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Le novità legislative del mese: Dicembre 2022 (chiusura redazionale 10.01.23)

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AMBIENTE – Emissioni in atmosfera (Regione Piemonte)

D.D. (PIEMONTE) n. 753 del 12/12/22 – D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di combustione e attività accessorie e di servizio. Rinnovo delle autorizzazioni di carattere generale, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 264 del 24 novembre 2001 e n. 362 del 21 novembre 2011. Modifica delle autorizzazioni di carattere generale, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 145 del 2 maggio 2011, n. 189 del 20 giugno 2011, n. 416 del 7 dicembre 2011 e n. 518 del 6 luglio 2012

La Regione Piemonte ha pubblicato una Determinazione dirigenziale con cui adotta una nuova Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti gli impianti di attività accessorie e di servizio (es. ricariche batterie, gruppi elettrogeni, sale prove motori, manutenzione, incisioni laser, ecc.). Il provvedimento contiene anche alcune importanti indicazioni operative in merito alla scadenza del 31/12/2022 relativa ai Medi Impianti di Combustione di potenza termica > 5 MW.

L’adesione alle autorizzazioni di carattere generale implica l’impegno al rispetto dei requisiti tecnico costruttivi e gestionali e dei valori limite di emissione in esse definiti per la specifica tipologia di impianto. In alternativa l’impresa può presentare un’istanza di autorizzazione in via ordinaria ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/2006. Prevede che i gestori di stabilimenti che  eserciscono impianti di attività accessorie sulla base del precedente provvedimento, entro 180 giorni dalla pubblicazione della Determinazione 753/2022, debbano presentare una nuova domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale.

 

AMBIENTE – Ecogestione

Dir. CE n. 2464 del 14/12/22 – Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità

Mira a porre fine al greenwashing, rafforzare l’economia sociale di mercato e gettare le basi per gli standard di rendicontazione sulla sostenibilità a livello globale. Tutte le grandi aziende dell’UE e le PMI indicate dovranno divulgare i dati sull’impatto delle loro attività sulle persone e sul pianeta e gli eventuali rischi di sostenibilità a cui sono esposte.

Le regole inizieranno ad applicarsi tra il 2024 e il 2028:

– al 1° gennaio 2024 per le grandi aziende di interesse pubblico (con oltre 500 dipendenti) già soggette alla direttiva sulla comunicazione non finanziaria, con rendiconti in scadenza nel 2025;

– al 1° gennaio 2025 per le grandi imprese attualmente non soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria (con più di 250 dipendenti e/o 40 milioni di euro di fatturato e/o 20 milioni di euro di totale attivo), con rendiconti in scadenza nel 2026;

– al 1° gennaio 2026 per le PMI e le altre imprese quotate, con rendiconti entro il 2027. Le PMI possono rinunciare fino al 2028.

 

SICUREZZA – Agenti biologici

Circ. Min. n. 51961 del 31/12/22 – Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

Aggiornate le modalità di gestione dei casi e dei contatti Covid.

Le nuove regole anti-Coronavirus prevedono un allentamento delle restrizioni adottate fino ad ora, stabilendo che «per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che comunque non presentano sintomi da almeno due giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigienico o molecolare».

Per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

È obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati.

 

SICUREZZA – Radiazioni ionizzanti

D.Lgs. n. 203 del 25/11/22 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117

Le modifiche riguardano molte parti del testo originale e vanno dalle correzioni ortografiche, ai chiarimenti dei concetti fisici delle radiazioni e della radiometria, alle traduzioni in italiano di alcuni termini rimasti in inglese nel decreto 101/20; ma ci sono anche “novità” per il settore industriale che riguardano principalmente:

– le definizioni di luogo di lavoro sotterraneo;

– la “pubblicità delle informazioni”;

– i provvedimenti nel caso di presenza di radon;

– la trasmissione delle relazioni tecniche per il radon;

– la classificazione dei residui;

– le prescrizioni che devono essere riportate nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

– il ripristino del diritto di opzione ai sensi del Trattato Euratom;

– le deroghe ai VVF per la detenzione di alcune sorgenti radioattive di taratura;

– la correzione del valore di attività totale pervenuta o prodotta nell’installazione in ragione d’anno solare (occorre nulla osta se è superiore per un fattore 50.000 ai valori indicati nella Tabella I-1A dell’Allegato I – in precedenza era indicato un fattore 50);

– l’impiego di sorgenti di radiazioni mobili in siti non determinabili a priori;

– la frequenza di formazione e informazione dei dirigenti, preposti e lavoratori (da 3 a 5 anni);

– il riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura;

– l’estensione delle sanzioni penali;

– le attività lavorative che comportano esposizione all’attività cosmica.

 

 


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Le novità legislative del mese: Aprile 2022 (chiusura redazionale 05.05.22)

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SICUREZZA – Agenti Biologici              

OM del 28/04/22 – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Sono comunicate le circostanze in cui sarà ancora obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Di seguito riassumiamo quanto ancora vige, in tema di prevenzione dell’infezione da Covid, a partire dal 1° maggio 2022, per effetto delle Ordinanze e dei Decreti convertiti in legge:

– Mascherine: Fino al 15 giugno resterà l’obbligo di indossare le Ffp2 nel trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, nei cinema, nei teatri, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e per tutti gli eventi e competizioni sportive al chiuso. Sarà così anche per lavoratori, utenti e visitatori di ospedali e strutture sanitarie, incluse le Rsa.

Negli altri luoghi di lavoro, invece, questi dispositivi di protezione saranno solo raccomandati, come per i dipendenti della pubblica amministrazione nei luoghi potenzialmente affollati, come la fila a mensa o in ascensore.

Per quanto riguarda il settore privato, resterà in capo alle singole aziende rinnovare o ridefinire protocolli e accordi.

– Green Pass: Dal primo maggio non verrà fatto più alcun controllo sul Green Pass, con l’unica eccezione per l’ingresso nelle Rsa (almeno fino al 31 dicembre).

– Vaccini: Resta in vigore fino al 15 giugno l’obbligo di vaccinazione per gli over 50, forze dell’ordine e comparto scuola: queste categorie, se non si vaccineranno, continueranno ad incorrere nella sanzione prevista di 100 euro. Ai visitatori delle Rsa e agli operatori sanitari continuerà ad essere richiesto fino al 31 dicembre il ciclo di vaccinazione primario più l’effettuazione di un tampone oppure la vaccinazione con tre dosi.

– Smart Working: Viene allungato di altri due mesi, prorogato fino al 31 agosto anche in assenza degli accordi individuali per i lavoratori del settore privato.

– Passenger Locator Form per i viaggi: Decade il modulo utilizzato dalle autorità sanitarie per i viaggi, per chiunque voglia entrare o partire per l’estero. Prorogate al 31 maggio le disposizioni per gli arrivi dai Paesi esteri, che prevedono il Green pass o un tampone rapido.

 

Ultime scadenze di rilievo:

– 15 giugno non più obbligatorie le mascherine anche al chiuso.

– 15 giugno decadrà l’obbligo vaccinale per gli over 50.

– 31 agosto scadrà la proroga per lo smart working emergenziale.

 

In vigore dal 01/05/22 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, citato in premessa e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

 

 


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Le novità legislative del mese: Marzo 2022 (chiusura redazionale 05.04.22)

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SICUREZZA – Movimentazione manuale dei carichi                 

UNI ISO 11228-1:2022 – Ergonomia – Movimentazione manuale – Parte 1: Sollevamento, abbassamento e trasporto

Richiamata al fondo dell’allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008 e indicata come metodo di riferimento per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi, subisce le seguenti principali modifiche:

– riporta una nuova tabella per classificare a fasce i valori di indice di sollevamento calcolati,

– diminuisce il limite del peso cumulativo giornaliero in condizioni ideali,

– introduce una tabella per la verifica che i pesi sollevati e trasportati cumulativamente nell’arco delle ore, non superino certi valori (questi devono essere ridotti nel caso in cui non ci si trovi in condizioni non ideali).

 

In vigore dal 24/03/22,sostituisce la versione del 2009.

 

SICUREZZA – Cancerogeni                 

Dir. CE n. 431 del 09/03/22 – Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Modifica la c.d. “direttiva madre” 2004/37/CE. Tra le modifiche più rilevanti si segnalano:

– l’ampliamento del campo di applicazione che riguarderà anche le

sostanze tossiche per la riproduzione, diventando ora direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione. La direttiva prevede, tra l’altro, una distinzione tra sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia e prive di soglia;

– la fissazione di limiti di esposizione professionale per l’acrilonitrile e i composti del nichel;

– la riduzione dei valori limite di esposizione per il benzene;

– la sostituzione dell’articolo 18 bis sulla “valutazione” e l’inserimento dell’allegato III bis sui “valori limite biologici e misure di sorveglianza sanitaria”.

 

In vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione, ma lascia tempo agli Stati membri di poter recepire le sue disposizioni fino al 5 aprile 2024.

 

AMBIENTE/SICUREZZA – Radiazioni ionizzanti               

DL n. 17 del 01/03/22 – Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

L’articolo 40 del Decreto modifica la formulazione dell’art. 72 del D.Lgs. n. 101/20. Prevede che:

  1. a) i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l’obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell’ambiente;
  2. b) lo stesso obbligo si applica ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di talune tipologie di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo.

Di particolare rilevanza l’allegato A che aggiorna l’allegato XIX previsto dall’art. 72 del D.lgs. 101/2020, definendo le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, nonché l’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo soggetti a sorveglianza radiometrica (con riferimento alla casistica di cui al punto (b) di cui sopra).

 

In vigore dal 30/06/22.

 

SICUREZZA – Agenti Biologici              

Legge n. 18 del 04/03/22 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

Oltre alla conferma dell’obbligo vaccinale per gli over 50 fino al 15 giugno 2022, si segnalano le seguenti previsioni:

– rientro immediato nel luogo di lavoro del lavoratore che sia entrato in possesso della certificazione necessaria (purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione);

– rilascio del Green pass dalla data di somministrazione della dose di richiamo senza necessità di ulteriori dosi di richiamo;

– rilascio della certificazione verde per i positivi dopo il ciclo vaccinale primario o dopo la relativa dose di richiamo;

– autosorveglianza anche nelle ipotesi di guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario;

Si prevedono, da ultimo, anche disposizioni sul lavoro agile per i genitori di figli con disabilità.

 

DL n. 24 del 24/03/22 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

Il provvedimento, nell’ottica di un graduale “ritorno alla normalità”, prevede:

– l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto e in tutti i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico (nei luoghi di lavoro sarà, invece, sufficiente l’utilizzo – quale dispositivo di protezione individuale (DPI) – la mascherina chirurgica;

– proroga (al 30 giugno 2022) delle disposizioni di cui all’art. 90, commi 3 e 4 DL 34/2020 sullo smart working, che potrà essere regolato dal datore di lavoro anche in assenza di accordi individuali tra datore e lavoratore;

– disposizioni sui protocolli, linee guida, e gestione dei casi di positività all’infezione, nonché sugli obblighi vaccinali e Green pass;

– la conferma dell’impianto sanzionatorio già in essere.

Da segnalare che la sorveglianza sanitaria per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio è prorogata al 30 giugno 2022 nonostante la cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo.

Il DL preserva – inoltre -, fino al 31 dicembre 2022, «la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture» all’emergenza Coronavirus: potranno, quindi, a tale scopo,  essere adottate ordinanze con misure derogatorie che tengano conto dell’andamento dell’epidemia.

 

In vigore dal 25/03/22.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi              

DGR (Lombardia) n. XI/6071 del 07/03/22 – Approvazione linee guida per la gestione delle terre di fonderia di metalli ferrosi

Documento realizzato con l’obiettivo di fornire un quadro di riferimento tecnico/normativo chiaro e condiviso per la gestione circolare di alcuni dei principali residui delle attività siderurgiche/metallurgiche presenti in Lombardia. Forniscono indicazioni alle Autorità competenti per l’autorizzazione “caso per caso” della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre di fonderia di metalli ferrosi (c.d. “end of waste”). Possono, inoltre, essere utilizzate come strumento a supporto dei produttori per valutare e dimostrare il rispetto dei criteri dell’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (sottoprodotti).

 


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