Posts Taged regolamento-282-2008

Le novità legislative del mese: Settembre 2022 (chiusura redazionale 04.10.22)

Dalla nostra banca dati EasyLexHSE

 

AMBIENTE/SICUREZZA – Prevenzione incendi

Nota ministeriale n. 12892 del 19/09/22 – Comunicazione di prossima pubblicazione di norme attinenti la prevenzione incendi

Comunica l’imminente pubblicazione del Decreto 15 settembre 2022 – Modifica al decreto 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”

Il decreto in questione, oltre ad apportare alcune modifiche all’allegato II del Decreto Controlli, disporrà che quanto previsto all’art. 4 relativamente alla qualificazione dei tecnici manutentori entrerà in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.

 

DM del 15/09/22 – Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”

Considerate le difficoltà da più parti segnalate connesse alle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio, di nuova istituzione rispetto al previgente quadro normativo, è stata ravvisata la necessità di rivedere la tempistica di entrata in vigore, posticipate al 25 settembre 2023, delle disposizioni contenute nell’art. 4 del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021.

 

AMBIENTE – VIA/VAS/IPPC

DL n. 115 del 09/08/22 – Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

Introduce, ad opera dell’art. 33 del provvedimento, un nuovo procedimento autorizzatorio accelerato di competenza regionale (PAUAR) ex art. 27-ter del D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale).

Il “Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica”, composto da ben 14 commi, prevede il rilascio, da parte delle Regioni, del provvedimento autorizzatorio comprensivo dei provvedimenti di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e di tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, e fa riferimento alle «aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani […] che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS (Valutazione Ambientale Strategica), rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale».

 

SICUREZZA – D.P.I.

Guida UNI – Criteri di scelta ed uso dei DPI

La Guida UNI fornisce i riferimenti alle nuove e più aggiornate norme

tecniche UNI per ciascun dispositivo previsto dal DM 2 maggio 2001 e può essere utile anche per individuare e utilizzare correttamente tutti i dispositivi di protezione individuale non contemplati dal suddetto DM; in particolare contiene criteri per l’individuazione e l’uso di DPI relativi:

– alla protezione dell’udito;

– alla protezione delle vie respiratorie;

– alla protezione degli occhi (attraverso: filtri per saldatura e tecniche connesse, filtri per radiazioni ultraviolette, filtri per radiazioni infrarosse);

– a indumenti protettivi da agenti chimici.

 

AMBIENTE – Rifiuti e Imballaggi

Reg. CE n. 1616 del 15/09/22 – Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione del 15 settembre 2022 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008

Tale provvedimento, che si pone l’obiettivo di garantire che la plastica riciclata possa essere impiegata in sicurezza negli imballaggi alimentari e costituisce una specifica del regolamento 1935/2004/CE, disciplina:

 a) l’immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1935/2004, contenenti materia plastica proveniente da rifiuti o fabbricata a partire da essi;

 b) lo sviluppo e il funzionamento di tecnologie, processi e impianti di riciclaggio (, per produrre materia plastica riciclata da utilizzare in detti materiali e oggetti di materia plastica;

 c) l’uso a contatto con i prodotti alimentari di materiali e oggetti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica destinati a essere riciclati.

Sarà istituito e consultabile dal pubblico un registro dell’Unione che comprende le tecnologie, i riciclatori, i processi di riciclaggio, gli schemi di riciclaggio e gli impianti di decontaminazione. Dal 10 luglio 2023 potranno essere immesse sul mercato solo materie plastiche contenenti plastica riciclata fabbricate in un’adeguata tecnologia di riciclo. Le tecnologie, individuate in allegato I, sono le seguenti:

– riciclo meccanico di PET post consumo (con autorizzazione dei singoli processi);

– riciclaggio da circuiti di prodotti che si trovano in una catena chiusa e controllata, cosiddetto “Closed-Loopf” (con l’uso di uno schema di riciclaggio).

 

Abroga e sostituisce il Regolamento 282/2008/CE ed entra in vigore il 10/10/22 (vincolante dal 10/07/23).

 


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