


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Le novità legislative del mese: Dicembre 2020 (chiusura redazionale 08/01/21)

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SICUREZZA – Certificazioni di sistema                 

Standard ISO/PAS 45005:2020 – Gestione della salute e sicurezza sul lavoro — Linee guida generali per un lavoro sicuro durante la pandemia di COVID-19.

Il documento fornisce linee guida per le organizzazioni su come gestire i rischi derivanti dal COVID-19 per proteggere la salute, la sicurezza e il benessere legati al lavoro. E’ applicabile alle organizzazioni di tutte le dimensioni e settori, comprese quelle che: 

a) hanno funzionato durante tutta la pandemia;

b) stanno riprendendo o pianificando di riprendere le operazioni dopo la chiusura totale o parziale;

c) rioccupato i luoghi di lavoro che sono stati chiusi in tutto o in parte;

d) sono nuovi e hanno in programma di operare per la prima volta.

Le linee guida forniscono anche orientamenti relativi alla protezione dei lavoratori di ogni tipo (ad esempio lavoratori dipendenti dall’organizzazione, lavoratori di fornitori esterni, appaltatori, lavoratori autonomi, lavoratori interinali, lavoratori anziani, lavoratori disabili e soccorritori) e altre parti interessate pertinenti (ad esempio visitatori di un posto di lavoro, compresi membri del pubblico).

Viene inoltre sottolineato che la legislazione e le linee guida applicabili sono fornite dal governo e dalle autorità competenti.

 Lo standard è disponibile gratuitamente in formato di sola lettura al presente link https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:pas:45005:ed-1:v1:en

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

DL n. 183 del 31/12/20 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

Sospende fino al 31/12/21, il recepimento della Direttiva 2018/851/CE relativa al “Pacchetto economia circolare”, che prevede l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi secondo le norme tecniche UNI applicabili, per facilitare raccolta, riciclo, recupero e informare correttamente i consumatori sullo smaltimento. Restano fermi gli altri obblighi ex D.Lgs. 152/06, in particolare quello di indicare, ex decisione 97/129/CE, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, ai fini dell’identificazione e classificazione.

     

Reg. CE n. 2174 del 19/10/20 – Regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione del 19 ottobre 2020 che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti.

Aggiornate le regole sull’importazione e l’esportazione dei rifiuti, al fine di assoggettarne a controllo determinate tipologie. Tra le tipologie di rifiuti oggetto di modifiche: rifiuti di plastica, rifiuti domestici e residui dell’incenerimento di rifiuti domestici.

Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti di plastica dall’Unione verso paesi terzi e le importazioni di rifiuti di plastica nell’Unione da paesi terzi, la modifica riguarda gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tenere conto delle modifiche apportate alla convenzione di Basilea e alla decisione OCSE.

Di conseguenza, le esportazioni dall’Unione e le importazioni nell’Unione di rifiuti di plastica, di cui alle voci AC300 e Y48 destinate a o provenienti da paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE, saranno soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. Conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006, sono vietate le esportazioni di rifiuti di plastica di cui alle voci A3210 e Y48 destinate a paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE.

In vigore dal 01/01/2021.

            

Delib. Ministero Ambiente n. 4 del 22/12/20 – Applicazione articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del D. Lgs. n. 152/06.

I soggetti iscritti per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi e per il trasporto in conto proprio possono continuare a trasportare i rifiuti divenuti urbani ex D.Lgs. 116/20 anche dopo il 01/01/21. Essi potranno continuare ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti “divenuti urbani in data successiva la 31/12/20” fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.

In vigore dal 01/01/2021.

 

AMBIENTE e SICUREZZA – Agenti Chimici                 

Reg. CE n. 2096 del 15/12/20 – Regolamento (UE) 2020/2096 della Commissione del 15 dicembre 2020 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), i dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli inquinanti organici persistenti, determinate sostanze o miscele liquide, il nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici.

Aggiorna numerose voci dell’allegato XVII del Reach e stabilisce l’ordine dell’obbligo di applicazione delle diverse modifiche, per molte delle quali questo cadrà tra il 5 luglio ed il 1° ottobre 2021. Nel dettaglio, modifica le regole in materia di fabbricazione e immissione sul mercato delle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), dei dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745, degli inquinanti organici persistenti, di determinate sostanze o miscele liquide, del nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici.

Inoltre, la voce sulle sostanze CMR viene aggiornata alle più recenti classificazioni “CLP”, vengono abrogate le restrizioni per pentaclorofenolo, ossido di bis (pentabromofenile) e acido perfluoroottanoico (disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1021), cancellati i riferimenti all’etichettatura con la frase di rischio R65, e soppressi i riferimenti al numero CAS e al numero CE per il nonilfenolo.

 


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