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Le novità legislative del mese: Ottobre 2022 (chiusura redazionale 04.11.22)

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AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti termici (Regione Lazio)

DCR (Regione Lazio) n. 8 del 05/10/22 – Aggiornamento del Piano di risanamento della qualità dell’aria (PRQA)

Stabilisce norme «tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera», e che è frutto del processo di partecipazione, attivato dalla Regione, nell’ambito delle fasi di consultazione previste dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

IL PRQA è composto da:

– Rapporto Ambientale (contenente l’Allegato 1 “Osservazioni al Rapporto preliminare”, l’Allegato 2 “Sintesi non tecnica”, l’Allegato 3 “Valutazione di incidenza”, l’Allegato 4 “Il Piano di risanamento della qualità dell’aria (aggiornamento) e la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile”);

– Relazione di Piano (composto, a sua volta, dall’Allegato 1 “Schede delle Azioni”, e dall’Allegato 2 “Osservazioni all’A-PRQA e al Rapporto Ambientale”);

– Norme Tecniche di Attuazione.

 

SICUREZZA – Attrezzature di lavoro – macchine – impianti (Verifica attrezzature)

Circ. (INAIL) n. 39 del 18/10/22 – Rilascio applicativo Portale Albo Soggetti Abilitati (Portale ASA)

Tale applicativo consentirà, nella sua prima versione:

– l’iscrizione agli albi regionali gestiti da Inail in modalità telematica, con possibilità di monitorare in tempo reale l’iter della pratica di iscrizione, con il controllo della richiesta di abilitazione regionale rispetto alle autorizzazioni nazionali rilasciate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

– la gestione dell’anagrafica dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche di impianti ed attrezzature previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e dai connessi decreti attuativi;

– la gestione dell’anagrafica dei tecnici abilitati e della relativa matrice delle competenze;

– l’inserimento delle verifiche periodiche effettuate dai soggetti abilitati e dalle Asl e dalle Arpa;

– la consultazione delle verifiche, con il monitoraggio e il controllo -da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle Asl e Arpa- delle attività svolte dai soggetti abilitati.

Saranno disponibili, nelle versioni successive, nuove funzionalità:

– la gestione delle deleghe assegnate ai soggetti abilitati tramite l’applicativo CIVA, per tracciarne l’accettazione o il rifiuto, nonché l’effettivo svolgimento nella tempistica prevista;

– l’invio di comunicazioni all’utenza tramite Pec;

– il collegamento alla banca dati delle attrezzature e degli impianti di CIVA per il controllo e il consolidamento delle informazioni trasmesse;

– la gestione dei pagamenti relativi alle quote spettanti a Inail per la formazione e manutenzione della banca dati delle verifiche periodiche attraverso la piattaforma PagoPA.

 

Disponibile on-line dal 21/10/22; possono accedere:

– i soggetti abilitati, nella persona del legale rappresentante o suo delegato;

– il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

– le Asl e le Arpa, nella persona del legale rappresentante o suo delegato.

 

SICUREZZA – Campi Elettromagnetici

DM del 30/09/22 – Criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’articolo 208, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008

Specifica quali sono le modalità di richiesta dell’autorizzazione alla deroga: il datore di lavoro deve trasmettere l’istanza esclusivamente per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale istanza dovrà essere trasmessa con apposito modello, riportato nell’allegato I del D.M., e formulata nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato II dello stesso.

Una volta ricevuta la domanda, il Ministero convoca, entro trenta giorni, un tavolo tecnico istituzionale che, entro sessanta giorni dalla convocazione, formulerà un parere in cui saranno indicate la durata e le condizioni della deroga. Sarà poi con decreto delle Direzioni generali competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute che verrà adottato il provvedimento di autorizzazione alla deroga al rispetto dei VLE.

L’art. 6 riguarda la sorveglianza sui lavoratori esposti a VLE in deroga: qualora il medico competente riscontri effetti nocivi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ne dà tempestiva comunicazione al datore di lavoro, che provvede a sospendere con immediatezza l’applicazione della deroga, informando le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione. Sarà convocato il tavolo tecnico istituzionale per l’acquisizione di apposito parere in merito e sulla base di tale parere, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute provvederanno all’eventuale revoca dell’autorizzazione medesima.

Sono previste, all’art. 5 del decreto, le modalità per le verifiche e i controlli relativi alle condizioni in base alle quali è stata concessa l’autorizzazione alla deroga.

 

AMBIENTE – Energia

DM n. 383 del 06/10/2022 – Speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023

Regolamenta le misure di risparmio energetico secondo quanto previsto dal “Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale”. Fissa la riduzione di un grado della temperatura degli ambienti, modificando i valori riportati all’articolo 3, comma 1, del DPR n. 74/2013 che vengono, quindi, fissati a:

17°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

19°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici (abitazioni, uffici, ecc.).

Prevede, inoltre, la riduzione del periodo di accensione, da attuarsi posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio (rispetto a quanto previsto dal citato DPR n. 74/2013), in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche. Pertanto, l’esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale (metano) è consentito con i seguenti limiti:

– Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;

– Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;

– Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;

– Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;

– Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;

– Zona F: nessuna limitazione.

La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno.

Non riguarda impianti di riscaldamento alimentati integralmente a gasolio, GPL, biomasse, ecc.

Una tabella con la classificazione per zone climatiche di tutti i comuni è reperibile sul sito dei Comuni italiani; la Regione Piemonte si trova per la gran parte in zona climatica E, con l’eccezione di alcune aree montane, classificate in zona climatica F.

E’ previsto che alcuni edifici siano esentati dall’applicazione di alcune o di tutte le limitazioni di cui sopra (per es.):

– per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione, non si applicano le limitazioni che risultassero ostative alle tecniche di produzione; per quanto riguarda la riduzione di un grado l’esenzione è limitata alle attività a cui le autorità comunali abbiano già concesso deroghe al limite di temperatura;

– per gli edifici adibiti ad ufficio e assimilabili o commerciali e assimilabili, senza interruzione giornaliera dell’attività, non si applicano le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione.

 

Vademecum ENEA – Ottobre 2022 – Indicazioni essenziali per una corretta impostazione degli impianti di riscaldamento a gas

Articolo 1, Commi 8 e 9

Decreto MiTE n. 383 del 6 Ottobre 2022

Fornisce indicazioni pratiche di corretta impostazione e gestione degli impianti di climatizzazione invernale; riepiloga, inoltre, gli aspetti principali riportati sia nel Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale che nel recente DM 383/2022, in riferimento alla diminuzione della temperatura dei locali e del periodo di accensione degli impianti.

Fornisce indicazioni di possibili azioni concrete che singoli cittadini o responsabili di impianti centralizzati possono attuare per diminuire i consumi di gas naturale per la climatizzazione invernale.

Pur riferendosi alla gestione di impianti più diffusamente presenti in ambienti civili/domestici, il documento ENEA fornisce alcune indicazioni che possono essere mutuate, in funzione della tipologia di luoghi e impianti, anche per la gestione di impianti industriali asserviti ad esempio agli uffici.

 

 


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Le novità legislative del mese: Ottobre 2020

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SICUREZZA – Impianti termici                 

DM del 07/08/20 – Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.

Riguarda l’abilitazione per i seguenti patentini:

  1. il patentino di 1° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo e superficie;
  2. il patentino di 2° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 20 t/h di vapore;
  3. il patentino di 3° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 3 t/h di vapore;
  4. il patentino di 4° grado abilita alla conduzione di generatori di vapore di qualsiasi tipo, aventi una producibilità fino a 1 t/h di vapore. 

Non riguarda generatori il cui prodotto della pressione ammissibile (PS) in bar per la capacità totale (V) in litri è tale che PS x V = 300 bar x litri e PS = 10 bar, nonché i generatori aventi V= 25 litri e PS = 32 bar.

Il patentino verrà rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro competente dopo esame indetto con bando e il futuro titolare dovrà essere idoneo alla mansione specifica ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08. Indica, inoltre, in due allegati i dettagli dei corsi di formazione teorico pratici da frequentare per l’ammissione all’esame e i differenti requisiti formativi e professionali.

Il Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro competente stabilisce le date degli esami (e le sedi) secondo il calendario di cui all’allegato I e le pubblica sul sito internet istituzionale.

In vigore dal 06/10/21 abrogherà DM del 01/03/74.

 

AMBIENTE e SICUREZZA – Agenti Chimici

Reg. CE n. 1435 del 09/10/20 – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 della Commissione del 9 ottobre 2020 relativo agli obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Definisce i termini per aggiornare la registrazione delle sostanze chimiche contenute nel Regolamento Reach. all’art. 22, par. 1.

In particolare, il provvedimento fa riferimento ai seguenti casi:

– modifiche dello stato giuridico o dell’identità del dichiarante;

– modifiche della fascia di tonnellaggio;

– nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati;

– nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per l’ambiente;

– modifiche della classificazione e dell’etichettatura della sostanza registrata;

– aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro;

– proposte di sperimentazione prima di effettuare uno dei test di cui all’allegato IX o X del Reach;

– modifiche per quanto riguarda l’accesso consentito alle informazioni nella registrazione;

– aggiornamenti che comportano sperimentazioni supplementari;

– altri aggiornamenti combinati.

Prevede termini quanto più brevi possibili (3 mesi per gli aggiornamenti di natura più amministrativa, termini di sei, nove o dodici mesi per aggiornamenti più complessi), e considera i termini specificati come limiti massimi (pertanto i dichiaranti sono tenuti a fornire aggiornamenti il più rapidamente possibile e comunque entro il termine specificato).

 In vigore dall’11/12/20.

 

 


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Le novità legislative del mese: Aprile 2020

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AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – AIA – AUA

DD (Lombardia) n. 3795 del 26/03/20 – Proroga dei termini per la trasmissione del piano gestione solventi per le attività soggette ad Autorizzazione unica ambientale (AUA) e autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la trasmissione del Piano gestione solventi effettuato ai sensi dell’art. 275 del D.Lgs. 152/2006, nonché del bilancio di massa relativo all’utilizzo dei COV previsti dagli allegati tecnici regionali in materia di emissioni in atmosfera concernenti le attività con utilizzo di solventi.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti termici

DGR (Lombardia) n. XI/3013 del 30/03/20 – Differimento dei termini stabiliti da provvedimenti della Giunta regionale in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

Differisce i termini per le verifiche di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici (es. rispetto limiti di emissione in atmosfera, efficienza energetica, ecc.). Le nuove scadenze sono riassunte nella Tabella riportata in Allegato 3, dove sono riportate le tempistiche previste e quelle differite.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Gas serra e ozono lesivi

Circ. Min. n. 24526 del 06/04/20 – Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Applicazione dell’articolo 103, comma 1, in materia di termini per i controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e sui termini di comunicazione degli stessi ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del DPR n. 146/2018

Chiarisce gli aspetti applicativi e della relativa comunicazione alla Banca Dati in materia di comunicazione dei controlli delle perdite sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Specifica, in particolare, che la sospensione dei termini non può essere applicata ai termini per lo svolgimento dei controlli delle perdite obbligatori. Tuttavia, in caso di scadenza dei termini per il controllo sulle apparecchiature nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli stessi dovranno comunque essere effettuati salvo nel caso in cui sia dimostrabile l’impossibilità di svolgere tali controlli (ad es. nel caso di imprese le cui attività sono sospese) e/o sia dimostrabile l’assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID-19.

Con riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati dei controlli delle perdite periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra ai sensi del DPR 16 novembre 2018, n 146, la decorrenza dei citati termini è sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020 compresi, e riprenderà a decorrere dal 16 maggio 2020.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

Circ. n. 4 del 23/03/20 – Applicazione articolo 103, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori ambientali stabilisce che sia conservata fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

La circolare precisa che la norma, con riferimento alle iscrizioni all’Albo, va riferita ai procedimenti in corso o ancora da aprire, pertanto sono esclusi dal suo campo d’applicazione:

a) i procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma già conclusi in modo definitivo;

b) le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto-legge 18/2020, per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo.

 

Rimane fermo “il rispetto di tutti i requisiti e le condizioni che debbono sussistere per il legittimo esercizio dell’attività e che, in caso di accertata carenza, possono portare all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni, ivi incluso l’obbligo di prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 15 giugno 2020 nonché l’obbligo di comunicare le variazioni dell’iscrizione.”

 

SICUREZZA – Sicurezza e igiene generale

DPCM del 26/04/20 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale

Dal 4 maggio 2020 diventa obbligatoria, così come definito dall’art. 2 comma 6, l’applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020, (Allegato 6), nei cantieri (Allegato 7), nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8).

I datori di lavoro privati potranno continuare ad applicare il lavoro agile a ogni rapporto subordinato, sempre tramite la procedura semplificata ed in assenza di accordi individuali.

Per quanto riguarda le attività professionali si raccomanda che:

– sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

– siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

– siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

– siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

 

SICUREZZA – Sicurezza e igiene generale

Circ. Min. n. 14915 del 29/04/20 – Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività

La circolare fornisce indicazioni sulle visite mediche con un piccolo strappo al Testo Unico di Sicurezza e ribadisce che, nel contesto generale di riavvio della attività lavorative in fase pandemica, è opportuno che il medico competente supporti il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel menzionato “Protocollo”. È fondamentale, quindi, che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti tipologie di attività produttive ed alle singole realtà aziendali in cui si opera; in tale contesto, la collaborazione attiva e integrata del medico competente, con il datore di lavoro e con le RLS/RLST, contribuirà al miglioramento continuo dell’efficacia delle misure stesse.

Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria è indicato dovranno essere privilegiate le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità quali:

– la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;

– la visita medica su richiesta del lavoratore;

– la visita medica in occasione del cambio di mansione;

– la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

Per quanto concerne la visita medica in occasione del cambio della mansione, il medico competente valuterà l’eventuale urgenza ed indifferibilità tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore all’epoca dell’ultima visita effettuata, sia – sulla base della valutazione dei rischi – dell’entità e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione.

In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020:

– la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b)

– la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e)

Si indica, infine, che andrebbe altresì sospesa l’esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS-CoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti ex art 41 comma 4, i controlli ex art 15 legge 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione.

 

AMBIENTE e SICUREZZA – Rifiuti e imballaggi

Legge n. 27 del 24/04/20 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi

Viene confermata la proroga al 30 giugno 2020 delle scadenze inerenti la dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD).

Viene introdotta un’importante novità: fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti è consentito fino a un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.

Pertanto, i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi.

 

 


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Le novità legislative del mese: Ottobre 2019

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AMBIENTE – RIFIUTI E IMBALLAGGI

Circ. Regione Lombardia del 23/09/19 – Indicazioni alle Autorità competenti per una uniforme applicazione delle norme relative alla “cessazione della qualifica del rifiuto” in seguito all’entrata in vigore della l. n. 55/2019

La Regione Lombardia sottolinea che permangono in vigore (ed in attesa di un pronunciamento da parte del Governo) le autorizzazioni “End of waste” in essere (prima del 18/06/19), mentre i procedimenti relativi a nuove autorizzazioni o a rinnovi di autorizzazioni vigenti dovranno essere valutati sulla base del nuovo testo dell’art. 184-ter, non potendosi autorizzare cessazioni di qualifica del rifiuto non previste da regolamenti comunitari o da decreti e norme nazionali.

Precisa, inoltre, che le indicazioni fornite restano valide fino ad eventuale diversa posizione espressa dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

 La Legge n. 55/2019, articolo 1, comma 19, disciplina come le autorizzazioni debbano essere rilasciate dalle autorità competenti, senza nulla dire esplicitamente riguardo alle autorizzazioni già in vigore prima del 18/06/2019 (data di entrata in vigore della l. n. 55/2019) sulla base dell’allora vigente art. 184-ter del D.Lgs 152/06 e dei criteri stabiliti dalla direttiva 2008/98/UE.

 

AMBIENTE – EMISSIONI IN ATMOSFERA

D.D. Regione Piemonte n. 445 del 12/09/19 – D.Lgs. 3 aprile 20016, n. 152. Modalità di adesione alle autorizzazioni di carattere generale vigenti e adeguamento delle relative disposizioni regionali, in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183

La Regione Piemonte ha emanato una serie di disposizioni che adeguano il quadro normativo regionale in materia di Autorizzazioni di carattere generale delle emissioni in atmosfera (AVG, ex art. 272, c.2, del D.Lgs. 152/2006) allo stato dell’arte nazionale in materia.

Si tratta di una serie di interventi, in alcuni casi a valere su tutte le AVG ed in altri di carattere puntuale, finalizzati a dare piena attuazione alle novità introdotte dal D.Lgs. 183/2017 (ad es. impianti termici e di climatizzazione).

 


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