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Le novità legislative del mese: Novembre 2023 (chiusura redazionale 07.12.23)

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AMBIENTE E SICUREZZA – Sostanze pericolose

Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche

Il Regolamento definisce quando si possa considerare che un’attività economica contribuisca in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

Inoltre, modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche

I criteri individuati dal Regolamento, applicabili dal 1° gennaio 2024, sono identificati nell’allegato II e relazionati alle attività economiche come, ad esempio, fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi, trattamento dei rifiuti pericolosi, recupero dei rifiuti organici mediante digestione anaerobica o compostaggio, decontaminazione e smantellamento dei prodotti a fine vita, cernita e recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi.

 

SICUREZZA – INAIL – Gestione infortuni e malattie professionali

DM 10/10/2023 – Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura

Il Decreto riporta in allegato le nuove tabelle riviste delle malattie professionali nell’agricoltura e nell’industria. Nel Decreto sono elencate 81 malattie professionali indennizzabili nel settore dell’industria.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

Decreto Direttoriale n. 143 del 06/11/23 – Modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell’allegato VII al D. Lgs. n. 81/2008, a verifiche periodiche, volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

 

Racc. CE n. 2585 del 06-10-23 – Raccomandazione (UE) 2023/2585 della Commissione, del 6 ottobre 2023, sul miglioramento del tasso di restituzione di telefoni cellulari, tablet e computer portatili usati e di scarto

La Commissione UE raccomanda agli stati membri di attivarsi per incentivare il riutilizzo di dispositivi quali cellulari, smartphone, tablet, notebook, laptop, ecc., usati e il recupero dei relativi RAEE.

In particolare, la Raccomandazione, al fine di sostenere il passaggio a un’economia circolare, individua una serie di misure che favoriscano il riutilizzo dei dispositivi elettronici funzionanti. Obiettivo della Raccomandazione è anche quello d’incrementare e migliorare la raccolta di RAEE da cellulari, smartphone, tablet, notebook, laptop, ecc., e favorirne l’avvio al riciclo ovvero il reimpiego dopo operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione.

 Tra le misure individuate: incentivi economici (es. sconti e buoni), utilizzo di servizi postali per la raccolta e il ritiro, promozione di campagne d’informazione.

 

AMBIENTE – Certificazioni di sistema

Decisione CEE/CEEA/CECA n. 2463 del 03/11/23 – Decisione (EU) 2023/2463 della Commissione, del 3 novembre 2023, relativa alla pubblicazione della guida per l’utente che illustra le misure necessarie per aderire al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell’UE a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Con la Decisione, l’Unione Europea pubblica una guida per l’utente per aderire al sistema di ecogestione e audit dell’UE” e abroga la precedente Decisione 2013/131/UE.

La nuova Decisione è costituita da una parte introduttiva che spiega il sistema EMAS e i vantaggi per la gestione ambientali da parte di un’organizzi che adotti tale sistema, e da otto sezioni:

– Pianificare e preparare

– Definire la politica ambientale

– Elaborare un programma ambientale

– Istituire e attuare un sistema di gestione ambientale

– Audit interno

– Preparazione della dichiarazione ambientale

– Verifica esterna

– Registrazione nel registro EMAS.

 

AMBIENTE – Certificazioni – Emissioni

ISO 14068-1:2023 – Gestione dei gas a effetto serra e dei cambiamenti climatici e attività correlate – Carbon Neutrality

La nuova ISO è il principale documento riconosciuto a livello internazionale per il raggiungimento della Carbon Neutrality. Uno dei principali obiettivi è quello di aiutare le organizzazioni a raggiungere e dimostrare la Carbon Neutrality in modo affidabile, evitando il greenwashing. Questo documento specifica i principi, i requisiti e le linee guida per raggiungere e dimostrare la Carbon Neutrality attraverso la quantificazione, la riduzione e la compensazione dell’impronta di carbonio. Conformemente alla prassi comune, utilizza il termine “carbonio” per riferirsi a tutti i gas a effetto serra (GHG) in espressioni composte come “carbon neutral”.

È applicabile a un’ampia gamma di soggetti come organizzazioni (comprese aziende, autorità locali e istituzioni finanziarie) e prodotti (beni o servizi, inclusi edifici ed eventi). Non è destinato ad essere utilizzato per i territori (come regioni, paesi, stati o città), compresi i firmatari della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) quando comunicano i risultati nazionali ai fini di tale convenzione. Questo documento stabilisce una gerarchia per la neutralità carbonica in cui le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra (dirette e indirette) e i miglioramenti dell’assorbimento dei gas a effetto serra all’interno della catena del valore hanno la priorità sulla compensazione. Include requisiti per gli impegni di neutralità carbonica e la presentazione di dichiarazioni di neutralità carbonica.

 

AMBIENTE – Energia _ Impianti ed apparecchi elettrici

Rettifica (Com.) del 07/11/23 – Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari

La rettifica sostituisce nel Regolamento (UE) n. 812/2013 il concetto di dispositivo “commercializzato” con quello di “immesso sul mercato” che, come indicato in diversi regolamenti europei (es. Reg. (UE) n. 765/2008, Reg. (UE) n. 2019/1020, si riferisce alla “prima messa a disposizione del dispositivo sul mercato comunitario”.

 

 

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Le novità legislative del mese: Aprile 2022 (chiusura redazionale 05.05.23)

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AMBIENTE – Acque

DL n. 39 del 14/04/23 – Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”, il c.d. “decreto siccità.

Introduce specifiche misure volte ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e a ridurre dispersioni di risorse idriche, prevedendo, tra le altre, l’istituzione della cabina di regia e la nomina di un Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogato fino al 31 dicembre 2024.

Il decreto si occupa, poi, del riutilizzo di acque reflue, fanghi di depurazione, acque meteoriche e dissalatori.

Previste anche misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l’estrazione illecita di acqua.

In vigore dal 15/04/23.

 

D.Lgs. n. 18 del 23/02/23 – Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Composto da 26 articoli e 9 allegati, disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano con l’obiettivo di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano e di migliorarne l’accesso. Nell’art. 6 sono individuati gli obblighi generali per l’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio; negli articoli successivi vengono presi in considerazione la valutazione e gestione del rischio:

– delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano;

– del sistema di fornitura idro-potabile;

– dei sistemi di distribuzione idrica interni.

Sono indicati i requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano e i requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque (di questi ultimi si occupa in particolare l’allegato IX). I controlli, volti a verificare la qualità delle acque, si articolano in controlli esterni (svolti dall’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, sotto il coordinamento delle regioni e province autonome di appartenenza) ed interni (svolti dal gestore idro-potabile che si avvale in primo luogo di propri laboratori di analisi o, in alternativa, di laboratori di altri gestori del servizio idrico integrato o anche di laboratori terzi).

I gestori idrici della distribuzione interna devono effettuare, per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari che deve essere riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni e, se necessario, aggiornata.

Per tali finalità i gestori della distribuzione idrica interna:

a) dimostrano su richiesta dell’autorità sanitaria locale territorialmente competente, il rispetto dei requisiti, tenendo conto del tipo e della dimensione dell’edificio;

b) assicurano che le procedure, le registrazioni e ogni altro documento rilevante siano costantemente conservati, aggiornati e resi disponibili alle autorità sanitarie territorialmente competenti; la tracciabilità di tali dati dovrà essere garantita almeno per gli ultimi sei anni.

Abroga il D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

DGR (Piemonte) n. 10-6722 del 11/04/23 – Decreto legislativo 152/2006, articolo 184 bis. Legge regionale 44/2000 articolo 49 comma 1 lettera b). Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali di cui alla D.C.R. n. 253-2215 del 1 gennaio 2018. Approvazione delle “Linee guida regionali a supporto dell’applicazione del regime dei sottoprodotti art. 184 bis del D.lgs. 152/2006. Costituzione del “Gruppo di Lavoro sui Sottoprodotti”.

Con le Linee guida sono definiti:

– le modalità operative del “Gruppo di Lavoro sui Sottoprodotti (GLS)”, che ha una valenza regionale e rappresenta uno strumento di condivisione e approfondimento per un costante supporto tecnico agli operatori,

– i contenuti generali che devono riportare le schede tecniche predisposte dal Gruppo di lavoro a supporto degli operatori per individuare, caso per caso, determinati sottoprodotti nell’ambito dei diversi cicli produttivi e svilupperanno gli aspetti tecnici e gestionali.

Gli obiettivi principali sono:

– ridurre la produzione dei rifiuti “spingendo” la filiera dei sottoprodotti, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse del territorio;

– facilitare l’incontro tra l’offerta e la domanda, al fine di perseguire i principi della corretta gestione dei rifiuti, che si basano prioritariamente sulla prevenzione della loro produzione, nonché concretizzare l’avvio di un’economia circolare che porti alla valorizzazione dei materiali, per ridurre l’impatto sulle risorse naturali;

– favorire e rendere più agevole l’applicazione concreta della disciplina dei sottoprodotti attraverso lo scambio di esperienze e di buone pratiche con il tramite del GLS.

Le schede tecniche generali elaborate dal GDL Sottoprodotti ed approvate dal Settore Servizi Ambientali della Regione Piemonte con determinazione dirigenziale saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sui siti istituzionali dei partecipanti al GDL Sottoprodotti in una pagina internet dedicata e divulgati da parte delle associazioni di categoria ai loro associati.

 

DGR (Lombardia) n. XII/134 del 12/04/23 – Approvazione linee guida per la gestione delle terre di fonderia di metalli non ferrosi.

Approvate le linee guida per la gestione delle terre di fonderia di metalli non ferrosi. Forniscono indicazioni alle Autorità competenti per l’autorizzazione «caso per caso» della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) delle terre di fonderia di metalli non ferrosi.

Viene precisato che esse sostituiscono di fatto il parere di ARPA previsto dall’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 relativamente alla cessazione della qualifica di rifiuto delle terre di fonderia in oggetto, e che per quanto riguarda la gestione come sottoprodotto,« le linee guida possono essere uno strumento a supporto dei produttori per valutare e dimostrare il rispetto dei criteri di cui all’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006».

 

SICUREZZA – Agenti Chimici

Guida INAIL 2023 – Agenti Chimici Pericolosi – Istruzioni ad uso dei lavoratori.

L’Inail ha aggiornato la guida “Agenti chimici pericolosi – Istruzioni ad uso dei lavoratori”. L’opuscolo contiene una sintesi dei regolamenti REACH (1907/2006/CE) , CLP (1272/2008/CE), SDS (2020/878/UE) e fa riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., approfondendo tematiche come la valutazione e gestione del rischio chimico, i valori limite di esposizione professionale, i DPI (Dispositivi di protezione individuale), la segnaletica di sicurezza, l’informazione, formazione e la sorveglianza sanitaria.

 

AMBIENTE – Suolo e sottosuolo – Bonifiche

DM n. 45 del 26/01/23 – Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all’articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo.

Disciplina le categorie di interventi nei siti contaminati che non necessitano della valutazione di cui all’articolo 242-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo.

Distingue, infatti, tra interventi nei siti di interesse nazionale (Sin) oggetto di bonifica e gli interventi senza obbligo di preventiva valutazione da parte dell’Autorità competente (c.d. interventi “semplificati”).

E’ composto di dodici articoli ed un allegato e prevede tra le altre che i compiti di vigilanza e controllo stabiliti e le funzioni di controllo in merito al rispetto delle disposizioni siano esercitate dalla provincia e dall’Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competenti, dandone comunicazione al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

In vigore dal 11/05/23.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera

DGR (Lombardia) n. XII/99 del 03/04/23 – Ulteriori determinazioni in merito alla messa a disposizione dell’applicativo regionale per la presentazione e la gestione delle istanze A.I.A., in attuazione dell’art. 18 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 “Legge di semplificazione 2020”, della D.G.R. XI/4107 del 21 dicembre 2020 e della D.G.R. XI/5058 del 19 luglio 2021.

La Lombardia ha disposto l’obbligo della gestione e presentazione telematica delle istanze AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) mediante l’applicativo regionale.

In particolare, la delibera prevede che l’utilizzo dell’applicativo diverrà vincolante per le istanze di rilascio, riesame e modifica sostanziale delle AIA relative alle installazioni di competenza regionale e delle Province/Città Metropolitana di Milano localizzate su tutto il territorio regionale, con le seguenti tempistiche:

– a partire dal 1° luglio 2023 per le installazioni dei settori industriale e di gestione rifiuti (tutti i codici IPPC eccetto il 6.6):

–  a partire dal 1° gennaio 2024 per le installazioni del settore zootecnico (codice IPPC 6.6);

Il documento specifica che fino alle suddette date l’applicativo in questione continuerà ad essere disponibile in modalità non vincolante.

 

Reg. CE n. 857 del 19/04/23 – Regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999.

Nuove regole per la riduzione vincolante delle emissioni di gas serra degli Stati membri. Il Regolamento modifica, infatti, quello 2018/842 (relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi), e quello 2018/1999. La necessità di agire per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, sta diventando sempre più urgente e il provvedimento appena varato dall’esecutivo europeo innalza l’obiettivo fissato di riduzione, da raggiungersi entro il 2030, dal 30% al 40% delle emissioni prodotte nel 2005. Si applica alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie di fonti IPCC “energia”, “processi industriali e uso dei prodotti”, “agricoltura” e “rifiuti”, «escluse le emissioni di gas a effetto serra risultanti dalle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE ma non quelle risultanti dall’attività “trasporto marittimo” e dalle attività ivi elencate ai fini degli articoli 14 e 15 di tale direttiva».

In vigore dal 16/05/23.

 

 


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Le novità legislative del mese: Novembre 2021 (chiusura redazionale 07/12/21)

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

Circ. n. 10 del 19/10/21 – Cancellazione d’ufficio del codice dell’EER 07 02 18 “scarti di gomma”.

Pubblicata sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, partendo dalla premessa che la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, ha confermato in via definitiva il nuovo allegato “D” alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 che non ricomprende più in elenco il codice dell’EER 07 02 18 “scarti di gomma”, precisa che il codice è cancellato d’ufficio da tutte le autorizzazioni delle imprese iscritte all’Albo che lo ricomprendono.

 

D.Lgs. n. 196 del 08/11/21 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.

Recepisce la Direttiva (UE) 2019/904, cosiddetta “Direttiva SUP” (Single Use Plastics), che, nell’ottica di riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, “mette al bando” gli oggetti usa e getta.

In particolare, la direttiva è volta a prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente della plastica e a promuovere una transizione verso un’economia circolare introducendo un insieme di misure specifiche, compreso un divieto a livello europeo sui prodotti in plastica monouso ogniqualvolta siano disponibili alternative. Essa, incentrata sul principio “chi inquina paga”, prevede una riduzione quantitativa ambiziosa e duratura del consumo di questi prodotti entro il 2026.

Il D.Lgs. di recepimento conferma la definizione europea di plastica (che comprende anche i polimeri naturali modificati chimicamente), prevede azioni per i requisiti dei prodotti e di marcatura, misure sulla raccolta differenziata, e misure inerenti la responsabilità estesa del produttore.

 

In vigore dal 14/01/22. La normativa non si applicherà ai rivestimenti in plastica inferiori al 10% del peso totale, e il decreto esclude – infine – dalla messa al bando i prodotti in materiale biodegradabile e compostabile, realizzati secondo gli standard europei, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40%, e, dal 1° gennaio 2024, sopra almeno il 60%, in tutte quelle situazioni che rendano difficoltoso il ricorso ad alternative riutilizzabili.

 

AMBIENTE – Energia – Impianti termici                 

DGR (Regione Marche) n. 1305 del 03/11/21 – Art. 18, comma 6-bis della L.R. 20 aprile 2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici” – Approvazione criteri ed indirizzi per la corretta applicazione della L.R. 19/2015 in merito alle scadenze per l’esecuzione della manutenzione e del controllo dell’efficienza energetica sugli impianti termici nel periodo transitorio legato all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I responsabili d’impianto e i manutentori degli impianti termici che non abbiano rispettato le scadenze della legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 ricadenti nel periodo di stato di emergenza connesso al Covid 19 e che non siano già stati assoggettati a ispezione, possono regolarizzare la propria posizione eseguendo le operazioni di cui agli stessi articoli entro 150 giorni dalla data di adozione della presente Delibera, senza l’applicazione di sanzioni o dell’ispezione a pagamento.

 

AMBIENTE/SICUREZZA – Prevenzione Incendi                 

Circ. VVF Prot. n. 16700 del 08/11/21 – DM 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti.

Evidenzia gli aspetti salienti del DM 03/09/21, ribadendo le indicazioni per individuare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavoro. Per quelli a basso rischio di incendio, i criteri sono riportati nell’allegato I del Decreto in oggetto; per gli altri vige il D.M. del 03/08/15 (Codice di Prevenzione Incendi).

La Circolare esplicita, inoltre, che Il “Decreto Minicodice” conserva lo stesso linguaggio ed approccio del Codice di prevenzione incendi, pur recando numerose semplificazioni. Ad es., sebbene a monte di tutta la progettazione vi sia la valutazione del rischio di incendio, non vengono definiti i diversi profili di rischio avendo già individuato a priori il “basso rischio di incendio” e, di conseguenza, le misure antincendio da adottare, indicate nel paragrafo “Strategia antincendio”.

La valutazione del rischio deve essere effettuata in conformità ai criteri indicati nell’art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio di esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, “Protezione da atmosfere esplosive”, del D.Lgs. n. 81/08 (art. 2 del decreto). Al fine di graduare la valutazione del rischio d’incendio, ovvero l’analisi dello specifico luogo di lavoro per l’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, al paragrafo 3 dell’allegato del Decreto sono elencati gli elementi minimi che la stessa deve comprendere.

Le misure da adottare per l’attuazione della strategia antincendio sono in numero inferiore a quelle del Codice di prevenzione incendi e non legate ai livelli di prestazione, ma ad indicazioni adeguate al predefinito rischio di incendio basso.

 

Il DM 03/09/21 entrerà in vigore il 29/10/22.

 

SICUREZZA – Agenti Biologici                 

Legge n. 165 del 19/11/21 – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (c.d. Decreto Green Pass).

Ha introdotto la possibilità dei lavoratori di richiedere di consegnare al datore di lavoro la copia del proprio green pass, in modo da essere esonerati dai controlli, per tutta la durata della validità della relativa certificazione.

In virtù del dovere di correttezza, il lavoratore è tenuto a segnalare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della validità del certificato volontariamente consegnato.

Considerato che l’esonero dalle verifiche – conseguente alla consegna del green pass – risponde a esigenze di semplificazione e razionalizzazione dei controlli e che la richiesta di esenzione è definita in termini di facoltà (i lavoratori possono richiedere di consegnare), l’implementazione della consegna del green pass – a seguito di richiesta dei lavoratori – deve considerarsi comunque rimessa alla decisione del datore di lavoro, al quale, infatti, competono le scelte in ordine al sistema e alle modalità di controllo e, quindi, anche quelle in ordine all’attuazione delle relative semplificazioni.

 

DL n. 172 del 26/11/21 – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Rafforza le misure anti Covid con il super green pass.

In particolare, è esteso l’obbligo vaccinale anche ad insegnanti, esercito e forze dell’ordine (confermato per il personale sanitario e quello delle strutture di assistenza per anziani, con estensione alla terza dose), mentre le attività ricreative (ristoranti, cinema, stadi, teatri, musei, ecc.) saranno accessibili solo a chi è in possesso del cosiddetto “super green pass”, ovvero a chi è vaccinato o guarito, a partire dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio. Tra le misure, inoltre, figura la riduzione della durata del certificato verde, che scende da 12 a 9 mesi.

Sarà disposto, infine, un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.

 

In vigore dal 27/11/21.

Non rientrano nell’ambito di applicazione del Green Pass “rafforzato” gli accessi ai luoghi di lavoro (salvo, ovviamente, i casi in cui sia previsto l’obbligo vaccinale), quelli ai mezzi di trasporto ed alle strutture alberghiere (comprese le attività di ristorazione riservate in esclusiva alla clientela alloggiante) nonchè i servizi di mensa e catering continuativo su base contrattuale.

Nelle mense aziendali non sarà necessario il Super Green Pass. Dunque un lavoratore non vaccinato potrà sottoporsi al solo tampone antigenico o molecolare per accedere alla propria postazione di lavoro e con la stessa certificazione pranzare in mensa.

 

 

 


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Le novità legislative del mese: Giugno 2021 (chiusura redazionale 07/07/21)

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

Com CE n. 216/01 del 07/06/21 – Comunicazione della Commissione – Orientamenti della Commissione sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

Fornisce le indicazioni della Commissione dell’UE circa l’interpretazione e l’attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, tra cui palloncini e aste, contenitori, tappi e coperchi per bevande, posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette), contenitori per alimenti, cannucce, salviette umidificate. Il documento contiene molte definizioni e uno schema riepilogativo che elenca i criteri per interpretare la definizione di contenitori di plastica monouso per alimenti e l’applicazione o meno della Direttiva.

     

DL n. 77 del 31/05/21 – Governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (cd. Decreto Semplificazioni)

Semplifica la realizzazione dei traguardi e obiettivi definiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il titolo I della Parte II, riporta una serie di misure in materia di transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico. Le misure ambientali oggetto di modifica riguardano principalmente i seguenti ambiti:

– Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sia statale che regionale,

– Provvedimento Unico Ambientale

– Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale

– Interpello Ambientale

– Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

– riconversione dei siti industriali e bonifiche

– economia circolare e i rifiuti.

In merito a quest’ultimo punto, introduce una serie di modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 tra cui segnaliamo, per rilevanza, la sostituzione dell’attestazione di avvenuto smaltimento per i rifiuti conferiti a un impianto autorizzato per D13, D14 e D15, con un’attestazione di avvio a recupero o smaltimento. Infine sostituisce l’allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/2006 recante l’elenco europeo dei rifiuti (EER), che non era allineato alla nomenclatura UE.

        

Delib. n. 4 del 03/06/21 – Criteri e modalità di iscrizione semplificata al registro di cui all’articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n. 120

Al registro, istituito presso l’Albo nazionale gestori ambientali, le aziende italiane ed estere possono iscriversi, in modalità semplificata, ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero. Il registro è articolato in classi, dalla classe a) alla classe f), in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati.

La deliberazione riporta i requisiti e la procedura d’iscrizione al registro, che è rinnovata ogni 5 anni. L’iscrizione avviene d’ufficio per le imprese iscritte all’Albo con procedura ordinaria e per le imprese iscritte alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti) limitatamente al solo esercizio del trasporto transfrontaliero.

L’art. 3 indica le tipologie di rifiuti che possono essere raccolti e trasportati.

 

In vigore dal 01/09/21.

        

SICUREZZA – Agenti Chimici                 

DM del 18/05/21 – Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute del 18 maggio 2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione

Al fine di aggiornarne il contenuto in conformità con le disposizioni contenute nella direttiva n. 2019/1831/UE, l’art. 1 del decreto prevede la sostituzione dell’allegato XXXVIII al D.Lgs. n. 81/08, con il nuovo elenco riportante i valori limite di esposizione professionale, da usarsi nelle valutazioni del rischio chimico.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti termici (Regione Lombardia)                 

DD (Lombardia) n. 8224 del 16/06/21- Disposizioni operative per l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici civili, in attuazione della d.g.r. 3502 del 5 agosto 2020

Sono approvate le Disposizioni in attuazione della DGR 3502 del 5 agosto 2020, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Abroga le disposizioni approvate con DD n. 11785 del 23/12/15.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti industriali (Regione Lombardia)                 

DGR n. XI_4837 del 07/06/21 – Linea guida regionale per l’applicazione degli adempimenti previsti dall’art. 271 c. 7bis del D.Lgs. 152/06 ed ulteriori disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera delle sostanze pericolose

Forniscono indicazioni in merito agli adempimenti previsti dall’art. 271 c.7 bis del D.Lgs. n. 152/06 (limitazione emissioni di sostanze pericolose), anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 102/20 relativamente all’utilizzo nel ciclo produttivo di sostanze o miscele “classificate estremamente preoccupanti” quali ad es. cancerogeni e mutageni (H340, H350, H360). Indica anche modalità, contenuti e tempistiche per l’invio della relazione tecnica da presentarsi, in caso di impiego delle sostanze di cui sopra.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti industriali (Regione Piemonte)                 

Circ. Città Metropolitana Torino del giugno 2021 – AVVISO – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTANZE PERICOLOSE – PRIMA SCADENZA 28/08/2021

Indicazioni operative rivolte ai soggetti tenuti alla presentazione della relazione entro il 28 agosto 2021, a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 102/2020 alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, con allegato chiarimento del Ministero dell’ambiente.

Le sostanze classificate cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), quelle a tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (tra cui PCB e policlorodibenzodiossine) e quelle classificate come estremamente preoccupanti ai sensi del REACH devono essere sostituite nei cicli produttivi non appena tecnicamente ed economicamente possibile laddove siano emesse in atmosfera. Ogni 5 anni, a far data dal rilascio o dal rinnovo dell’autorizzazione, i gestori inviano all’Autorità Competente una relazione con la quale viene analizzata la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. L’Autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o rinnovo dell’autorizzazione.

Se invece queste sostanze vengono utilizzate in attività già autorizzate attraverso l’adesione ad autorizzazioni di carattere generale (AVG) i gestori saranno tenuti a presentare una nuova domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/06 entro il 28 agosto 2023.

 

Nel caso di stabilimenti o installazioni già in esercizio al 28 agosto 2020 (data di entrata in vigore del D.lgs. 102/2020), i gestori devono presentare all’Autorità Competente la relazione prevista entro il 28 agosto 2021, a cui seguirà la presentazione di una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025, oppure entro una data precedente eventualmente individuata alla luce della relazione ricevuta dal gestore.

L’adeguamento può essere inoltre previsto nelle domande di rinnovo o di modifica sostanziale antecedenti il 1° gennaio 2025 e il termine di adeguamento non può essere superiore a 4 anni.

Nel caso in cui, a seguito di variazione della classificazione di sostanze o miscele in uso, uno stabilimento o un’installazione ricadano in questi obblighi, il gestore dovrà presentare entro 3 anni dalla variazione una domanda di autorizzazione allegando alla stessa la relazione.


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Le novità legislative del mese: Dicembre 2020 (chiusura redazionale 08/01/21)

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SICUREZZA – Certificazioni di sistema                 

Standard ISO/PAS 45005:2020 – Gestione della salute e sicurezza sul lavoro — Linee guida generali per un lavoro sicuro durante la pandemia di COVID-19.

Il documento fornisce linee guida per le organizzazioni su come gestire i rischi derivanti dal COVID-19 per proteggere la salute, la sicurezza e il benessere legati al lavoro. E’ applicabile alle organizzazioni di tutte le dimensioni e settori, comprese quelle che: 

a) hanno funzionato durante tutta la pandemia;

b) stanno riprendendo o pianificando di riprendere le operazioni dopo la chiusura totale o parziale;

c) rioccupato i luoghi di lavoro che sono stati chiusi in tutto o in parte;

d) sono nuovi e hanno in programma di operare per la prima volta.

Le linee guida forniscono anche orientamenti relativi alla protezione dei lavoratori di ogni tipo (ad esempio lavoratori dipendenti dall’organizzazione, lavoratori di fornitori esterni, appaltatori, lavoratori autonomi, lavoratori interinali, lavoratori anziani, lavoratori disabili e soccorritori) e altre parti interessate pertinenti (ad esempio visitatori di un posto di lavoro, compresi membri del pubblico).

Viene inoltre sottolineato che la legislazione e le linee guida applicabili sono fornite dal governo e dalle autorità competenti.

 Lo standard è disponibile gratuitamente in formato di sola lettura al presente link https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:pas:45005:ed-1:v1:en

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

DL n. 183 del 31/12/20 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

Sospende fino al 31/12/21, il recepimento della Direttiva 2018/851/CE relativa al “Pacchetto economia circolare”, che prevede l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi secondo le norme tecniche UNI applicabili, per facilitare raccolta, riciclo, recupero e informare correttamente i consumatori sullo smaltimento. Restano fermi gli altri obblighi ex D.Lgs. 152/06, in particolare quello di indicare, ex decisione 97/129/CE, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, ai fini dell’identificazione e classificazione.

     

Reg. CE n. 2174 del 19/10/20 – Regolamento delegato (UE) 2020/2174 della Commissione del 19 ottobre 2020 che modifica gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti.

Aggiornate le regole sull’importazione e l’esportazione dei rifiuti, al fine di assoggettarne a controllo determinate tipologie. Tra le tipologie di rifiuti oggetto di modifiche: rifiuti di plastica, rifiuti domestici e residui dell’incenerimento di rifiuti domestici.

Per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti di plastica dall’Unione verso paesi terzi e le importazioni di rifiuti di plastica nell’Unione da paesi terzi, la modifica riguarda gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 per tenere conto delle modifiche apportate alla convenzione di Basilea e alla decisione OCSE.

Di conseguenza, le esportazioni dall’Unione e le importazioni nell’Unione di rifiuti di plastica, di cui alle voci AC300 e Y48 destinate a o provenienti da paesi terzi ai quali si applica la decisione OCSE, saranno soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. Conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006, sono vietate le esportazioni di rifiuti di plastica di cui alle voci A3210 e Y48 destinate a paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE.

In vigore dal 01/01/2021.

            

Delib. Ministero Ambiente n. 4 del 22/12/20 – Applicazione articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del D. Lgs. n. 152/06.

I soggetti iscritti per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi e per il trasporto in conto proprio possono continuare a trasportare i rifiuti divenuti urbani ex D.Lgs. 116/20 anche dopo il 01/01/21. Essi potranno continuare ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti “divenuti urbani in data successiva la 31/12/20” fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione.

In vigore dal 01/01/2021.

 

AMBIENTE e SICUREZZA – Agenti Chimici                 

Reg. CE n. 2096 del 15/12/20 – Regolamento (UE) 2020/2096 della Commissione del 15 dicembre 2020 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), i dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli inquinanti organici persistenti, determinate sostanze o miscele liquide, il nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici.

Aggiorna numerose voci dell’allegato XVII del Reach e stabilisce l’ordine dell’obbligo di applicazione delle diverse modifiche, per molte delle quali questo cadrà tra il 5 luglio ed il 1° ottobre 2021. Nel dettaglio, modifica le regole in materia di fabbricazione e immissione sul mercato delle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), dei dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745, degli inquinanti organici persistenti, di determinate sostanze o miscele liquide, del nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici.

Inoltre, la voce sulle sostanze CMR viene aggiornata alle più recenti classificazioni “CLP”, vengono abrogate le restrizioni per pentaclorofenolo, ossido di bis (pentabromofenile) e acido perfluoroottanoico (disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1021), cancellati i riferimenti all’etichettatura con la frase di rischio R65, e soppressi i riferimenti al numero CAS e al numero CE per il nonilfenolo.

 


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Le novità legislative del mese: Settembre 2020

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                  

D.Lgs. n. 116 del 03/09/20 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Apporta diverse novità:

– Modificate alcune definizioni (ad es. sono rifiuti speciali quelli prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, con superamento della casistica dei rifiuti diversi dai domestici).

– Chiarite alcune responsabilità, tra cui, per gli “end of waste”, si afferma che il primo utilizzatore provvede affinchè il materiale soddisfi la normativa delle sostanze chimiche e prodotti collegati.

– Per il conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati per D13, D14 e D15, la responsabilità dei produttori per il corretto smaltimento è ESCLUSA, se oltre alla quarta copia del FIR, si riceve un’attestazione di corretto smaltimento ai sensi del DPR 445/2000.

– Previsti decreti ministeriali per la riorganizzazione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e precompilazione automatica del MUD.

– Esonerati dall’obbligo di tenuta dei Registri di C/S i produttori di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti.

– Conservazione dei registri e dei FIR per tre anni (non più cinque).

– Esenzione FIR per trasporti in conto proprio di rifiuti non pericolosi fino a un massimo di 5 volte/anno e 30 Kg/giorno.

– Obbligo di etichettatura degli imballaggi, per facilitarne riutilizzo.

 

In vigore dal 26 settembre 2020.

Le condizioni da soddisfare in merito al deposito temporaneo restano invariate.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

D.Lgs. n. 121 del 03/09/20 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Stabilisce, con modifiche e integrazioni all’elenco dei rifiuti ammessi in discarica, il divieto di conferimento in discarica, a partire dal 2030, di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale (criteri ancora da stabilirsi con specifico decreto ministeriale).

In vigore dal 29 settembre 2020.

Modifica il D.Lgs. n 36 del 13/01/03 ed abroga il DM del 27/09/10 ad eccezione dei limiti previsti dalla tabella 5, nota lettera a), dell’articolo 6 che continuano ad applicarsi fino al 1° gennaio 2024.

 

SICUREZZA – Tutela particolari categorie

Circ. Min. n. 13 del 04/09/20 – Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”. Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”.

Chiarisce il concento di fragilità, che va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore, rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.

In riferimento all’età, chiarisce che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative: non è, infatti, rilevabile alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità; in tale contesto, la “maggiore fragilità” nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.

Ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, ai sensi dell’art. 5, c. 3 Legge n. 300/70, afferma che il datore di lavoro potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico.

Restano ancora differibili, previa valutazione del medico incaricato, anche in relazione all’andamento epidemiologico territoriale:

– la visita medica periodica (art. 41, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 81/08)

– la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/08.

 Suggerisce di tendere al ripristino delle visite mediche previste dal D.Lgs. n. 81/08, sempre a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, nonché tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

È opportuno che le visite mediche si svolgano in una infermeria aziendale o ambiente idoneo di metratura tale da consentire il necessario distanziamento fra il medico e il lavoratore/lavoratrice soggetto a visita, con sufficiente ricambio d’aria e che permetta un’adeguata igiene delle mani. In occasione delle visite mediche è inoltre opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina).

 


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