Le novità legislative del mese: Agosto 2020
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SICUREZZA – Agenti chimici
Reg CE n. 11493 del 03/08/20 – Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione del 3 agosto 2020 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati.
Riguarda i divieti di immissione sul mercato dei diisocianati, utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti.
Le proibizioni si applicheranno:
– dal 24 febbraio 2022 per l’immissione sul mercato di diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele, presenti in concentrazioni individuali o combinate maggiori o uguali allo 0,1% in peso, per usi industriali o professionali;
– dal 24 agosto 2023 per gli usi industriali o professionali di diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele presenti in concentrazioni individuali o combinate maggiori o uguali allo 0,1% in peso.
AMBIENTE/SICUREZZA – Radiazioni ionizzanti
D.Lgs. n. 101 del 31/07/20 -“Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.”
In vigore dal 27/08/20, abroga il precedente D.Lgs. 230/95 e si integra nel D.Lgs. n. 81/08 modificando l’art. 180 c. 3. Riordina l’intera disciplina in merito alle radiazioni ionizzanti e in particolare:
– la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni,
– la sicurezza degli impianti, delle installazioni nucleari e delle materie radioattive,
– la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi,
– il trasporto di materiale radioattivo (da vettori autorizzati, in ADR),
Si applica a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza.
E’ ridotto notevolmente il valore limite di esposizione per i lavoratori, a 20 millisievert/anno (prima era 150). Introduce inoltre l’obbligo di misurazione del radon anche per gli ambienti di lavoro al piano terra (prima solo interrati) se ubicati in aree prioritarie (def. in art. 11).” Abroga il D.Lgs. 230/95.
AMBIENTE – Emissioni in atmosfera
D.Lgs. 30 luglio 2020, n.102 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.
Le modifiche tendono a garantire la certezza normativa in materia di obblighi e di controlli relativi alla gestione dei medi impianti di combustione degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, nonché a razionalizzare le procedure autorizzative e il sistema delle sanzioni, con riguardo sia alle imprese sia ai privati gestori di impianti termici civili. Entra in vigore il 28/08/2020.
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