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Le novità legislative del mese: Gennaio 2022

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SICUREZZA – Agenti chimici                 

Aggiornamento 17/01/22 dell’ECHA relativo alla Candidate List

Aggiunte quattro sostanze alla candidate list:
♦ 6,6′-di-tert-butyl-2,2′-methylenedi-p-cresol
♦ tris(2-methoxyethoxy)vinylsilane
♦ 1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one
♦ S-(tricyclo(5.2.1.02,6)deca-3-en-8(or 9)-yl O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) O-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate

Una delle quattro sostanze è utilizzata nei cosmetici ed è stata aggiunta all’elenco dei candidati in quanto ha proprietà di distruzione degli ormoni nell’uomo. Due sono usati, ad esempio, nelle gomme, nei lubrificanti e nei sigillanti, e sono stati inclusi perché influiscono negativamente sulla fertilità. Il quarto è utilizzato nei lubrificanti e nei grassi ed è stato aggiunto in quanto persistente, bioaccumulabile e tossico, quindi dannoso per l’ambiente.

SICUREZZA – Agenti Biologici                 

DL n. 1 del 07/01/22 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

Introduce (fra l’altro) l’obbligo di vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 per i lavoratori ultracinquantenni.
In vigore dal 14/02/22.

AMBIENTE – AIA-AUA                

DGR (Lombardia) n. XI/5774 del 21/12/21 – Messa a regime delle nuove modalità di inoltro delle modulistiche digitali in materia di Autorizzazione unica ambientale (AUA)

Entro il 1/3/22 saranno istituite apposite piattaforme presso i SUAP per la presentazione on-line di istanze per voltura AUA e modifica non sostanziale AUA.

 


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Le novità legislative del mese: Dicembre 2021 (chiusura redazionale 07/01/22)

Dalla nostra banca dati EasyLexHSE

 

SICUREZZA – Testo Unico Sicurezza                 

Circ. INL n. 4 del 09/12/21 – Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 – decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito i presupposti per l’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, ai sensi dell’art. 13 del DL n. 146 del 21/10/21, in caso di violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro espressamente elencate nell’Allegato 1 dello stesso provvedimento. Si evidenziano, tra le altre, le precisazioni concernenti:

– la mancata formazione e addestramento, che dà luogo al provvedimento di sospensione nelle sole ipotesi, espressamente indicate, in cui la normativa in vigore prevede sia la formazione specifica che l’addestramento dei lavoratori (es. uso DPI III categoria, Movimentazione Manuale dei Carichi, utilizzo attrezzature di lavoro ex Accordo Stato Regioni del 22/02/12, sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);

– l’omessa vigilanza circa la rimozione/modifica di DPI o di dispositivi di segnalazione/controllo, che dà luogo al provvedimento di sospensione in base alla sola circostanza che il dispositivo sia stato rimosso o modificato, senza la necessità di accertare a quale soggetto la violazione sia addebitabile.

Si sottolinea, inoltre, la precisazione secondo la quale tutte le fattispecie di violazione indicate nella circolare danno luogo, oltre al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, anche a quello di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/94.

 

Legge n. 215 del 17/12/21 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Apporta ulteriori modifiche al Testo Unico in materia di preposti e formazione. Tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, all’articolo 18 c.1, ha introdotto l’obbligo (lett.b-bis) di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’art. 19. Ha inoltre introdotto nell’art. 26 il seguente comma 8-bis: “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

Per quanto riguarda gli obblighi della figura del preposto le modifiche sono:

  • Al comma 1 lettera a dell’art. 19 (obblighi dei preposti) è stata sostituita con: “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
  • Viene inoltre aggiunta la lettera f-bis: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
  • Infine ha modificato le disposizioni su formazione ed addestramento di preposto, dirigenti e datori di lavoro. Sostituito il comma 7 dell’art. 37 con: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.

Introdotto nell’art. 37 il comma 7-ter: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

 

In vigore dal 21/12/21.

Entro giugno 2022, è previsto un nuovo Accordo Stato Regioni che andrà a rivedere e riorganizzare la formazione con queste aggiunte:

– formazione obbligatoria per il datore di lavoro;

– verifica dell’efficacia della formazione durante il lavoro;

– aggiornamento formazione preposti ogni 2 anni e divieto di utilizzo della FAD per i preposti sia corso iniziale che aggiornamento.

 

SICUREZZA – Agenti Biologici                 

DL n. 221 del 24/12/21 – Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19

Proroga lo stato di emergenza nazionale fino al 31/03/22. Inoltre:

– La durata delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 3), a decorrere dal 1º Febbraio 2022, viene ridotta da 9 a 6 mesi.

– I dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono obbligatori anche all’aperto ed anche nella c.d. “zona bianca”.

– Gli artt. 5 e 6 del D.L. 172/2021 precisano che l’obbligo di Green Pass Rafforzato per i servizi di ristorazione non si applica alle mense e al catering continuativo su base contrattuale (quindi, non si applica alle mense aziendali). Per l’accesso a tali servizi è infatti sufficiente il c.d. Green Pass Base, rilasciato a seguito della effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

– Proroga al 31/03/22 l’attuale disciplina del lavoro agile c.d. emergenziale, ai sensi della quale il datore di lavoro può fare ricorso al lavoro agile anche in assenza dell’accordo individuale richiesto dalla normativa generale di riferimento.

 

In vigore dal 25/12/21.

 

DL n. 229 del 30/12/21 – Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

Stabilisce che le persone che rientrano nelle seguenti categorie:

– hanno completato il ciclo vaccinale da non più di 120 giorni;

– sono guariti dall’infezione COVID da non più di 120 giorni;

– hanno ricevuto la dose di richiamo (booster) da non più di 120 giorni.

in caso di contatto stretto con un positivo, non dovranno più rispettare le vecchie regole sulla quarantena “precauzionale” ma potranno uscire, indossando mascherine FFP2, se in assenza di sintoni.

Qualora compaiano sintomi dovranno effettuare immediatamente un test rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-CoV-2, ripetendolo, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il caso positivo.

 

In vigore dal 31/12/21.

 

Circ. Min. n. 60136 del 30/12/21 – Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron

Specifica quali comportamenti tenere, in caso di contatto stretto con un positivo, definendo nel dettaglio come gestire le quarantene e i periodi di autocontrollo secondo le nuove regole.

Prevede che,  nel caso di “contatti stretti” con un positivo:

– per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (ad esempio, che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

– per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

– per i soggetti asintomatici che:

     – abbiano ricevuto la dose booster

     – abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti,

     – siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid19.

 

AMBIENTE – Rifiuti e Imballaggi                 

DL n. 228 del 30/12/21 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. “Milleproroghe”)

All’Art. 11. Proroga di termini in materia di transizione ecologica, si trova la proroga relativa a Etichettatura imballaggi (30.06.22).

 

 


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