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Le novità legislative del mese: Novembre 2023 (chiusura redazionale 07.12.23)

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AMBIENTE E SICUREZZA – Sostanze pericolose

Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche

Il Regolamento definisce quando si possa considerare che un’attività economica contribuisca in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

Inoltre, modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche

I criteri individuati dal Regolamento, applicabili dal 1° gennaio 2024, sono identificati nell’allegato II e relazionati alle attività economiche come, ad esempio, fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi, trattamento dei rifiuti pericolosi, recupero dei rifiuti organici mediante digestione anaerobica o compostaggio, decontaminazione e smantellamento dei prodotti a fine vita, cernita e recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi.

 

SICUREZZA – INAIL – Gestione infortuni e malattie professionali

DM 10/10/2023 – Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura

Il Decreto riporta in allegato le nuove tabelle riviste delle malattie professionali nell’agricoltura e nell’industria. Nel Decreto sono elencate 81 malattie professionali indennizzabili nel settore dell’industria.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

Decreto Direttoriale n. 143 del 06/11/23 – Modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell’allegato VII al D. Lgs. n. 81/2008, a verifiche periodiche, volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

 

Racc. CE n. 2585 del 06-10-23 – Raccomandazione (UE) 2023/2585 della Commissione, del 6 ottobre 2023, sul miglioramento del tasso di restituzione di telefoni cellulari, tablet e computer portatili usati e di scarto

La Commissione UE raccomanda agli stati membri di attivarsi per incentivare il riutilizzo di dispositivi quali cellulari, smartphone, tablet, notebook, laptop, ecc., usati e il recupero dei relativi RAEE.

In particolare, la Raccomandazione, al fine di sostenere il passaggio a un’economia circolare, individua una serie di misure che favoriscano il riutilizzo dei dispositivi elettronici funzionanti. Obiettivo della Raccomandazione è anche quello d’incrementare e migliorare la raccolta di RAEE da cellulari, smartphone, tablet, notebook, laptop, ecc., e favorirne l’avvio al riciclo ovvero il reimpiego dopo operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione.

 Tra le misure individuate: incentivi economici (es. sconti e buoni), utilizzo di servizi postali per la raccolta e il ritiro, promozione di campagne d’informazione.

 

AMBIENTE – Certificazioni di sistema

Decisione CEE/CEEA/CECA n. 2463 del 03/11/23 – Decisione (EU) 2023/2463 della Commissione, del 3 novembre 2023, relativa alla pubblicazione della guida per l’utente che illustra le misure necessarie per aderire al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell’UE a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Con la Decisione, l’Unione Europea pubblica una guida per l’utente per aderire al sistema di ecogestione e audit dell’UE” e abroga la precedente Decisione 2013/131/UE.

La nuova Decisione è costituita da una parte introduttiva che spiega il sistema EMAS e i vantaggi per la gestione ambientali da parte di un’organizzi che adotti tale sistema, e da otto sezioni:

– Pianificare e preparare

– Definire la politica ambientale

– Elaborare un programma ambientale

– Istituire e attuare un sistema di gestione ambientale

– Audit interno

– Preparazione della dichiarazione ambientale

– Verifica esterna

– Registrazione nel registro EMAS.

 

AMBIENTE – Certificazioni – Emissioni

ISO 14068-1:2023 – Gestione dei gas a effetto serra e dei cambiamenti climatici e attività correlate – Carbon Neutrality

La nuova ISO è il principale documento riconosciuto a livello internazionale per il raggiungimento della Carbon Neutrality. Uno dei principali obiettivi è quello di aiutare le organizzazioni a raggiungere e dimostrare la Carbon Neutrality in modo affidabile, evitando il greenwashing. Questo documento specifica i principi, i requisiti e le linee guida per raggiungere e dimostrare la Carbon Neutrality attraverso la quantificazione, la riduzione e la compensazione dell’impronta di carbonio. Conformemente alla prassi comune, utilizza il termine “carbonio” per riferirsi a tutti i gas a effetto serra (GHG) in espressioni composte come “carbon neutral”.

È applicabile a un’ampia gamma di soggetti come organizzazioni (comprese aziende, autorità locali e istituzioni finanziarie) e prodotti (beni o servizi, inclusi edifici ed eventi). Non è destinato ad essere utilizzato per i territori (come regioni, paesi, stati o città), compresi i firmatari della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) quando comunicano i risultati nazionali ai fini di tale convenzione. Questo documento stabilisce una gerarchia per la neutralità carbonica in cui le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra (dirette e indirette) e i miglioramenti dell’assorbimento dei gas a effetto serra all’interno della catena del valore hanno la priorità sulla compensazione. Include requisiti per gli impegni di neutralità carbonica e la presentazione di dichiarazioni di neutralità carbonica.

 

AMBIENTE – Energia _ Impianti ed apparecchi elettrici

Rettifica (Com.) del 07/11/23 – Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari

La rettifica sostituisce nel Regolamento (UE) n. 812/2013 il concetto di dispositivo “commercializzato” con quello di “immesso sul mercato” che, come indicato in diversi regolamenti europei (es. Reg. (UE) n. 765/2008, Reg. (UE) n. 2019/1020, si riferisce alla “prima messa a disposizione del dispositivo sul mercato comunitario”.

 

 

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Le novità legislative del mese: Dicembre 2022 (chiusura redazionale 10.01.23)

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AMBIENTE – Emissioni in atmosfera (Regione Piemonte)

D.D. (PIEMONTE) n. 753 del 12/12/22 – D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di combustione e attività accessorie e di servizio. Rinnovo delle autorizzazioni di carattere generale, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 264 del 24 novembre 2001 e n. 362 del 21 novembre 2011. Modifica delle autorizzazioni di carattere generale, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 145 del 2 maggio 2011, n. 189 del 20 giugno 2011, n. 416 del 7 dicembre 2011 e n. 518 del 6 luglio 2012

La Regione Piemonte ha pubblicato una Determinazione dirigenziale con cui adotta una nuova Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti gli impianti di attività accessorie e di servizio (es. ricariche batterie, gruppi elettrogeni, sale prove motori, manutenzione, incisioni laser, ecc.). Il provvedimento contiene anche alcune importanti indicazioni operative in merito alla scadenza del 31/12/2022 relativa ai Medi Impianti di Combustione di potenza termica > 5 MW.

L’adesione alle autorizzazioni di carattere generale implica l’impegno al rispetto dei requisiti tecnico costruttivi e gestionali e dei valori limite di emissione in esse definiti per la specifica tipologia di impianto. In alternativa l’impresa può presentare un’istanza di autorizzazione in via ordinaria ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/2006. Prevede che i gestori di stabilimenti che  eserciscono impianti di attività accessorie sulla base del precedente provvedimento, entro 180 giorni dalla pubblicazione della Determinazione 753/2022, debbano presentare una nuova domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale.

 

AMBIENTE – Ecogestione

Dir. CE n. 2464 del 14/12/22 – Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità

Mira a porre fine al greenwashing, rafforzare l’economia sociale di mercato e gettare le basi per gli standard di rendicontazione sulla sostenibilità a livello globale. Tutte le grandi aziende dell’UE e le PMI indicate dovranno divulgare i dati sull’impatto delle loro attività sulle persone e sul pianeta e gli eventuali rischi di sostenibilità a cui sono esposte.

Le regole inizieranno ad applicarsi tra il 2024 e il 2028:

– al 1° gennaio 2024 per le grandi aziende di interesse pubblico (con oltre 500 dipendenti) già soggette alla direttiva sulla comunicazione non finanziaria, con rendiconti in scadenza nel 2025;

– al 1° gennaio 2025 per le grandi imprese attualmente non soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria (con più di 250 dipendenti e/o 40 milioni di euro di fatturato e/o 20 milioni di euro di totale attivo), con rendiconti in scadenza nel 2026;

– al 1° gennaio 2026 per le PMI e le altre imprese quotate, con rendiconti entro il 2027. Le PMI possono rinunciare fino al 2028.

 

SICUREZZA – Agenti biologici

Circ. Min. n. 51961 del 31/12/22 – Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

Aggiornate le modalità di gestione dei casi e dei contatti Covid.

Le nuove regole anti-Coronavirus prevedono un allentamento delle restrizioni adottate fino ad ora, stabilendo che «per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che comunque non presentano sintomi da almeno due giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigienico o molecolare».

Per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

È obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati.

 

SICUREZZA – Radiazioni ionizzanti

D.Lgs. n. 203 del 25/11/22 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117

Le modifiche riguardano molte parti del testo originale e vanno dalle correzioni ortografiche, ai chiarimenti dei concetti fisici delle radiazioni e della radiometria, alle traduzioni in italiano di alcuni termini rimasti in inglese nel decreto 101/20; ma ci sono anche “novità” per il settore industriale che riguardano principalmente:

– le definizioni di luogo di lavoro sotterraneo;

– la “pubblicità delle informazioni”;

– i provvedimenti nel caso di presenza di radon;

– la trasmissione delle relazioni tecniche per il radon;

– la classificazione dei residui;

– le prescrizioni che devono essere riportate nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

– il ripristino del diritto di opzione ai sensi del Trattato Euratom;

– le deroghe ai VVF per la detenzione di alcune sorgenti radioattive di taratura;

– la correzione del valore di attività totale pervenuta o prodotta nell’installazione in ragione d’anno solare (occorre nulla osta se è superiore per un fattore 50.000 ai valori indicati nella Tabella I-1A dell’Allegato I – in precedenza era indicato un fattore 50);

– l’impiego di sorgenti di radiazioni mobili in siti non determinabili a priori;

– la frequenza di formazione e informazione dei dirigenti, preposti e lavoratori (da 3 a 5 anni);

– il riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura;

– l’estensione delle sanzioni penali;

– le attività lavorative che comportano esposizione all’attività cosmica.

 

 


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