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Le novità legislative del mese: Ottobre 2021 (chiusura redazionale 02/11/21)

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AMBIENTE/SICUREZZA – Prevenzione Incendi                 

Circ. VVF Prot. n. 14804 del 06/10/21 – DM 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti.

La Circolare specifica che:

– Ai fini del corretto inquadramento delle attività trattate dalla nuova normativa si chiarisce che sono esclusi dall’applicazione del DM 01/09/21 gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all’art. 1, comma 2 del decreto 37/2008.

– Per disciplinare in modo uniforme l’applicazione del DM 01/09/21 sono state predisposte tre appendici recanti:

  1. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione
  2. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio

III. Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato.

La circolare specifica inoltre che si intendono per presidi antincendio gli “impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”.

Il DM 01/09/21 entrerà in vigore il 25/09/22.

 

Circ. VVF Prot. n. 15472 del 19/10/21 – DM 2 settembre 2021, recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Fornisce chiarimenti in merito a:

– PIANO DI EMERGENZA (articolo 2);

– INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (articolo 3);

– DESIGNAZIONE, FORMAZIONE, ABILITAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO (articoli 4 e 5);

– REQUISITI DEI DOCENTI (articolo 6).

Ora è specificato che TUTTI i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti quinquennali, con contenuti minimi riportati in Allegato III.

 

Il DM 02/09/21 entrerà in vigore il 04/09/22.

 

        

DM del 03/09/21 – Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Insieme al DM 1 settembre (Decreto Controlli) e al DM 2 settembre (Decreto GSA), andrà ad abrogare definitivamente il DM 10 marzo 1998, tra un anno. Conosciuto tra gli addetti ai lavori con il nome di “Decreto Mini Codice” va a indentificare la VRI per i luoghi di lavoro a rischio basso, mentre rimanda al DM 03.08.15 (“Codice”) oltre che alle RTV vigenti, la valutazione dei rischi d’incendio in tutte quelle attività che non sono a rischio incendio basso. I criteri pratici di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell’allegato I.

In vigore dal 29/10/22.

 

SICUREZZA – Radiazioni Ionizzanti                 

Comunicato del 22/10/21 – Operatività del Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi.

I detentori di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di rifiuti radioattivi hanno 90 giorni, a partire dal 22/10/21, per registrarsi e comunicare i relativi dati al Sistema. L’avvio del sito STRIMS (Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti) è stato previsto dal D.Lgs. 101/2020, che istituisce l’obbligo di registrazione al sito istituzionale dell’ISIN di tutti gli operatori del settore, in particolare di chiunque importa o produce a fini commerciali o, comunque, esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti, di chi effettua attività di intermediazione degli stessi, attività di detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, di trasporto di materiali radioattivi e di tutti i soggetti che si occupano di gestione di rifiuti radioattivi.

Questi soggetti, dopo essersi registrati al sito, dovranno trasmettere le informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, alla tipologia e alla quantità delle sorgenti oggetto dell’operazione.

Il sistema per la registrazione su STRIMS è attivo dal 23 febbraio scorso.

La registrazione e la comunicazione dei dati relativi alle proprie sorgenti / rifiuti radioattivi va effettuato entro e non oltre il 20/01/22.

L’accesso al portale “STRIMS” ai fini della registrazione può essere effettuato con dispositivo di firma digitale o SPID intestato al legale rappresentante della società o ad altra persona con poteri di impresa oppure, nel caso di enti, intestato a persona delegata dall’ente con apposita procedura.

Per procedere alla registrazione delle sorgenti detenute è necessario disporre di firma digitale.

L’indirizzo del sito web di STRIMS è https://strims.isinucleare.it/it.

Sullo stesso sito sono disponibili una serie di video tutorial che descrivono passo passo le modalità di registrazione https://strimsscrivania.isinucleare.it/video.

 

SICUREZZA – Testo Unico                 

DL n. 146 del 21/10/21 – Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

L’art. 13 apporta modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 81/08.

La novità più significativa riguarda l’inasprimento dei presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale. Viene stabilito che il provvedimento di sospensione è adottato:

– dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel caso in cui, al momento dell’accesso ispettivo, almeno il 10% dei lavoratori presenti risulti occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;

– anche dai servizi ispettivi delle ASL o dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, nell’ambito degli accertamenti di competenza, qualora siano riscontrate una o più delle “gravi” violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro indicate dalla tabella di cui all’Allegato I (sono considerate violazioni “gravi”, tra le altre, la mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi o del Piano di emergenza ed evacuazione, la mancata formazione/addestramento del personale, la mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo Responsabile, nonché la mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto).

Il provvedimento di sospensione è adottato per la parte dell’attività imprenditoriale interessata dalla violazione (o, in alternativa, in relazione ai lavoratori a cui non sia stata erogata la formazione in materia di sicurezza o non siano stati forniti dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto).

Infine attribuisce all’Ispettorato Nazionale del Lavoro le stesse competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro spettanti ai servizi ispettivi delle ASL, con conseguente previsione di un incremento della relativa pianta organica.

 

CEI 11-27 Ed. 09/2021 – Lavori su impianti elettrici.

Sostituisce la IV edizione del 2014 e presenta una struttura identica alla CEI EN 50110-1:2014-01 “Esercizio degli impianti elettrici – Parte 1: Prescrizioni generali”, da cui deriva. Si applica a impianti eserciti a qualunque livello di tensione (fissi, mobili, permanenti e provvisori) e destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica. Fornisce le prescrizioni di sicurezza per attività sugli impianti elettrici sopra descritti e, in particolare, si applica alle procedure di lavoro e a quelle di esercizio durante i lavori e la manutenzione. Si applica a tutti i lavori elettrici e anche ai lavori non elettrici in cui sia presente un rischio elettrico, quali ad esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati. Non si applica ai lavori sotto tensione su impianti a tensione superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua, che sono regolamentate dalla Norma CEI EN 50110-1 e dalla Norma CEI 11-15.

Le modifiche rispetto alla precedente edizione sono:

– l’aggiornamento della definizione delle figure definite per l’organizzazione dei lavori elettrici, quali: RI (responsabile dell’impianto), URL (Unità Responsabile dei Lavori) e PL (Persona incaricata della conduzione del Lavoro), che a seconda della struttura e delle dimensioni delle aziende possono essere distinte o coincidere in un’unica persona, purché questa abbia tutte le competenze necessarie;

– precisazioni in merito al lavoro elettrico e ai controlli funzionali (misure);

– precisazioni riguardanti l’Organizzazione del lavoro, le comunicazioni e la formazione;

– l’aggiornamento delle esclusioni dei lavori sotto tensione;

– introduzione della modalità di aggiornamento della formazione dei PES e dei PAV (almeno quinquennale con un numero di ore non inferiore a quattro).

Infine riporta interpretazioni e commenti alle prescrizioni normative.

 

In vigore dall’ottobre 2021.

 

 


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Le novità legislative del mese: Marzo 2020

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AMBIENTE e SICUREZZA – Agenti Chimici

DM 17/01/20 – Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/UE, 2019/173/UE, 2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II)

Modifica dell’allegato III del D.Lgs. n. 27 del 04/03/14 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le disposizioni prevedono l’introduzione di deroghe al divieto, come ad esempio per il cadmio, e delle deroghe all’uso del piombo in alcuni prodotti.

In vigore dal 01/03/2020.

 

SICUREZZA – Sicurezza e igiene personale

Protocollo 14/03/20 – Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Stipulato tra sindacati e imprese ha come obiettivi la tutela della salute e della sicurezza delle persone che lavorano all’interno delle aziende e quello di garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. A tal fine vengono fornite indicazioni operative dirette a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 negli ambienti di lavoro non sanitari. La prosecuzione delle attività produttive può essere garantita solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione e le aziende dovranno intervenire in tal senso per la messa in sicurezza del luogo di lavoro. In sintesi, vanno favoriti gli orari di ingresso e uscita scaglionati, va disposta la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o in cui si può operare in smart working. Quanto alle riunioni, se non si può ricorrere ai collegamenti a distanza, la partecipazione va ridotta al minimo, rispettando la distanza tra i dipendenti e garantendo un’adeguata aerazione dei locali.

Richiamato il D.P.C.M. 11 marzo 2020, il protocollo si articola in 13 punti:

1-INFORMAZIONE

2-MODALITÀ’ DI INGRESSO IN AZIENDA

3-MODALITÀ’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

7-GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI,DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

 

SICUREZZA – D.P.I.

DL n. 18 del 17/03/20 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 c.d. “Cura Italia”

Utilizzo DPI: Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Fino al termine dello stato di emergenza, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

DL n. 18 del 17/03/20 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 c.d. “Cura Italia”

Proroga al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

– Presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

– Presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli.

– Versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

 

AMBIENTE – A.I.A.

DD (Lombardia) n. 3430 del 17/03/20 – Misure temporanee e urgenti inerenti taluni adempimenti previsti in materia di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/06

In considerazione delle misure urgenti adottate a livello nazionale per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID – 19 nel territorio di Regione Lombardia, sono state approvate le seguenti misure temporanee volte a semplificare taluni adempimenti in capo ai Gestori delle installazioni A.I.A:

– differimento al 31 ottobre 2020 del termine per adempiere alla comunicazione, mediante ’inserimento nell’applicativo «AIDA», dei dati sui controlli alle emissioni eseguiti secondo le prescrizioni delle A.I.A. nel corso dell’anno solare 2019;

– sospensione sino al 31 ottobre 2020 dell’obbligo di compilazione dell’applicativo di Regione Lombardia ‘Modulistica IPPC on line’ in occasione della presentazione di istanze per il rilascio, riesame o modifica delle A.I.A.;

– sospensione fino al 30 aprile 2020 (salvo ulteriori disposizioni nazionali o regionali di carattere emergenziale) degli adempimenti sui controlli delle emissioni previsti dai Piani di monitoraggio delle A.I.A. con particolare riferimento a quelli effettuati mediante ricorso a personale di società specializzate esterne.

 

AMBIENTE e SICUREZZA – Prevenzione Incendi

DM del 10/03/20 – Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

Nuove disposizioni tecniche di prevenzione incendi riguardanti gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi. Tali disposizioni si applicano alla progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti suddetti.

Prevede che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi, “laddove è prescritto l’utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è ammesso anche l’impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 «Refrigerants – designations and safety classification» o norma equivalente, fermo restando la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti a regola dell’arte”.

La documentazione relativa alla dichiarazione di conformità di tali impianti dovrà essere comprensiva del manuale d’uso e manutenzione. Quest’ultimo deve essere redatto in lingua italiana a cura dell’impresa di installazione dell’impianto di climatizzazione e condizionamento, in accordo alle previsioni delle norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati e contiene il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.

In vigore 90 giorni dopo la data di pubblicazione  nella Gazzetta ufficiale.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

Nota (Piemonte) classificazione n. 1.60.40 – Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 3/2020 per la gestione dei rifiuti urbani in relazione all’emergenza. Indicazioni regionali sui DPI utilizzati all’interno delle attività economiche produttive

La Regione Piemonte, a partire dalle considerazioni contenute nel rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) “COVID-19 n. 3/2020” e, in considerazione della grave situazione di emergenza in essere, ha ritenuto necessario precisare che anche i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività economiche produttive, per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti nel rifiuto indifferenziato al fine della raccolta da parte del soggetto gestore del servizio rifiuti.

 


 

Si ricordano, infine, le seguenti proroghe, a seguito dell’emergenza COVID-19:

  • L’INPS con il Messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020 ha chiarito che i DURC (documenti di regolarità contributiva) con termine compreso tra 31 gennaio e 15 aprile conservano validità fino al 15 giugno 2020.
  • Il rinnovo delle certificazioni gas serra FGas delle imprese e delle persone fisiche, in scadenza tra il 31/1/2020 e 15/4/2020, è prorogato fino al 15 giugno 2020 (Ministero dell’Ambiente circolare del 23/3/2020).
  • Proroga al 15 aprile 2020 per la rendicontazione dei risparmi di energia normalizzati conseguiti rispetto all’anno precedente (comunicazione prevista dall’art. 7 comma 8 del D.Lgs. 102/2014 con scadenza ordinaria annuale al 31 marzo)



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Civa – INAIL: disponibile il nuovo servizio telematico di certificazione e verifica di impianti e apparecchi

A partire dal 27 maggio 2019 i servizi di certificazione e verifica devono essere richiesti esclusivamente utilizzando l’applicativo Civa.

Dal 27 maggio 2019 infatti l’Inail ha reso pubblico il nuovo applicativo “CIVA” (acronimo di Certificazione e Verifica di Impianti e Apparecchi) per la gestione informatizzata dei seguenti servizi:

  • denuncia di impianti di messa a terra
  • denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche
  • messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento
  • riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli
  • prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE
  • messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere
  • messa in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi
  • approvazione del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento
  • prime verifiche periodiche.

Le prestazioni non incluse in elenco saranno oggetto di un secondo rilascio e devono essere richieste utilizzando i moduli disponibili sul portale, da inviare tramite Pec. I dettagli per l’accesso all’applicativo sono contenuti nella circolare n. 12 del 13 maggio 2019 e nel Manuale utente.

Per utilizzare l’applicativo CIVA è necessario essere registrati al portale INAIL e accedere utilizzando uno dei profili a disposizione ai quali è stato aggiunto, oltre a quello del legale rappresentante, anche il nuovo profilo del “consulente per le attrezzature e impianti”. Questa figura, nominata dal legale rappresentante, può agire su sua delega per visualizzare ed operare in merito alle pratiche di denuncia, verifica, messa in servizio ed immatricolazione per tutte le apparecchiature ed impianti dell’azienda.

 

NUOVO SERVIZIO ASATECNO S.r.l. 

Asatecno S.r.l. può fornire il proprio supporto alle Aziende Clienti per eseguire un check-up completo della loro situazione relativamente alle pratiche storiche ed in corso, mediante:

  • abilitazione dell’esperto Asatecno S.r.l. quale “consulente per le attrezzature ed impianti”,
  • sopralluogo in campo presso l’Azienda e rilievo delle attrezzature ed impianti esistenti,
  • confronto con la situazione presente sull’applicativo CIVA Inail,

stesura di un completo report per l’Azienda contenente i risultati del check-up e dettaglio delle eventuali azioni correttive/integrative necessarie.

Il punto di forza che rende unico questo nuovo servizio, risiede nella capacità degli esperti Asatecno S.r.l., tutti auditor ambiente e sicurezza qualificati, di operare con un approccio multi-disciplinare fra le diverse attrezzature ed impianti oggetto della procedura CIVA Inail, a differenza di qualsiasi altro fornitore presente in Azienda.

Contattateci per un preventivo gratuito e personalizzato.

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