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Le novità legislative del mese: Febbraio 2022 (chiusura redazionale 04.03.22)

Dalla nostra banca dati EasyLexHSE

AMBIENTE – Rifiuti e Imballaggi                 

DPCM del 17/12/21 – Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022

Confermato l’impianto del Modello utilizzato per la dichiarazione 2021, con 6 comunicazioni. Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento. Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni. Ogni dichiarante deve presentare un unico Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, contenente tutte le Comunicazioni dovute per l’Unità Locale dichiarante.

I soggetti che ricadono nelle condizioni previste dalla norma possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2. 

La comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica.

Il termine per la presentazione è il 21 maggio 2022.

 

Decreto del 14/12/21 – Requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale

Pubblicato sulla GU n. 33 del 09/02/22, specifica che il contributo, nella veste di credito d’imposta (ex art. 1, co. 73, L. n. 145/2018), è riconosciuto alle imprese che acquistano:

a) prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;

b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;

c) gli imballaggi in legno non impregnati;

d) imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;

e) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio.

Per poter usufruire del credito d’imposta del 36% previsto dal Decreto, i prodotti e gli imballaggi citati devono possedere determinati requisiti tecnici (specificati nell’art. 3).

 

Legge n. 15 del 25/02/22 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Contiene – tra le altre – disposizioni in materia di etichettatura ambientale.

In particolare, si segnala la proroga al 31 dicembre 2022 della sospensione degli obblighi di etichettatura ambientale degli imballaggi ex articolo 219, comma 5, del Codice dell’ambiente (il Dl la prevedeva sino al 30 giugno 2022).

In vigore dal 01.03.22.

 

AMBIENTE – Ecogestione                 

Legge n. 1 del 11/02/22 – Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente

Modifica gli artt. 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente.

Introduce all’art. 9 della Costituzione – prima diviso in due commi («La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione») – un nuovo comma: «Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Quanto all’intervento sull’art. 41, in materia di esercizio dell’iniziativa economica, viene previsto che questa non possa svolgersi «in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute e all’ambiente (incisi che si aggiungono ai preesistenti campi della «sicurezza, libertà e dignità umana»), mentre al terzo comma si riserva alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.

In vigore dal 09.03.22.

 

SICUREZZA – D.P.I.               

DM del 20/12/21 – Recepimento della Direttiva n. 2019/1832/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, recante modifica degli allegati I, II e III della direttiva 89/656/CEE del Consiglio per quanto riguarda adeguamenti di carattere strettamente tecnico

Prevede la sostituzione dell’Allegato VIII del D.lgs. 81/08.

Le modifiche prendono in considerazione le conoscenze e la terminologia più recente utilizzate nel Regolamento (UE) 2016/425 e ribadiscono il ruolo della valutazione dei rischi.

Nel punto 1 (Schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale) dell’allegato VIII è stata modificata la suddivisione dei rischi da agenti biologici ed introdotta una nuova categoria “altri rischi” (riferiti alla non visibilità e all’annegamento).

Nel punto 2 (Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale) è stato aggiornato l’elenco – non esaustivo – delle tipologie di dispositivi di protezione individuale, sia al fine di includere i DPI disponibili oggi sul mercato (in linea con il regolamento europeo), sia per chiarire e uniformarne la terminologia.

Il punto 3 (Elenco indicativo non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale) è stato rivisto per assicurare uniformità terminologica tra tutti gli allegati e al fine di garantire la coerenza tra il rischio e i DPI.

In vigore dal 09.03.22.

 

SICUREZZA – Agenti Biologici              

DM del 27/12/21 – Recepimento della Direttiva n. 2019/1833/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che modifica gli allegati I, III, V e VI della Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adattamenti di ordine strettamente tecnico

Prevede la sostituzione degli allegati XLIV (Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici), XLVI (Elenco degli agenti biologici classificati) e XLVII (Indicazioni su misure e livelli di contenimento) del D.Lgs. 81/08. Le modifiche aggiornano il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalla predetta Direttiva 1833.

 

SICUREZZA – Formazione             

Circ. INL n. 1 del 16/02/22 – Art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Fornisce le prime indicazioni riguardo le novità che, in materia di formazione dei datori di lavoro, dirigenti e preposti, sono state introdotte dal D.L. n. 146/2021, come convertito dalla L. n. 215/2021, con modifiche all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Per quanto concerne la novità principale della formazione obbligatoria del Datore di Lavoro, che dovrà ricevere “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”, viene demandato alla Conferenza Stato-Regioni, l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità. L’accordo, da adottarsi entro il 30 giugno p.v., quindi, costituisce elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo a suo carico.

Per quanto concerne, invece, l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti, la Circolare ricorda che la precedente formulazione del comma 7 dell’art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico. L’attuale formulazione dell’art. 37, che rimette la disciplina alla Conferenza, chiarisce la Circolare, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico. In assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo del 21 dicembre 2011 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.

La stessa specifica anche che, essendo la definizione dei nuovi obblighi demandata alla Conferenza, le nuove modalità di adempimento richieste per il preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.

Infine, per la novità che riguarda specificamente la formazione della figura del preposto, ricorda che il comma 5 dell’art. 37 già prevedeva che l’addestramento deve avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”.

L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l’assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.

 


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