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Le novità legislative del mese: Agosto 2021 (chiusura redazionale 08/09/21)

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

Legge n. 108 del 29/07/21 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

Abolita la Dichiarazione di avvenuto smaltimento: nessuna attestazione è più dovuta per il corretto smaltimento o per l’avvio allo smaltimento (o al recupero).

In vigore dal 31/07/21.

 

DM n. 47 del 09/08/21 – Approvazione delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”

Con l’approvazione da parte del MiTE, le nuove linee guida SNPA divengono vincolanti per i produttori dei rifiuti ai fini dell’attribuzione dei codici e della loro pericolosità, anche perché richiamate da un documento ufficiale (art.184, comma del TUA).

Sono contestualmente integrate dal paragrafo “3.5.9 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”.

Aggiornano e modificane le precedenti, pubblicate il 3 marzo 2020.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Mobility Manager                 

DM n. 209 del 04/08/21- Linee guida per la redazione e l’implementazione dei Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) – Decreto Interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021, art. 3 comma 5

Pubblicate dal Ministero della Transizione Ecologica come previsto dall’art. 3 comma 5 del DM n. 179/2021. Costituiscono il riferimento tecnico per imprese e P.A. ai fini dell’elaborazione dei PSCL che, ricordiamo, in fase di prima applicazione della nuova normativa dovranno essere adottati entro il 23 novembre 2021. Sono così articolate:

– Mobility management e PSCL – Contesto di riferimento

– Struttura del PSCL

– Parte informativa e di analisi del PSCL

– Parte progettuale del PSCL

– Adozione del PSCL

– Comunicazione del PSCL ai dipendenti

– Monitoraggio del PSCL

 

In allegato alle Linee guida sono inoltre riportati i seguenti contenuti:

– Indice tipo di un PSCL: contenuti minimi

– Scheda informativa su condizioni strutturali aziendali e offerta di trasporto

– Scheda informativa sugli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti

– Metodologia di valutazione dei benefici ambientali.

 

SICUREZZA – Testo Unico                 

Linee Guida “Agenti Fisici” – INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI FISICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 elaborate dal sottogruppo Tematico Agenti Fisici del Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro in collaborazione con INAIL ed ISS

Le indicazioni operative sono disponibili sul Portale Agenti Fisici sotto forma di “FAQ” consultabili on line nelle rispettive sezioni tematiche, come già realizzato per le FAQ su CEM, Radiazione Solare e Microclima e rispondono a numerosissime questioni interpretative relativamente al campo “agenti fisici”.

Le indicazioni sono raccolte in cinque capitoli monotematici:

– Parte 1: Titolo VIII Capo I,

– Parte 2: Radiazione Solare,

– Parte 3: Microclima,

– Parte 4: Rumore,

– Parte 5: Vibrazioni.

 

Aggiornano il precedente documento del 2014, del Coordinamento Interregionale – INAIL – ISS.

 


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Le novità legislative del mese: Maggio 2021 (chiusura redazionale 08/06/21)

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

Circ. Min. n. 51657 del 14/05/21 – Decreto Legislativo n. 116/2020 – Criticità interpretative ed applicative – Chiarimenti.

Affronta diversi dubbi interpretativi, tra i quali:

a) Rifiuti da costruzione e demolizione, rifiuti cimiteriali lapidei e da inerti e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico.

b) Rifiuti c.d. verdi.

c) Trasmissione e conservazione della quarta copia del FIR e microraccolta

d) Rifiuti sanitari e da manutenzione

e) Norme sanzionatorie.

 

Si ricorda che la circolare esplicativa in questione ha certamente una grande utilità sul piano operativo, ma per tutto ciò che comporta sanzioni, tuttavia, il potere giudiziario non è vincolato dalle interpretazioni offerte da fonti di diritto che non siano quelle primarie.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Mobility Manager                

DM del 12/05/21 – Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del Mobility Manager.

Punta a fare chiarezza sulle modalità attuative delle disposizioni sul ‘Mobility Manager’, figura a cui spetta la gestione degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, al fine di ridurre l’impatto ambientale del traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane. In particolare, distingue tra “Mobility Manager aziendale” (specializzato nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro), e “Mobility manager d’area” (che si occupa del supporto al Comune territorialmente competente, presso il quale è nominato, nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i Mobility manager aziendali).

Identifica, inoltre, il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL), che costituiscono lo strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici del personale dipendente. Secondo quanto previsto dal provvedimento, le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali (con più di 100 dipendenti) ubicate in un capoluogo di regione o in una città metropolitana o in un capoluogo di provincia o in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il PSCL del proprio personale dipendente.

 

Le realtà non in possesso dei requisiti sopracitati, «possono comunque procedere facoltativamente alla nomina del Mobility Manager aziendale».

        

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti termici (Regione Piemonte)                

DGR (Piemonte) n. 10-3262 del 21/05/21 – Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 e s.m.i., articoli 39, comma 1, lettere c), g) e l) e 40. Approvazione delle nuove disposizioni in materia di catasto, accertamenti e ispezioni degli impianti termici e obblighi di comunicazione in capo ai distributori di combustibile per gli impianti termici. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2018, n. 32-7605.

Il documento ha la finalità di:

– aggiornare la gestione operativa del Catasto degli impianti termici (CIT), richiamando l’accessibilità allo strumento da parte delle amministrazioni locali (Città Metropolitana di Torino, Province e Comuni), a vario titolo coinvolte nei controlli sugli impianti termici per i diversi profili di competenza;

– aggiungere il modello Allegato Tipo 1B destinato all’acquisizione dei dati significativi per le tipologie di impianti alimentati a biomasse;

– aggiornare le disposizioni contenute negli allegati A, B e C, alla luce delle modifiche normative intervenute e del riordino delle competenze in materia di accertamenti e ispezioni;

– prevedere la facoltà di ARPA di avvalersi di personale esperto in attività ispettive delle province e della Città Metropolitana previa stipulazione di convenzione che regoli i rapporti tra gli enti interessati;

– rendere più stringenti ed efficaci le disposizioni per i controlli relativi al rendimento di combustione e per quelli relativi alle emissioni di Nox.

        

 


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Le novità legislative del mese: Maggio 2020

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SICUREZZA – Agenti Chimici

DIM 02/05/20 – Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute del 2 maggio 2020 che recepisce la direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio 2017 con la quale è stato definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione

Sostituisce l’Allegato XXXVIII del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i., riportando i nuovi valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici. Il Decreto recepisce tutti gli stessi valori limite della direttiva, meno il diclorometano e aggiunge la notazione “cute” anche per il Bisfenolo A e l’acido acrilico.

Si segnala inoltre che:

– sono riportati valori limite per nuove sostanze chimiche (manganese e comp., trinitrato di glicerolo, tetracloruro di carbonio, amitrolo, acido acetico, cianuro di idrogeno, cloruro di metilene, cloruro di vinilidene, ortosilicato di tetraetile, acido acrilico, nitroetano, difeniletere, 2-etilesan-1-olo, acroleina, formiato di metile, but-2-in-1,4-diolo, tetracloroetilene, acetato di etile, cianuro di sodio, cianuro di potassio, diacetile, monossido di carbonio, diidrossido di calcio, ossido di calcio, anidride solforosa, idruro di litio, monossido di azoto, biossido di azoto, terfenile idrogenato)

– modifica i precedenti valori limite di esposizione professionale per 1,4-diclorobenzene e bisfenolo A

– individua la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle per diverse sostanze (riportata nell’ultima colonna “notazione”);

– è raccomandato, per l’acido acrilico, un valore limite di esposizione a breve termine in relazione a un periodo di riferimento di un minuto.

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio “chimico” (art. 223 del Dlgs 81/08), dovrà prendere in considerazione i nuovi valori limite di esposizione professionale relativi alle sostanze elencate in Allegato XXXVIII.

 

AMBIENTE – Trasporti – Mobility Manager

DL n. 34 del 19/05/20 – Decreto-legge recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (c.d. Decreto Rilancio)

L’art. 229 ha introdotto nuove misure per incentivare la mobilità sostenibile. In particolare, al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato, il decreto ha disposto che le imprese con singole unità locali con più di 100 dipendenti, ubicate in un capoluogo di Regione o di Provincia, in una Città Metropolitana, o in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, siano tenute a redigere, entro il 31 dicembre di ogni anno, un piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) del proprio personale dipendente. A tal fine deve essere nominato un Mobility Manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.

Il Mobility Manager ha il compito di promuovere, oltre l’adozione del PSCL, la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità del personale, al fine di consentire, tramite l’attuazione di interventi di mobilità sostenibile, la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane.

Gli obblighi della nomina del Mobility Manager e dell’adozione di un PSCL erano già previsti dal DI del 27/03/98 ma, fino ad ora, riguardavano le sole imprese con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente oltre 800 dipendenti, ubicate nei comuni ritenuti a rischio di inquinamento atmosferico.

 

SICUREZZA – Tutela particolari categorie

DL n. 34 del 19/05/20 – Decreto-legge recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (c.d. Decreto Rilancio)

All’art. 83, stabilisce che, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

 

 


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