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Le novità legislative del mese: Agosto 2023 (chiusura redazionale 05.09.23)

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AMBIENTE E SICUREZZA – Sostanze pericolose

DM 14/07/23 – Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione, del 28 ottobre 2022, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha aggiornato l’allegato III del decreto legislativo n. 27 del 4 marzo 2014, inserendo il punto 9 a)-III che autorizza fino al 31 dicembre 2026 la presenza di cromo esavalente fino allo 0,7 % in peso, quando usato come agente anticorrosivo nel fluido di lavoro del circuito sigillato in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento funzionanti a gas, per il riscaldamento degli ambienti e dell’acqua.

 

AMBIENTE – Risparmio energetico

Delib. Giunta Reg. (Piemonte) n. 58-7356 del 31/07/23 – Decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7. Indicazioni sull’installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021

La Giunta regionale della regione Piemonte ha deciso di limitare la possibilità d’installare impianti fotovoltaici su aree agricole, disponendo che, al fine di salvaguardare e valorizzare le aree agricole piemontesi di elevato interesse agronomico (identificabili come quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera E del d.m. 1444/68), in tali aree agricole sia consentita unicamente l’installazione di impianti fotovoltaici di tipo agrivoltaico. L’Allegato A della Delibera specifica, tra le altre cose, le caratteristiche degli impianti agrivoltaici.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

Circolare (Comitati) n. 2 del 01/08/23 – Trasporto intermodale di rifiuti – chiarimenti sulle modalità di gestione della tratta stradale

Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali chiarisce in una circolare , come già fatto nelle precedenti circolari n. 1235 del 4 dicembre 2017 e n. 6 del 21 luglio 2022, che le parti iniziale e terminale su strada del trasporto intermodale di rifiuti possono essere effettuate da un complesso veicolare composto da trattore/motrice e semirimorchio/rimorchio di due imprese diverse, purché entrambe le imprese siano iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella stessa categoria di iscrizione e per i codici EER relativi ai rifiuti trasportati.

Nei documenti di trasporto (formulario, se il trasporto intermodale avviene in Italia, o documento di movimento o allegato VII al Regolamento CE n. 1013/2006 se si stratta di un trasporto transfrontaliero di rifiuti) dovranno essere indicate generalità e numero di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di entrambe le imprese, fermo restando che il titolare del trasporto, indicato come trasportatore, rimane l’impresa che ha in disponibilità il semirimorchio/rimorchio, mentre i dati dell’impresa titolare del trattore/motrice dovranno essere riportati nel campo annotazioni.

 

SICUREZZA – Agenti biologici

Circ. Min. n. 25613 del 11/08/23 – Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2

Il Ministero della Salute ha aggiornato le disposizioni in materia di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2, stabilendo che le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non debbano più essere sottoposte alla misura dell’isolamento, pur raccomandando, comunque, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie.

In particolare, è consigliato:

  • Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone.
  • Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi.
  • Applicare una corretta igiene delle mani.
  • Evitare ambienti affollati.
  • Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e sociosanitaria, che devono quindi evitare il contatto con pazienti a rischio.
  • Informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse.
  • Contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.

Per quanto riguarda le persone con diagnosi confermata di Covid-19 ricoverate in ospedale oppure ospiti di RSA si rimanda alle norme fin qui attuate.

Per le persone che sono venute a contatto con casi di Covid-19, non si applica nessuna misura restrittiva. Si raccomanda comunque che le stesse pongano attenzione all’eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto. Nel corso di questi giorni è opportuno che la persona eviti il contatto con persone fragili, immunodepressi, donne in gravidanza. Se durante questo periodo si manifestano sintomi suggestivi di Covid-19 è raccomandata l’esecuzione di un test antigenico, anche autosomministrato, o molecolare per SARS-CoV-2.

 

AMBIENTE – VIA – VAS – IPPC

Determinazione Dirigenziale (Regione Piemonte) n. 603 del 17/08/23 – Fase di valutazione della procedura di VAS di competenza regionale relativa alla proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRRS2023), adottata con DGR n. 14 – 7109 del 26 giugno 2023. Espressione del parere motivato di cui all’articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006

La Regione Piemonte, in qualità di autorità competente, ha espresso nella “Relazione istruttoria dell’organo tecnico regionale” (Allegato A), il parere motivato di cui all’articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, nell’ambito della fase di valutazione della procedura di VAS del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRRS2023).

 

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Le novità legislative del mese: Gennaio 2022

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SICUREZZA – Agenti chimici                 

Aggiornamento 17/01/22 dell’ECHA relativo alla Candidate List

Aggiunte quattro sostanze alla candidate list:
♦ 6,6′-di-tert-butyl-2,2′-methylenedi-p-cresol
♦ tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane
♦ 1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one
♦ S-(tricyclo(5.2.1.02,6)deca-3-en-8(or 9)-yl O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate

Una delle quattro sostanze è utilizzata nei cosmetici ed è stata aggiunta all’elenco dei candidati in quanto ha proprietà di distruzione degli ormoni nell’uomo. Due sono usati, ad esempio, nelle gomme, nei lubrificanti e nei sigillanti, e sono stati inclusi perché influiscono negativamente sulla fertilità. Il quarto è utilizzato nei lubrificanti e nei grassi ed è stato aggiunto in quanto persistente, bioaccumulabile e tossico, quindi dannoso per l’ambiente.

SICUREZZA – Agenti Biologici                 

DL n. 1 del 07/01/22 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

Introduce (fra l’altro) l’obbligo di vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 per i lavoratori ultracinquantenni.
In vigore dal 14/02/22.

AMBIENTE – AIA-AUA                

DGR (Lombardia) n. XI/5774 del 21/12/21 – Messa a regime delle nuove modalità di inoltro delle modulistiche digitali in materia di Autorizzazione unica ambientale (AUA)

Entro il 1/3/22 saranno istituite apposite piattaforme presso i SUAP per la presentazione on-line di istanze per voltura AUA e modifica non sostanziale AUA.

 


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Le novità legislative del mese: Dicembre 2021 (chiusura redazionale 07/01/22)

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SICUREZZA – Testo Unico Sicurezza                 

Circ. INL n. 4 del 09/12/21 – Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 – decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito i presupposti per l’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, ai sensi dell’art. 13 del DL n. 146 del 21/10/21, in caso di violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro espressamente elencate nell’Allegato 1 dello stesso provvedimento. Si evidenziano, tra le altre, le precisazioni concernenti:

– la mancata formazione e addestramento, che dà luogo al provvedimento di sospensione nelle sole ipotesi, espressamente indicate, in cui la normativa in vigore prevede sia la formazione specifica che l’addestramento dei lavoratori (es. uso DPI III categoria, Movimentazione Manuale dei Carichi, utilizzo attrezzature di lavoro ex Accordo Stato Regioni del 22/02/12, sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);

– l’omessa vigilanza circa la rimozione/modifica di DPI o di dispositivi di segnalazione/controllo, che dà luogo al provvedimento di sospensione in base alla sola circostanza che il dispositivo sia stato rimosso o modificato, senza la necessità di accertare a quale soggetto la violazione sia addebitabile.

Si sottolinea, inoltre, la precisazione secondo la quale tutte le fattispecie di violazione indicate nella circolare danno luogo, oltre al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, anche a quello di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/94.

 

Legge n. 215 del 17/12/21 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Apporta ulteriori modifiche al Testo Unico in materia di preposti e formazione. Tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, all’articolo 18 c.1, ha introdotto l’obbligo (lett.b-bis) di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’art. 19. Ha inoltre introdotto nell’art. 26 il seguente comma 8-bis: “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

Per quanto riguarda gli obblighi della figura del preposto le modifiche sono:

  • Al comma 1 lettera a dell’art. 19 (obblighi dei preposti) è stata sostituita con: “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
  • Viene inoltre aggiunta la lettera f-bis: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
  • Infine ha modificato le disposizioni su formazione ed addestramento di preposto, dirigenti e datori di lavoro. Sostituito il comma 7 dell’art. 37 con: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.

Introdotto nell’art. 37 il comma 7-ter: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

 

In vigore dal 21/12/21.

Entro giugno 2022, è previsto un nuovo Accordo Stato Regioni che andrà a rivedere e riorganizzare la formazione con queste aggiunte:

– formazione obbligatoria per il datore di lavoro;

– verifica dell’efficacia della formazione durante il lavoro;

– aggiornamento formazione preposti ogni 2 anni e divieto di utilizzo della FAD per i preposti sia corso iniziale che aggiornamento.

 

SICUREZZA – Agenti Biologici                 

DL n. 221 del 24/12/21 – Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19

Proroga lo stato di emergenza nazionale fino al 31/03/22. Inoltre:

– La durata delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 3), a decorrere dal 1º Febbraio 2022, viene ridotta da 9 a 6 mesi.

– I dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono obbligatori anche all’aperto ed anche nella c.d. “zona bianca”.

– Gli artt. 5 e 6 del D.L. 172/2021 precisano che l’obbligo di Green Pass Rafforzato per i servizi di ristorazione non si applica alle mense e al catering continuativo su base contrattuale (quindi, non si applica alle mense aziendali). Per l’accesso a tali servizi è infatti sufficiente il c.d. Green Pass Base, rilasciato a seguito della effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

– Proroga al 31/03/22 l’attuale disciplina del lavoro agile c.d. emergenziale, ai sensi della quale il datore di lavoro può fare ricorso al lavoro agile anche in assenza dell’accordo individuale richiesto dalla normativa generale di riferimento.

 

In vigore dal 25/12/21.

 

DL n. 229 del 30/12/21 – Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

Stabilisce che le persone che rientrano nelle seguenti categorie:

– hanno completato il ciclo vaccinale da non più di 120 giorni;

– sono guariti dall’infezione COVID da non più di 120 giorni;

– hanno ricevuto la dose di richiamo (booster) da non più di 120 giorni.

in caso di contatto stretto con un positivo, non dovranno più rispettare le vecchie regole sulla quarantena “precauzionale” ma potranno uscire, indossando mascherine FFP2, se in assenza di sintoni.

Qualora compaiano sintomi dovranno effettuare immediatamente un test rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-CoV-2, ripetendolo, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il caso positivo.

 

In vigore dal 31/12/21.

 

Circ. Min. n. 60136 del 30/12/21 – Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron

Specifica quali comportamenti tenere, in caso di contatto stretto con un positivo, definendo nel dettaglio come gestire le quarantene e i periodi di autocontrollo secondo le nuove regole.

Prevede che,  nel caso di “contatti stretti” con un positivo:

– per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (ad esempio, che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

– per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

– per i soggetti asintomatici che:

     – abbiano ricevuto la dose booster

     – abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti,

     – siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid19.

 

AMBIENTE – Rifiuti e Imballaggi                 

DL n. 228 del 30/12/21 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. “Milleproroghe”)

All’Art. 11. Proroga di termini in materia di transizione ecologica, si trova la proroga relativa a Etichettatura imballaggi (30.06.22).

 

 


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Le novità legislative del mese: Luglio 2020

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AMBIENTE – Energia

D.Lgs. n. 73 del 14/07/20 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

Tra le principali novità del decreto, segnaliamo:

  • l’eliminazione dell’esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetici;
  • l’introduzione di sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse;
  • la possibilità, in alternativa all’attuazione degli interventi di efficienza individuati nella diagnosi, di adottare un Sistema di Gestione dell’Energia conforme alla norma ISO 50001;
  • l’emanazione, entro il 31/12/21 e successivamente ogni 2 anni, fino al 2030, di Bandi Pubblici per il finanziamento dell’implementazione di Sistemi di Gestione dell’Energia conformi alla norma ISO 50001 nelle piccole e medie imprese.

In vigore dal 29/07/20.

 

SICUREZZA – Cancerogeni

D.Lgs. n. 44 del 01/06/20 – Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Modifica l’art. 242 del D.Lgs. n. 81/08, prevedendo che “Il medico competente fornisca ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnali la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.” Inoltre sono sostituiti l’allegato XLII Elenco di Sostanze, Miscele e Processi e l’allegato XLIII Valori limite di esposizione professionali (es. 0,1 mg/m3 VLE per la silice cristallina respirabile, riconosciuta ufficialmente cancerogeno e ridotto a 2 mg/m3 quello delle polveri di legno duro).

 

SICUREZZA – Agenti Biologici

Dir CE n. 739 del 03/06/20 – Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione.

Inserisce il virus SARS-CoV-2, che ha causato la pandemia di Covid‐19, nell’elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell’uomo; modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE – contenente l’elenco dei virus cui possono essere esposti i lavoratori durante il lavoro e dai quali vanno, quindi, tutelati – classificando il “coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave” nella fascia di rischio 3. Gli Stati membri dovranno adeguarsi alla direttiva entro il 24 ottobre 2020.

 

SICUREZZA – Formazione

DPCM 11/06/20 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’art. 1, comma 1, lettera q) esclude dalla sospensione delle attività didattiche i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Gli indirizzi operativi per le attività di formazione professionale sono contenuti nell’Allegato 9 dello stesso DPCM.

 

SICUREZZA – Agenti Chimici

Aggiornamento 25/06/20 dell’ECHA relativo alla Candidate List – Lista di sostanze candidate ad essere incluse nell’Allegato XIV di REACH delle sostanze soggette alla procedura di autorizzazione. Aggiunte tre sostanze tossiche per la riproduzione (Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)tine, 2-methylimidazole e 1-vinylimidazole) e un disgregatore endocrino (Butyl 4-hydroxybenzoate).

La sostanza che altera il sistema endocrino viene utilizzata nei prodotti di consumo, come i cosmetici. Le altre tre sono utilizzate nei processi industriali per produrre rispettivamente polimeri, prodotti di rivestimento e materie plastiche. L’elenco delle sostanze presenti nella candidate list raggiunge ora il numero di 209 SVHC. Lista aggiornata reperibile all’indirizzo internet: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table.

 

AMBIENTE – Rifiuti e Imballaggi

Legge n. 77 del 17/07/20 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Abroga l’articolo 113-bis del DL n.18/2020 che prevedeva una estensione di alcuni limiti previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti, in particolare tale deposito, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, veniva esteso fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non poteva avere durata superiore a diciotto mesi. Il deposito temporaneo torna dunque alla precedente previsione di legge descritta all’articolo 183, lettera bb) del D.Lgs. n.152/2006 e smi.

 

SICUREZZA – Organizzazione della sicurezza

UNI/PdR 87:2020 – Servizio prevenzione e protezione – Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008.

La Norma fornisce elementi utili a tutti i soggetti coinvolti nella gestione della salute e sicurezza per espletare al meglio la loro funzione: nella prima parte individuano le aree di intervento, le attività tipiche e i compiti relativi al SPP, nella seconda organizzano tali attività in un approccio strutturato per processi che consente un’efficace sistematizzazione secondo la logica Plan-Do-Check-Act.

 

Varie

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

 


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