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Le novità legislative del mese: Settembre 2020

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                  

D.Lgs. n. 116 del 03/09/20 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Apporta diverse novità:

– Modificate alcune definizioni (ad es. sono rifiuti speciali quelli prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, con superamento della casistica dei rifiuti diversi dai domestici).

– Chiarite alcune responsabilità, tra cui, per gli “end of waste”, si afferma che il primo utilizzatore provvede affinchè il materiale soddisfi la normativa delle sostanze chimiche e prodotti collegati.

– Per il conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati per D13, D14 e D15, la responsabilità dei produttori per il corretto smaltimento è ESCLUSA, se oltre alla quarta copia del FIR, si riceve un’attestazione di corretto smaltimento ai sensi del DPR 445/2000.

– Previsti decreti ministeriali per la riorganizzazione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e precompilazione automatica del MUD.

– Esonerati dall’obbligo di tenuta dei Registri di C/S i produttori di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti.

– Conservazione dei registri e dei FIR per tre anni (non più cinque).

– Esenzione FIR per trasporti in conto proprio di rifiuti non pericolosi fino a un massimo di 5 volte/anno e 30 Kg/giorno.

– Obbligo di etichettatura degli imballaggi, per facilitarne riutilizzo.

 

In vigore dal 26 settembre 2020.

Le condizioni da soddisfare in merito al deposito temporaneo restano invariate.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

D.Lgs. n. 121 del 03/09/20 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Stabilisce, con modifiche e integrazioni all’elenco dei rifiuti ammessi in discarica, il divieto di conferimento in discarica, a partire dal 2030, di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale (criteri ancora da stabilirsi con specifico decreto ministeriale).

In vigore dal 29 settembre 2020.

Modifica il D.Lgs. n 36 del 13/01/03 ed abroga il DM del 27/09/10 ad eccezione dei limiti previsti dalla tabella 5, nota lettera a), dell’articolo 6 che continuano ad applicarsi fino al 1° gennaio 2024.

 

SICUREZZA – Tutela particolari categorie

Circ. Min. n. 13 del 04/09/20 – Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”. Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”.

Chiarisce il concento di fragilità, che va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore, rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico.

In riferimento all’età, chiarisce che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative: non è, infatti, rilevabile alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità; in tale contesto, la “maggiore fragilità” nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.

Ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore o della lavoratrice, ai sensi dell’art. 5, c. 3 Legge n. 300/70, afferma che il datore di lavoro potrà inviare il lavoratore o la lavoratrice a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico.

Restano ancora differibili, previa valutazione del medico incaricato, anche in relazione all’andamento epidemiologico territoriale:

– la visita medica periodica (art. 41, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 81/08)

– la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/08.

 Suggerisce di tendere al ripristino delle visite mediche previste dal D.Lgs. n. 81/08, sempre a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, nonché tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

È opportuno che le visite mediche si svolgano in una infermeria aziendale o ambiente idoneo di metratura tale da consentire il necessario distanziamento fra il medico e il lavoratore/lavoratrice soggetto a visita, con sufficiente ricambio d’aria e che permetta un’adeguata igiene delle mani. In occasione delle visite mediche è inoltre opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina).

 


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Le novità legislative del mese: Luglio 2020

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AMBIENTE – Energia

D.Lgs. n. 73 del 14/07/20 – Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica

Tra le principali novità del decreto, segnaliamo:

  • l’eliminazione dell’esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetici;
  • l’introduzione di sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse;
  • la possibilità, in alternativa all’attuazione degli interventi di efficienza individuati nella diagnosi, di adottare un Sistema di Gestione dell’Energia conforme alla norma ISO 50001;
  • l’emanazione, entro il 31/12/21 e successivamente ogni 2 anni, fino al 2030, di Bandi Pubblici per il finanziamento dell’implementazione di Sistemi di Gestione dell’Energia conformi alla norma ISO 50001 nelle piccole e medie imprese.

In vigore dal 29/07/20.

 

SICUREZZA – Cancerogeni

D.Lgs. n. 44 del 01/06/20 – Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Modifica l’art. 242 del D.Lgs. n. 81/08, prevedendo che “Il medico competente fornisca ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnali la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.” Inoltre sono sostituiti l’allegato XLII Elenco di Sostanze, Miscele e Processi e l’allegato XLIII Valori limite di esposizione professionali (es. 0,1 mg/m3 VLE per la silice cristallina respirabile, riconosciuta ufficialmente cancerogeno e ridotto a 2 mg/m3 quello delle polveri di legno duro).

 

SICUREZZA – Agenti Biologici

Dir CE n. 739 del 03/06/20 – Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020 che modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione.

Inserisce il virus SARS-CoV-2, che ha causato la pandemia di Covid‐19, nell’elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell’uomo; modifica l’allegato III della direttiva 2000/54/CE – contenente l’elenco dei virus cui possono essere esposti i lavoratori durante il lavoro e dai quali vanno, quindi, tutelati – classificando il “coronavirus 2 della sindrome respiratoria acuta grave” nella fascia di rischio 3. Gli Stati membri dovranno adeguarsi alla direttiva entro il 24 ottobre 2020.

 

SICUREZZA – Formazione

DPCM 11/06/20 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’art. 1, comma 1, lettera q) esclude dalla sospensione delle attività didattiche i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Gli indirizzi operativi per le attività di formazione professionale sono contenuti nell’Allegato 9 dello stesso DPCM.

 

SICUREZZA – Agenti Chimici

Aggiornamento 25/06/20 dell’ECHA relativo alla Candidate List – Lista di sostanze candidate ad essere incluse nell’Allegato XIV di REACH delle sostanze soggette alla procedura di autorizzazione. Aggiunte tre sostanze tossiche per la riproduzione (Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)tine, 2-methylimidazole e 1-vinylimidazole) e un disgregatore endocrino (Butyl 4-hydroxybenzoate).

La sostanza che altera il sistema endocrino viene utilizzata nei prodotti di consumo, come i cosmetici. Le altre tre sono utilizzate nei processi industriali per produrre rispettivamente polimeri, prodotti di rivestimento e materie plastiche. L’elenco delle sostanze presenti nella candidate list raggiunge ora il numero di 209 SVHC. Lista aggiornata reperibile all’indirizzo internet: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table.

 

AMBIENTE – Rifiuti e Imballaggi

Legge n. 77 del 17/07/20 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Abroga l’articolo 113-bis del DL n.18/2020 che prevedeva una estensione di alcuni limiti previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti, in particolare tale deposito, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, veniva esteso fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non poteva avere durata superiore a diciotto mesi. Il deposito temporaneo torna dunque alla precedente previsione di legge descritta all’articolo 183, lettera bb) del D.Lgs. n.152/2006 e smi.

 

SICUREZZA – Organizzazione della sicurezza

UNI/PdR 87:2020 – Servizio prevenzione e protezione – Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008.

La Norma fornisce elementi utili a tutti i soggetti coinvolti nella gestione della salute e sicurezza per espletare al meglio la loro funzione: nella prima parte individuano le aree di intervento, le attività tipiche e i compiti relativi al SPP, nella seconda organizzano tali attività in un approccio strutturato per processi che consente un’efficace sistematizzazione secondo la logica Plan-Do-Check-Act.

 

Varie

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

 


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