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Le novità legislative del mese: Aprile 2022 (chiusura redazionale 05.05.23)

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AMBIENTE – Acque

DL n. 39 del 14/04/23 – Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”, il c.d. “decreto siccità.

Introduce specifiche misure volte ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e a ridurre dispersioni di risorse idriche, prevedendo, tra le altre, l’istituzione della cabina di regia e la nomina di un Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogato fino al 31 dicembre 2024.

Il decreto si occupa, poi, del riutilizzo di acque reflue, fanghi di depurazione, acque meteoriche e dissalatori.

Previste anche misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l’estrazione illecita di acqua.

In vigore dal 15/04/23.

 

D.Lgs. n. 18 del 23/02/23 – Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Composto da 26 articoli e 9 allegati, disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano con l’obiettivo di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano e di migliorarne l’accesso. Nell’art. 6 sono individuati gli obblighi generali per l’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio; negli articoli successivi vengono presi in considerazione la valutazione e gestione del rischio:

– delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano;

– del sistema di fornitura idro-potabile;

– dei sistemi di distribuzione idrica interni.

Sono indicati i requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano e i requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque (di questi ultimi si occupa in particolare l’allegato IX). I controlli, volti a verificare la qualità delle acque, si articolano in controlli esterni (svolti dall’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, sotto il coordinamento delle regioni e province autonome di appartenenza) ed interni (svolti dal gestore idro-potabile che si avvale in primo luogo di propri laboratori di analisi o, in alternativa, di laboratori di altri gestori del servizio idrico integrato o anche di laboratori terzi).

I gestori idrici della distribuzione interna devono effettuare, per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari che deve essere riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni e, se necessario, aggiornata.

Per tali finalità i gestori della distribuzione idrica interna:

a) dimostrano su richiesta dell’autorità sanitaria locale territorialmente competente, il rispetto dei requisiti, tenendo conto del tipo e della dimensione dell’edificio;

b) assicurano che le procedure, le registrazioni e ogni altro documento rilevante siano costantemente conservati, aggiornati e resi disponibili alle autorità sanitarie territorialmente competenti; la tracciabilità di tali dati dovrà essere garantita almeno per gli ultimi sei anni.

Abroga il D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

DGR (Piemonte) n. 10-6722 del 11/04/23 – Decreto legislativo 152/2006, articolo 184 bis. Legge regionale 44/2000 articolo 49 comma 1 lettera b). Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali di cui alla D.C.R. n. 253-2215 del 1 gennaio 2018. Approvazione delle “Linee guida regionali a supporto dell’applicazione del regime dei sottoprodotti art. 184 bis del D.lgs. 152/2006. Costituzione del “Gruppo di Lavoro sui Sottoprodotti”.

Con le Linee guida sono definiti:

– le modalità operative del “Gruppo di Lavoro sui Sottoprodotti (GLS)”, che ha una valenza regionale e rappresenta uno strumento di condivisione e approfondimento per un costante supporto tecnico agli operatori,

– i contenuti generali che devono riportare le schede tecniche predisposte dal Gruppo di lavoro a supporto degli operatori per individuare, caso per caso, determinati sottoprodotti nell’ambito dei diversi cicli produttivi e svilupperanno gli aspetti tecnici e gestionali.

Gli obiettivi principali sono:

– ridurre la produzione dei rifiuti “spingendo” la filiera dei sottoprodotti, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse del territorio;

– facilitare l’incontro tra l’offerta e la domanda, al fine di perseguire i principi della corretta gestione dei rifiuti, che si basano prioritariamente sulla prevenzione della loro produzione, nonché concretizzare l’avvio di un’economia circolare che porti alla valorizzazione dei materiali, per ridurre l’impatto sulle risorse naturali;

– favorire e rendere più agevole l’applicazione concreta della disciplina dei sottoprodotti attraverso lo scambio di esperienze e di buone pratiche con il tramite del GLS.

Le schede tecniche generali elaborate dal GDL Sottoprodotti ed approvate dal Settore Servizi Ambientali della Regione Piemonte con determinazione dirigenziale saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sui siti istituzionali dei partecipanti al GDL Sottoprodotti in una pagina internet dedicata e divulgati da parte delle associazioni di categoria ai loro associati.

 

DGR (Lombardia) n. XII/134 del 12/04/23 – Approvazione linee guida per la gestione delle terre di fonderia di metalli non ferrosi.

Approvate le linee guida per la gestione delle terre di fonderia di metalli non ferrosi. Forniscono indicazioni alle Autorità competenti per l’autorizzazione «caso per caso» della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) delle terre di fonderia di metalli non ferrosi.

Viene precisato che esse sostituiscono di fatto il parere di ARPA previsto dall’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 relativamente alla cessazione della qualifica di rifiuto delle terre di fonderia in oggetto, e che per quanto riguarda la gestione come sottoprodotto,« le linee guida possono essere uno strumento a supporto dei produttori per valutare e dimostrare il rispetto dei criteri di cui all’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006».

 

SICUREZZA – Agenti Chimici

Guida INAIL 2023 – Agenti Chimici Pericolosi – Istruzioni ad uso dei lavoratori.

L’Inail ha aggiornato la guida “Agenti chimici pericolosi – Istruzioni ad uso dei lavoratori”. L’opuscolo contiene una sintesi dei regolamenti REACH (1907/2006/CE) , CLP (1272/2008/CE), SDS (2020/878/UE) e fa riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., approfondendo tematiche come la valutazione e gestione del rischio chimico, i valori limite di esposizione professionale, i DPI (Dispositivi di protezione individuale), la segnaletica di sicurezza, l’informazione, formazione e la sorveglianza sanitaria.

 

AMBIENTE – Suolo e sottosuolo – Bonifiche

DM n. 45 del 26/01/23 – Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all’articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo.

Disciplina le categorie di interventi nei siti contaminati che non necessitano della valutazione di cui all’articolo 242-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo.

Distingue, infatti, tra interventi nei siti di interesse nazionale (Sin) oggetto di bonifica e gli interventi senza obbligo di preventiva valutazione da parte dell’Autorità competente (c.d. interventi “semplificati”).

E’ composto di dodici articoli ed un allegato e prevede tra le altre che i compiti di vigilanza e controllo stabiliti e le funzioni di controllo in merito al rispetto delle disposizioni siano esercitate dalla provincia e dall’Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competenti, dandone comunicazione al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

In vigore dal 11/05/23.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera

DGR (Lombardia) n. XII/99 del 03/04/23 – Ulteriori determinazioni in merito alla messa a disposizione dell’applicativo regionale per la presentazione e la gestione delle istanze A.I.A., in attuazione dell’art. 18 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 “Legge di semplificazione 2020”, della D.G.R. XI/4107 del 21 dicembre 2020 e della D.G.R. XI/5058 del 19 luglio 2021.

La Lombardia ha disposto l’obbligo della gestione e presentazione telematica delle istanze AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) mediante l’applicativo regionale.

In particolare, la delibera prevede che l’utilizzo dell’applicativo diverrà vincolante per le istanze di rilascio, riesame e modifica sostanziale delle AIA relative alle installazioni di competenza regionale e delle Province/Città Metropolitana di Milano localizzate su tutto il territorio regionale, con le seguenti tempistiche:

– a partire dal 1° luglio 2023 per le installazioni dei settori industriale e di gestione rifiuti (tutti i codici IPPC eccetto il 6.6):

–  a partire dal 1° gennaio 2024 per le installazioni del settore zootecnico (codice IPPC 6.6);

Il documento specifica che fino alle suddette date l’applicativo in questione continuerà ad essere disponibile in modalità non vincolante.

 

Reg. CE n. 857 del 19/04/23 – Regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999.

Nuove regole per la riduzione vincolante delle emissioni di gas serra degli Stati membri. Il Regolamento modifica, infatti, quello 2018/842 (relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi), e quello 2018/1999. La necessità di agire per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, sta diventando sempre più urgente e il provvedimento appena varato dall’esecutivo europeo innalza l’obiettivo fissato di riduzione, da raggiungersi entro il 2030, dal 30% al 40% delle emissioni prodotte nel 2005. Si applica alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie di fonti IPCC “energia”, “processi industriali e uso dei prodotti”, “agricoltura” e “rifiuti”, «escluse le emissioni di gas a effetto serra risultanti dalle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE ma non quelle risultanti dall’attività “trasporto marittimo” e dalle attività ivi elencate ai fini degli articoli 14 e 15 di tale direttiva».

In vigore dal 16/05/23.

 

 


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Le novità legislative del mese: Dicembre 2022 (chiusura redazionale 10.01.23)

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AMBIENTE – Emissioni in atmosfera (Regione Piemonte)

D.D. (PIEMONTE) n. 753 del 12/12/22 – D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di combustione e attività accessorie e di servizio. Rinnovo delle autorizzazioni di carattere generale, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 264 del 24 novembre 2001 e n. 362 del 21 novembre 2011. Modifica delle autorizzazioni di carattere generale, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 145 del 2 maggio 2011, n. 189 del 20 giugno 2011, n. 416 del 7 dicembre 2011 e n. 518 del 6 luglio 2012

La Regione Piemonte ha pubblicato una Determinazione dirigenziale con cui adotta una nuova Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti gli impianti di attività accessorie e di servizio (es. ricariche batterie, gruppi elettrogeni, sale prove motori, manutenzione, incisioni laser, ecc.). Il provvedimento contiene anche alcune importanti indicazioni operative in merito alla scadenza del 31/12/2022 relativa ai Medi Impianti di Combustione di potenza termica > 5 MW.

L’adesione alle autorizzazioni di carattere generale implica l’impegno al rispetto dei requisiti tecnico costruttivi e gestionali e dei valori limite di emissione in esse definiti per la specifica tipologia di impianto. In alternativa l’impresa può presentare un’istanza di autorizzazione in via ordinaria ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/2006. Prevede che i gestori di stabilimenti che  eserciscono impianti di attività accessorie sulla base del precedente provvedimento, entro 180 giorni dalla pubblicazione della Determinazione 753/2022, debbano presentare una nuova domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale.

 

AMBIENTE – Ecogestione

Dir. CE n. 2464 del 14/12/22 – Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità

Mira a porre fine al greenwashing, rafforzare l’economia sociale di mercato e gettare le basi per gli standard di rendicontazione sulla sostenibilità a livello globale. Tutte le grandi aziende dell’UE e le PMI indicate dovranno divulgare i dati sull’impatto delle loro attività sulle persone e sul pianeta e gli eventuali rischi di sostenibilità a cui sono esposte.

Le regole inizieranno ad applicarsi tra il 2024 e il 2028:

– al 1° gennaio 2024 per le grandi aziende di interesse pubblico (con oltre 500 dipendenti) già soggette alla direttiva sulla comunicazione non finanziaria, con rendiconti in scadenza nel 2025;

– al 1° gennaio 2025 per le grandi imprese attualmente non soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria (con più di 250 dipendenti e/o 40 milioni di euro di fatturato e/o 20 milioni di euro di totale attivo), con rendiconti in scadenza nel 2026;

– al 1° gennaio 2026 per le PMI e le altre imprese quotate, con rendiconti entro il 2027. Le PMI possono rinunciare fino al 2028.

 

SICUREZZA – Agenti biologici

Circ. Min. n. 51961 del 31/12/22 – Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

Aggiornate le modalità di gestione dei casi e dei contatti Covid.

Le nuove regole anti-Coronavirus prevedono un allentamento delle restrizioni adottate fino ad ora, stabilendo che «per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che comunque non presentano sintomi da almeno due giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigienico o molecolare».

Per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

È obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati.

 

SICUREZZA – Radiazioni ionizzanti

D.Lgs. n. 203 del 25/11/22 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117

Le modifiche riguardano molte parti del testo originale e vanno dalle correzioni ortografiche, ai chiarimenti dei concetti fisici delle radiazioni e della radiometria, alle traduzioni in italiano di alcuni termini rimasti in inglese nel decreto 101/20; ma ci sono anche “novità” per il settore industriale che riguardano principalmente:

– le definizioni di luogo di lavoro sotterraneo;

– la “pubblicità delle informazioni”;

– i provvedimenti nel caso di presenza di radon;

– la trasmissione delle relazioni tecniche per il radon;

– la classificazione dei residui;

– le prescrizioni che devono essere riportate nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

– il ripristino del diritto di opzione ai sensi del Trattato Euratom;

– le deroghe ai VVF per la detenzione di alcune sorgenti radioattive di taratura;

– la correzione del valore di attività totale pervenuta o prodotta nell’installazione in ragione d’anno solare (occorre nulla osta se è superiore per un fattore 50.000 ai valori indicati nella Tabella I-1A dell’Allegato I – in precedenza era indicato un fattore 50);

– l’impiego di sorgenti di radiazioni mobili in siti non determinabili a priori;

– la frequenza di formazione e informazione dei dirigenti, preposti e lavoratori (da 3 a 5 anni);

– il riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura;

– l’estensione delle sanzioni penali;

– le attività lavorative che comportano esposizione all’attività cosmica.

 

 


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Le novità legislative del mese: Aprile 2020

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AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – AIA – AUA

DD (Lombardia) n. 3795 del 26/03/20 – Proroga dei termini per la trasmissione del piano gestione solventi per le attività soggette ad Autorizzazione unica ambientale (AUA) e autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Differimento al 31 ottobre 2020 del termine per la trasmissione del Piano gestione solventi effettuato ai sensi dell’art. 275 del D.Lgs. 152/2006, nonché del bilancio di massa relativo all’utilizzo dei COV previsti dagli allegati tecnici regionali in materia di emissioni in atmosfera concernenti le attività con utilizzo di solventi.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti termici

DGR (Lombardia) n. XI/3013 del 30/03/20 – Differimento dei termini stabiliti da provvedimenti della Giunta regionale in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

Differisce i termini per le verifiche di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici (es. rispetto limiti di emissione in atmosfera, efficienza energetica, ecc.). Le nuove scadenze sono riassunte nella Tabella riportata in Allegato 3, dove sono riportate le tempistiche previste e quelle differite.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Gas serra e ozono lesivi

Circ. Min. n. 24526 del 06/04/20 – Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Applicazione dell’articolo 103, comma 1, in materia di termini per i controlli periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 4, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 517/2014 e sui termini di comunicazione degli stessi ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del DPR n. 146/2018

Chiarisce gli aspetti applicativi e della relativa comunicazione alla Banca Dati in materia di comunicazione dei controlli delle perdite sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Specifica, in particolare, che la sospensione dei termini non può essere applicata ai termini per lo svolgimento dei controlli delle perdite obbligatori. Tuttavia, in caso di scadenza dei termini per il controllo sulle apparecchiature nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, gli stessi dovranno comunque essere effettuati salvo nel caso in cui sia dimostrabile l’impossibilità di svolgere tali controlli (ad es. nel caso di imprese le cui attività sono sospese) e/o sia dimostrabile l’assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID-19.

Con riferimento al termine di 30 giorni per la comunicazione alla Banca Dati dei controlli delle perdite periodici sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra ai sensi del DPR 16 novembre 2018, n 146, la decorrenza dei citati termini è sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020 compresi, e riprenderà a decorrere dal 16 maggio 2020.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

Circ. n. 4 del 23/03/20 – Applicazione articolo 103, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori ambientali stabilisce che sia conservata fino al 15 giugno 2020 la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

La circolare precisa che la norma, con riferimento alle iscrizioni all’Albo, va riferita ai procedimenti in corso o ancora da aprire, pertanto sono esclusi dal suo campo d’applicazione:

a) i procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma già conclusi in modo definitivo;

b) le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto-legge 18/2020, per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo.

 

Rimane fermo “il rispetto di tutti i requisiti e le condizioni che debbono sussistere per il legittimo esercizio dell’attività e che, in caso di accertata carenza, possono portare all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni, ivi incluso l’obbligo di prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 15 giugno 2020 nonché l’obbligo di comunicare le variazioni dell’iscrizione.”

 

SICUREZZA – Sicurezza e igiene generale

DPCM del 26/04/20 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale

Dal 4 maggio 2020 diventa obbligatoria, così come definito dall’art. 2 comma 6, l’applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020, (Allegato 6), nei cantieri (Allegato 7), nel settore del trasporto e della logistica (Allegato 8).

I datori di lavoro privati potranno continuare ad applicare il lavoro agile a ogni rapporto subordinato, sempre tramite la procedura semplificata ed in assenza di accordi individuali.

Per quanto riguarda le attività professionali si raccomanda che:

– sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

– siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

– siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

– siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

 

SICUREZZA – Sicurezza e igiene generale

Circ. Min. n. 14915 del 29/04/20 – Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività

La circolare fornisce indicazioni sulle visite mediche con un piccolo strappo al Testo Unico di Sicurezza e ribadisce che, nel contesto generale di riavvio della attività lavorative in fase pandemica, è opportuno che il medico competente supporti il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel menzionato “Protocollo”. È fondamentale, quindi, che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti tipologie di attività produttive ed alle singole realtà aziendali in cui si opera; in tale contesto, la collaborazione attiva e integrata del medico competente, con il datore di lavoro e con le RLS/RLST, contribuirà al miglioramento continuo dell’efficacia delle misure stesse.

Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria è indicato dovranno essere privilegiate le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità quali:

– la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;

– la visita medica su richiesta del lavoratore;

– la visita medica in occasione del cambio di mansione;

– la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

Per quanto concerne la visita medica in occasione del cambio della mansione, il medico competente valuterà l’eventuale urgenza ed indifferibilità tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore all’epoca dell’ultima visita effettuata, sia – sulla base della valutazione dei rischi – dell’entità e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione.

In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020:

– la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b)

– la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e)

Si indica, infine, che andrebbe altresì sospesa l’esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS-CoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, gli accertamenti ex art 41 comma 4, i controlli ex art 15 legge 125/2001 qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione.

 

AMBIENTE e SICUREZZA – Rifiuti e imballaggi

Legge n. 27 del 24/04/20 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi

Viene confermata la proroga al 30 giugno 2020 delle scadenze inerenti la dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD).

Viene introdotta un’importante novità: fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti è consentito fino a un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.

Pertanto, i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi.

 

 


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Emergenza COVID-19: PROROGHE/DEROGHE IN MATERIA AMBIENTALE.

Si riportano, di seguito, le principali proroghe / deroghe in materia ambientale, suddivise in tabelle per ambito di applicazione (nazionale, regionale e città metropolitana).

– Emergenza COVID-19 –

TABELLA DI SINTESI DELLE PRINCIPALI PROROGHE/DEROGHE  IN MATERIA AMBIENTALE

(aggiornamento al 07 aprile 2020) 

Oggetto Scadenza Origine Note
Nazionali (*)
Certificati, attestati, permessi, concessioni e autorizzazioni e qualunque altro atto abilitativo comunque denominato in scadenza tra il 31/01 ed il 15/04 2020 – Proroga di validità 15/04/2020 DL 17/3/2020, n. 18, art. 103
Procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati successivamente a tale data – Mancato computo del periodo tra il 23/02 e il 15/04/2020 in merito a termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi 15/04/2020 DL 17/3/2020, n. 18, art. 103
Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD 2020) 30/06/2020 DL 17/3/2020, n. 1, art. 113
PILE E ACCUMULATORI – Presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli, obblighi previsti dal D.Lgs. 188/2008; 30/06/2020 DL 17/3/2020, n. 18, art. 113
RAEE – Presentazione al Centro di Coordinamento, da parte degli impianti di trattamento, della comunicazione contenente i dati relativi ai RAEE trattati nell’anno precedente (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 49/2014) 30/06/2020 DL 17/3/2020, n. 18, art.113
ALBO GESTORI AMBIENTALI

Versamento del diritto annuale di iscrizione (art. 24, comma 4, del Decreto 3 giugno 2014, n. 120).

30/06/2020 DL 17/3/2020, n. 18, art. 113

(*) Rimane, al momento, confermata la scadenza della dichiarazione PRTR fissata al 30 aprile 2020.

 

 

Regione Piemonte
Autorizzazione delle emissioni in via generale (AVG, art. 272) – Proroga degli autocontrolli aventi termine di effettuazione successivo al 10/03/2020 30/06/2020 D.D. Regione Piemonte A16 109 del 25/03/2020 Riguarda anche le AVG contenute nelle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA).
Autorizzazione delle emissioni in via generale (AVG, art. 272) – Presentazione dei Modelli di registrazione e Piano di gestione dei solventi. 30/06/2020 D.D. Regione Piemonte A16 109 del 25/03/2020 Riguarda anche le AVG contenute nelle AUA.
Rifiuti – Precisato che I dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività economiche produttive, per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti nel rifiuto indifferenziato. Nota 1.60.40 del 23/03/2020 dell’Assessore all’Ambiente della

Regione Piemonte

 

Città metropolitana di Torino
Autorizzazione delle emissioni in atmosfera in via ordinaria (art. 269 D.Lgs. 152/2006) – Autocontrolli aventi termine di effettuazione successivo al 10/03/2020 e ricadenti nel periodo di emergenza sanitaria 30/06/2020 D.D. Città metropolitana di

Torino 1089 del

31/03/2020

Senza obbligo di comunicazione alla CMTo.

Restano fermi gli obblighi di preavviso e di comunicazione dei risultati degli autocontrolli.

Riguarda anche le Autorizzazioni ordinarie contenute nelle AUA.

Autorizzazione delle emissioni in atmosfera in via ordinaria (art. 269) – Altri eventuali adempimenti di carattere documentale aventi termine di effettuazione successivo al 10 marzo 2020 e ricadenti nel periodo di emergenza sanitaria. D.D. Città metropolitana di

Torino 1089 del

31/03/2020

Facoltà del gestore richiederne proroga, tramite PEC indirizzata alla Città metropolitana di Torino.

Riguarda anche le Autorizzazioni ordinarie contenute nelle AUA.

Autorizzazione delle emissioni in atmosfera in via ordinaria (art. 269) – Eventuali Interventi di adeguamento previsti in autorizzazione. D.D. Città metropolitana di

Torino 1089 del

31/03/2020

Riguarda anche le Autorizzazioni ordinarie contenute nelle AUA.

Facoltà del gestore richiederne proroga, tramite PEC indirizzata alla Città metropolitana di Torino, a condizione che il termine di adeguamento non sia legato a norme nazionali o comunitarie e che la proroga non comporti rischi di impatti negativi sull’ambiente.

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Presentazione del Report Ambientale. 30/06/2020 Lettera della Città metropolitana di Torino   indirizzata ai gestori delle installazioni AIA In caso il riesame dell’AIA sia programmato tra agosto e a settembre, il Report Ambientale può essere presentato contestualmente alla domanda di riesame;
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Attività di autocontrollo delle emissioni in atmosfera o dello scarico che ricadono nel periodo di emergenza sanitaria. 31/12/2020 Lettera della Città metropolitana di Torino   indirizzata ai gestori delle installazioni AIA Resta ferma la necessità di preavviso
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Altri eventuali adempimenti di carattere documentale previsti dall’autorizzazione integrata ambientale. Lettera della Città metropolitana di Torino   indirizzata ai gestori delle installazioni AIA Facoltà del gestore richiederne proroga.
Autorizzazione Integrata Ambientale

(AIA) – Eventuali interventi di adeguamento previsti in autorizzazione.

Lettera della Città metropolitana di Torino   indirizzata ai gestori delle installazioni AIA Facoltà del gestore richiederne proroga se non legati a scadenze dettate da norme di legge e se la realizzazione di tali interventi non comporta rischi di impatti negativi sull’ambiente
ASATECNO S.r.l. è a disposizione per eventuali chiarimenti e assistenza in merito.

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