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Marcatura ambientale degli imballaggi – Nuovi obblighi per le imprese da fine 2022

Il Decreto Legislativo n.116 del 3 settembre 2020 ha introdotto l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi una marcatura che riporti le indicazioni per il corretto smaltimento dello stesso, così come richiesto dalla Decisione Europea 129/97/CE. Dopo numerose successive proroghe, il termine ultimo per conformarsi agli obblighi previsti dalla Comunità Europea è ora fissato al 31/12/2022.

La necessità di adempiere a questo nuovo obbligo legislativo può costituire per molte aziende l’opportunità di sviluppare un più ampio progetto aziendale volto a valorizzare la sostenibilità ambientale del prodotto o del processo produttivo.

La disciplina prevede una differente declinazione degli obblighi, a seconda che gli imballaggi siano ceduti nell’ambito del circuito B2C (Business To Consumer) o B2B (Business To Business), ma in tutti i casi l’impresa dovrà provvedere a:

  1. Censire le differenti categorie merceologiche dei materiali da imballaggio acquistati o prodotti in conto proprio
  2. Analizzare ciascun materiale, individuando la corretta marcatura da apporre, anche in relazione alla composizione chimica dello stesso
  3. Determinare tutte le diverse combinazioni di materiali che compongono gli imballi, che possono variare da un prodotto all’altro, in base alla natura degli articoli da proteggere, ai metodi di trasporto ed al Paese di destinazione
  4. Sviluppare un sistema per generare la marcatura per ciascuna combinazione di materiali, che andrà poi apposta sugli stessi (nel caso di cessioni B2C) ovvero sui documenti di trasporto (nel caso di cessioni B2B)
  5. Progettare un sistema per aggiornare semplicemente e tempestivamente queste informazioni, al mutare dei materiali impiegati o delle esigenze di spedizione

 

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Le novità legislative del mese: Dicembre 2020 (chiusura redazionale 08/01/21)

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SICUREZZA – Certificazioni di sistema                 

Standard ISO/PAS 45005:2020 – Gestione della salute e sicurezza sul lavoro — Linee guida generali per un lavoro sicuro durante la pandemia di COVID-19.

Il documento fornisce linee guida per le organizzazioni su come gestire i rischi derivanti dal COVID-19 per proteggere la salute, la sicurezza e il benessere legati al lavoro. E’ applicabile alle organizzazioni di tutte le dimensioni e settori, comprese quelle che: 

a) hanno funzionato durante tutta la pandemia;

b) stanno riprendendo o pianificando di riprendere le operazioni dopo la chiusura totale o parziale;

c) rioccupato i luoghi di lavoro che sono stati chiusi in tutto o in parte;

d) sono nuovi e hanno in programma di operare per la prima volta.

Le linee guida forniscono anche orientamenti relativi alla protezione dei lavoratori di ogni tipo (ad esempio lavoratori dipendenti dall’organizzazione, lavoratori di fornitori esterni, appaltatori, lavoratori autonomi, lavoratori interinali, lavoratori anziani, lavoratori disabili e soccorritori) e altre parti interessate pertinenti (ad esempio visitatori di un posto di lavoro, compresi membri del pubblico).

Viene inoltre sottolineato che la legislazione e le linee guida applicabili sono fornite dal governo e dalle autorità competenti.

 Lo standard è disponibile gratuitamente in formato di sola lettura al presente link https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:pas:45005:ed-1:v1:en

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

DL n. 183 del 31/12/20 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

Sospende fino al 31/12/21, il recepimento della Direttiva 2018/851/CE relativa al “Pacchetto economia circolare”, che prevede l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi secondo le norme tecniche UNI applicabili, per facilitare raccolta, riciclo, recupero e informare correttamente i consumatori sullo smaltimento. Restano fermi gli altri obblighi ex D.Lgs. 152/06, in particolare quello di indicare, ex decisione 97/129/CE, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, ai fini dell’identificazione e classificazione.

     

Reg. CE n. 2174 del 19/10/20 – Regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione del 19 ottobre 2020 che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti.

Aggiornate le regole sull’importazione e l’esportazione dei rifiuti, al fine di assoggettarne a controllo determinate tipologie. Tra le tipologie di rifiuti oggetto di modifiche: rifiuti di plastica, rifiuti domestici e residui dell’incenerimento di rifiuti domestici.

Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti di plastica dall’Unione verso paesi terzi e le importazioni di rifiuti di plastica nell’Unione da paesi terzi, la modifica riguarda gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tenere conto delle modifiche apportate alla convenzione di Basilea e alla decisione OCSE.

Di conseguenza, le esportazioni dall’Unione e le importazioni nell’Unione di rifiuti di plastica, di cui alle voci AC300 e Y48 destinate a o provenienti da paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE, saranno soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. Conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006, sono vietate le esportazioni di rifiuti di plastica di cui alle voci A3210 e Y48 destinate a paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE.

In vigore dal 01/01/2021.

            

Delib. Ministero Ambiente n. 4 del 22/12/20 – Applicazione articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del D. Lgs. n. 152/06.

I soggetti iscritti per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi e per il trasporto in conto proprio possono continuare a trasportare i rifiuti divenuti urbani ex D.Lgs. 116/20 anche dopo il 01/01/21. Essi potranno continuare ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti “divenuti urbani in data successiva la 31/12/20” fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.

In vigore dal 01/01/2021.

 

AMBIENTE e SICUREZZA – Agenti Chimici                 

Reg. CE n. 2096 del 15/12/20 – Regolamento (UE) 2020/2096 della Commissione del 15 dicembre 2020 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), i dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli inquinanti organici persistenti, determinate sostanze o miscele liquide, il nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici.

Aggiorna numerose voci dell’allegato XVII del Reach e stabilisce l’ordine dell’obbligo di applicazione delle diverse modifiche, per molte delle quali questo cadrà tra il 5 luglio ed il 1° ottobre 2021. Nel dettaglio, modifica le regole in materia di fabbricazione e immissione sul mercato delle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), dei dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745, degli inquinanti organici persistenti, di determinate sostanze o miscele liquide, del nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici.

Inoltre, la voce sulle sostanze CMR viene aggiornata alle più recenti classificazioni “CLP”, vengono abrogate le restrizioni per pentaclorofenolo, ossido di bis (pentabromofenile) e acido perfluoroottanoico (disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1021), cancellati i riferimenti all’etichettatura con la frase di rischio R65, e soppressi i riferimenti al numero CAS e al numero CE per il nonilfenolo.

 


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Le novità legislative del mese: Settembre 2020

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                  

D.Lgs. n. 116 del 03/09/20 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Apporta diverse novità:

– Modificate alcune definizioni (ad es. sono rifiuti speciali quelli prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, con superamento della casistica dei rifiuti diversi dai domestici).

– Chiarite alcune responsabilità, tra cui, per gli “end of waste”, si afferma che il primo utilizzatore provvede affinchè il materiale soddisfi la normativa delle sostanze chimiche e prodotti collegati.

– Per il conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati per D13, D14 e D15, la responsabilità dei produttori per il corretto smaltimento è ESCLUSA, se oltre alla quarta copia del FIR, si riceve un’attestazione di corretto smaltimento ai sensi del DPR 445/2000.

– Previsti decreti ministeriali per la riorganizzazione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e precompilazione automatica del MUD.

– Esonerati dall’obbligo di tenuta dei Registri di C/S i produttori di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti.

– Conservazione dei registri e dei FIR per tre anni (non più cinque).

– Esenzione FIR per trasporti in conto proprio di rifiuti non pericolosi fino a un massimo di 5 volte/anno e 30 Kg/giorno.

– Obbligo di etichettatura degli imballaggi, per facilitarne riutilizzo.

 

In vigore dal 26 settembre 2020.

Le condizioni da soddisfare in merito al deposito temporaneo restano invariate.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

D.Lgs. n. 121 del 03/09/20 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Stabilisce, con modifiche e integrazioni all’elenco dei rifiuti ammessi in discarica, il divieto di conferimento in discarica, a partire dal 2030, di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale (criteri ancora da stabilirsi con specifico decreto ministeriale).

In vigore dal 29 settembre 2020.

Modifica il D.Lgs. n 36 del 13/01/03 ed abroga il DM del 27/09/10 ad eccezione dei limiti previsti dalla tabella 5, nota lettera a), dell’articolo 6 che continuano ad applicarsi fino al 1° gennaio 2024.

 

SICUREZZA – Tutela particolari categorie

Circ. Min. n. 13 del 04/09/20 – Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”. Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”.

Chiarisce il concento di fragilità, che va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore, rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.

In riferimento all’età, chiarisce che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative: non è, infatti, rilevabile alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità; in tale contesto, la “maggiore fragilità” nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.

Ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, ai sensi dell’art. 5, c. 3 Legge n. 300/70, afferma che il datore di lavoro potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico.

Restano ancora differibili, previa valutazione del medico incaricato, anche in relazione all’andamento epidemiologico territoriale:

– la visita medica periodica (art. 41, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 81/08)

– la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/08.

 Suggerisce di tendere al ripristino delle visite mediche previste dal D.Lgs. n. 81/08, sempre a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, nonché tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

È opportuno che le visite mediche si svolgano in una infermeria aziendale o ambiente idoneo di metratura tale da consentire il necessario distanziamento fra il medico e il lavoratore/lavoratrice soggetto a visita, con sufficiente ricambio d’aria e che permetta un’adeguata igiene delle mani. In occasione delle visite mediche è inoltre opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina).

 


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