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Le novità legislative del mese: Agosto 2023 (chiusura redazionale 05.09.23)

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AMBIENTE E SICUREZZA – Sostanze pericolose

DM 14/07/23 – Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione, del 28 ottobre 2022, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha aggiornato l’allegato III del decreto legislativo n. 27 del 4 marzo 2014, inserendo il punto 9 a)-III che autorizza fino al 31 dicembre 2026 la presenza di cromo esavalente fino allo 0,7 % in peso, quando usato come agente anticorrosivo nel fluido di lavoro del circuito sigillato in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento funzionanti a gas, per il riscaldamento degli ambienti e dell’acqua.

 

AMBIENTE – Risparmio energetico

Delib. Giunta Reg. (Piemonte) n. 58-7356 del 31/07/23 – Decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7. Indicazioni sull’installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021

La Giunta regionale della regione Piemonte ha deciso di limitare la possibilità d’installare impianti fotovoltaici su aree agricole, disponendo che, al fine di salvaguardare e valorizzare le aree agricole piemontesi di elevato interesse agronomico (identificabili come quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera E del d.m. 1444/68), in tali aree agricole sia consentita unicamente l’installazione di impianti fotovoltaici di tipo agrivoltaico. L’Allegato A della Delibera specifica, tra le altre cose, le caratteristiche degli impianti agrivoltaici.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

Circolare (Comitati) n. 2 del 01/08/23 – Trasporto intermodale di rifiuti – chiarimenti sulle modalità di gestione della tratta stradale

Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali chiarisce in una circolare , come già fatto nelle precedenti circolari n. 1235 del 4 dicembre 2017 e n. 6 del 21 luglio 2022, che le parti iniziale e terminale su strada del trasporto intermodale di rifiuti possono essere effettuate da un complesso veicolare composto da trattore/motrice e semirimorchio/rimorchio di due imprese diverse, purché entrambe le imprese siano iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella stessa categoria di iscrizione e per i codici EER relativi ai rifiuti trasportati.

Nei documenti di trasporto (formulario, se il trasporto intermodale avviene in Italia, o documento di movimento o allegato VII al Regolamento CE n. 1013/2006 se si stratta di un trasporto transfrontaliero di rifiuti) dovranno essere indicate generalità e numero di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di entrambe le imprese, fermo restando che il titolare del trasporto, indicato come trasportatore, rimane l’impresa che ha in disponibilità il semirimorchio/rimorchio, mentre i dati dell’impresa titolare del trattore/motrice dovranno essere riportati nel campo annotazioni.

 

SICUREZZA – Agenti biologici

Circ. Min. n. 25613 del 11/08/23 – Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2

Il Ministero della Salute ha aggiornato le disposizioni in materia di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2, stabilendo che le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non debbano più essere sottoposte alla misura dell’isolamento, pur raccomandando, comunque, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie.

In particolare, è consigliato:

  • Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone.
  • Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi.
  • Applicare una corretta igiene delle mani.
  • Evitare ambienti affollati.
  • Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e sociosanitaria, che devono quindi evitare il contatto con pazienti a rischio.
  • Informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse.
  • Contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.

Per quanto riguarda le persone con diagnosi confermata di Covid-19 ricoverate in ospedale oppure ospiti di RSA si rimanda alle norme fin qui attuate.

Per le persone che sono venute a contatto con casi di Covid-19, non si applica nessuna misura restrittiva. Si raccomanda comunque che le stesse pongano attenzione all’eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto. Nel corso di questi giorni è opportuno che la persona eviti il contatto con persone fragili, immunodepressi, donne in gravidanza. Se durante questo periodo si manifestano sintomi suggestivi di Covid-19 è raccomandata l’esecuzione di un test antigenico, anche autosomministrato, o molecolare per SARS-CoV-2.

 

AMBIENTE – VIA – VAS – IPPC

Determinazione Dirigenziale (Regione Piemonte) n. 603 del 17/08/23 – Fase di valutazione della procedura di VAS di competenza regionale relativa alla proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRRS2023), adottata con DGR n. 14 – 7109 del 26 giugno 2023. Espressione del parere motivato di cui all’articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006

La Regione Piemonte, in qualità di autorità competente, ha espresso nella “Relazione istruttoria dell’organo tecnico regionale” (Allegato A), il parere motivato di cui all’articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, nell’ambito della fase di valutazione della procedura di VAS del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRRS2023).

 

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Le novità legislative del mese: Marzo 2021 (chiusura redazionale 07/04/21)

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AMBIENTE / SICUREZZA – Amianto                 

DD (Piemonte) n. 333 del 11/03/21 – Avvio della procedura per l’inoltro telematico dei Piani di Lavoro (art. 256 del D.Lgs. 81/08) e delle Notifiche (art. 250 del D.Lgs. 81/08) Amianto.

Dispone che tutti i Piani di Lavoro e le Notifiche Amianto delle imprese che effettuano attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, siano trasmesse esclusivamente tramite la piattaforma denominata Notifiche e Piani di Lavoro Amianto (NPLA), presente sul portale di Sistema Piemonte.

In vigore dal 1 giugno 2021.

 

SICUREZZA – Agenti biologici                

Protocollo 06/04/21 (aggiornamento) – Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Aggiorna il Protocollo sulla sicurezza di marzo e aprile 2020.

I principali punti, in continuità con le versioni precedenti, sono:

  1. Massimo utilizzo del lavoro agile;
  2. Incentivazione di ferie e permessi;
  3. Sospensione delle attività nei reparti non essenziali alla produzione;
  4. Adozione di protocolli anticontagio;
  5. Sanificazione degli ambienti di lavoro;
  6. Limitazione degli spostamenti all’interno della singola sede;
  7. Adozione di protezione delle vie respiratorie nei locali condivisi.

 

Le principali novità:

  1. La riammissione sul lavoro di lavoratori risultati positivi è possibile solo a seguito di tampone (molecolare o antigenico) anche superati i 21 giorni. Questa precisazione nasce dal fatto che la Circolare di ottobre 2020, relativamente ai c.d. lunghi positivi, aveva previsto il termine dell’isolamento dopo 21 giorni. Viene ribadito che, sebbene l’isolamento finisca al 21-esimo giorno, il lavoratore potrà tornare al lavoro solo con tampone negativo;
  2. Obbligo di utilizzo della mascherina in tutti gli ambienti di lavoro condivisi. Il protocollo del 24 aprile aveva introdotto l’obbligo di mascherina negli spazi comuni, oltre che in tutti i casi di mancato rispetto del distanziamento. La nota di commento di Confindustria aveva indicato che, per spazi comuni, si intendevano quelli di cui al punto 7 (mensa, spogliatoi, aree fumatori, aree break) lasciando quindi liberi i locali di lavoro. Con questo aggiornamento, si ha l’obbligo di indossare la mascherina in qualsiasi ambiente di lavoro salvo dove si possa dimostrare l’effettivo isolamento del lavoratore;
  3. Viene inserita la possibilità di trasferte anche all’estero da svolgersi, però, in base a specifiche considerazioni in base al contesto;
  4. Permessa la formazione in presenza purché svolti in azienda;
  5. Nel caso di ricovero ospedaliero per il soggetto positivo, è prevista la visita medica di rientro, indipendentemente dalla durata dell’assenza, quindi anche per meno di 60 gg.

 

Come il precedente, trova applicazione esclusivamente per aziende non del settore sanitario.

Per approfondimenti si rimanda al Comunicato ufficiale sul sito del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto).

        

Protocollo 06/04/21 (vaccinazione luoghi di lavoro) – Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Il documento, elaborato in base alle linee guida Inail, fissa i requisiti minimi per effettuare la campagna vaccinale in azienda, che partirà quando arriveranno le nuove dosi di vaccini. Le adesioni dei lavoratori avvengono su base volontaria, dietro informativa del medico competente che acquisirà il consenso informato, il triage preventivo sullo stato di salute, la tutela della riservatezza dei dati e la registrazione. Le vaccinazioni potranno essere fatte direttamente nel luogo di lavoro, anche in forma aggregata, ed i datori di lavoro che, anche in forma aggregata, potranno chiedere il supporto delle associazioni di categoria. In alternativa si potrà ricorrere a strutture sanitarie private attraverso convenzioni, o alle strutture territoriali dell’Inail. I costi per la realizzazione saranno a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite sarà a carico dei servizi sanitari regionali territorialmente competenti.

Per approfondimenti si rimanda al Comunicato ufficiale sul sito del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto).

 


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