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Marcatura ambientale degli imballaggi – Nuovi obblighi per le imprese da fine 2022

Il Decreto Legislativo n.116 del 3 settembre 2020 ha introdotto l’obbligo di apporre su tutti gli imballaggi una marcatura che riporti le indicazioni per il corretto smaltimento dello stesso, così come richiesto dalla Decisione Europea 129/97/CE. Dopo numerose successive proroghe, il termine ultimo per conformarsi agli obblighi previsti dalla Comunità Europea è ora fissato al 31/12/2022.

La necessità di adempiere a questo nuovo obbligo legislativo può costituire per molte aziende l’opportunità di sviluppare un più ampio progetto aziendale volto a valorizzare la sostenibilità ambientale del prodotto o del processo produttivo.

La disciplina prevede una differente declinazione degli obblighi, a seconda che gli imballaggi siano ceduti nell’ambito del circuito B2C (Business To Consumer) o B2B (Business To Business), ma in tutti i casi l’impresa dovrà provvedere a:

  1. Censire le differenti categorie merceologiche dei materiali da imballaggio acquistati o prodotti in conto proprio
  2. Analizzare ciascun materiale, individuando la corretta marcatura da apporre, anche in relazione alla composizione chimica dello stesso
  3. Determinare tutte le diverse combinazioni di materiali che compongono gli imballi, che possono variare da un prodotto all’altro, in base alla natura degli articoli da proteggere, ai metodi di trasporto ed al Paese di destinazione
  4. Sviluppare un sistema per generare la marcatura per ciascuna combinazione di materiali, che andrà poi apposta sugli stessi (nel caso di cessioni B2C) ovvero sui documenti di trasporto (nel caso di cessioni B2B)
  5. Progettare un sistema per aggiornare semplicemente e tempestivamente queste informazioni, al mutare dei materiali impiegati o delle esigenze di spedizione

 

Asatecno S.r.l. può offrire un supporto efficace e qualificato per tutto il processo, nonché per trasformare questo obbligo in un’OPPORTUNITA’.

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Le novità legislative del mese: Giugno – Luglio 2019

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SICUREZZA – CANCEROGENI

Dir. CE n. 983 del 05/06/19 – Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Tiene conto, alla luce dei dati scientifici, delle vie di assorbimento di agenti cancerogeni e mutageni diverse da quella inalatoria, compresa la possibilità di assorbimento cutaneo, e, in tali casi, assegna una nota «cute» per le sostanze pertinenti, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile. Le modifiche all’allegato III della direttiva 2004/37/CE di cui alla direttiva 2019/983 costituiscono un passo ulteriore in un processo di lungo termine per l’aggiornamento di tale direttiva.

Vengono aggiunti valori limite per le seguenti sostanze:

– Cadmio e suoi composti inorganici (0,001 mg/m3)

– Berillio e composti inorganici del berillio (0,0002 mg/m3)

– Acido arsenico e suoi sali e composti inorganici dell’arsenico (0,01 mg/m3)

– Formaldeide (0,37 mg/m3)

– 4,4′-metilene-bis(2 cloroanilina)  (0,01 mg/m3)

 Alcuni valori limite prevedono misure transitorie con limiti superiori da rispettare, anche per specifici settori.


AMBIENTE – RIFIUTI E IMBALLAGGI

Dir. CE n. 904 del 05/06/19 – Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

Si pone gli obiettivi di prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno.

Regolamenta in particolar modo:

– la riduzione del consumo dei prodotti di plastica monouso

– i requisiti dei prodotti immessi sul mercato

– i requisiti di marcatura

– i regimi di responsabilità estesa del produttore

– le misure necessarie ad assicurare la raccolta differenziata per il riciclaggio

– le misure volte a informare i consumatori ed a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile.

 

In vigore dal 02/07/19, gli Stati membri avranno due anni per adeguare i propri ordinamenti.

 


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