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Le novità legislative del mese: Luglio 2023 (chiusura redazionale 09.08.23)

Dalla nostra banca dati EasyLexHSE

 

SICUREZZA – Attrezzature di lavoro – macchine – impianti

Rettifica (com.) del 04/07/23 – Rettifica del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio

Sarà applicabile dal 20 gennaio 2027 (anziché 14 gennaio) il regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE e la direttiva 73/361/CEE.

Sulla Gazzetta n. L169 dello scorso 4 luglio è comparsa, infatti, una rettifica del nuovo “Regolamento macchine” da parte dell’Ue.

Il differimento dei termini non riguarda solo il calendario di efficacia dell’intero regolamento ma l’applicazione anche di specifiche disposizioni elencate nell’art. 54 del documento.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Gas serra e ozono lesivi

Dec. CE n. 1575/2023 del 27/07/23 – Decisione (UE) 2023/1575 della Commissione del 27 luglio 2023 relativa al quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2024 nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE

Stabilisce in 1 386 051 745 l’ammontare per il 2024 delle quote che rientrano nel sistema di scambio delle emissioni (ETS) dei gas a effetto serra nell’Unione Europea (di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE).

 

AMBIENTE E SICUREZZA – Sostanze pericolose

Reg. CE n. 1542/2023 del 12/07/23 – Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE

Stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per consentire l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all’interno dell’Unione. Fornisce, inoltre, requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione; impone obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie. Indica, infine, i requisiti per gli appalti pubblici verdi, riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie.

Il Capo IX istituisce, per tutte le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici, la loro registrazione in formato elettronico («passaporto della batteria»), come mezzo di scambio di informazioni e di tracciabilità dei dispositivi, dalla loro origine al loro trattamento, riciclaggio e recupero.

 

Si applica dal 18/02/24 a tutte le categorie di batterie (portatili, per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione – batterie per autoveicoli, per mezzi di trasporto leggeri, per veicoli elettrici, industriali), indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall’uso o dalla finalità delle stesse. Si applica anche a batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti.

L’obbligo di possesso del “passaporto” decorre dal 18/02/27.

 

Reg. UE n. 1464/2023 del 14/07/23 – Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione del 14 luglio 2023 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide

Apporta modifiche ai limiti di emissione previsti per la formaldeide, già richiamati nel Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). La Commissione UE ha ritenuto appropriati e affrontabili per l’industria a livello Europeo nuovi limiti nell’aria in ambienti chiusi e all’interno dei veicoli stradali di 0,062 mg/m3 per gli articoli a base di legno e i mobili e il valore limite di 0,080 mg/m3 per tutti gli altri articoli

Il Regolamento inoltre dispone:

– divieto di immissione sul mercato di mobili e articoli a base di legno che non rispettano il limite di formaldeide di 0,062 mg/m3 dal 26 agosto 2026;

– divieto di immissione sul mercato per tutti gli altri articoli che rilasciano formaldeide di 0,080 mg/m3 con decorrenza 6 agosto 2027.

Tali nuovi limiti modificano dunque il contenuto dell’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ma NON si applicano:

– agli articoli destinati esclusivamente all’uso all’aperto in condizioni prevedibili;

– agli articoli da costruzione utilizzati esclusivamente al di fuori dell’involucro edilizio e della barriera al vapore e che non emettono formaldeide nell’aria degli ambienti chiusi;

– agli articoli destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale, a meno che la formaldeide da essi rilasciata non comporti l’esposizione del pubblico in condizioni d’uso prevedibili;

– agli articoli destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004.

 

SICUREZZA – Movimentazione Manuale dei Carichi

Determinazione del Dirigente (Lazio) n. G09729 del 14/07/23 – Piano Regionale della Prevenzione 2020/2025 approvato con DGR 970 del 21/12/2021-Programma predefinito PP8 “Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell’apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro”. Approvazione dei Vademecum: “La prevenzione del rischio dell’apparato muscolo scheletrico”, “La prevenzione del rischio stress lavoro correlato”

E’ approvato il Vademecum “La prevenzione del rischio dell’apparato muscolo scheletrico”, che è allegato alla Determinazione stessa. Rivolto a Datori di Lavoro, RSPP/ASPP, Medici Competenti, RLS/RLST, Consulenti, allo scopo di fornire gli elementi fondamentali per la corretta gestione del rischio per patologie dell’apparato muscolo-scheletrico, può essere considerato uno strumento a supporto di valutazioni e analisi, la cui validità è formalmente riconosciuta da enti di controllo competenti.

 

SICUREZZA – Stress lavoro correlato

Determinazione del Dirigente (Lazio) n. G09729 del 14/07/23 – Piano Regionale della Prevenzione 2020/2025 approvato con DGR 970 del 21/12/2021-Programma predefinito PP8 “Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell’apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro”. Approvazione dei Vademecum: “La prevenzione del rischio dell’apparato muscolo scheletrico”, “La prevenzione del rischio stress lavoro correlato”

E’ approvato il Vademecum “La prevenzione del rischio stress lavoro correlato”, che è allegato alla Determinazione stessa. Rivolto a Datori di Lavoro, RSPP/ASPP, Medici Competenti, RLS/RLST, Consulenti, allo scopo di fornire gli elementi fondamentali per la corretta gestione del rischio per patologie dell’apparato muscolo-scheletrico, può essere considerato uno strumento a supporto di valutazioni e analisi, la cui validità è formalmente riconosciuta da enti di controllo competenti.

 

AMBIENTE – Certificazioni di sistema

Dec. UE n. 1533/2023 del 24/07/23 – Decisione di esecuzione (UE) 2023/1533 della Commissione del 24 luglio 2023 sul riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Ecoprofit come conformi ai corrispondenti requisiti del sistema di ecogestione e audit (EMAS), a norma dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Sancisce l’equivalenza tra le parti del sistema Ecoprofit (Ecological Project for Integrated Environmental Protection) e i requisiti del regolamento (CE) n. 1221/2009 («requisiti EMAS»), formalizzata nel dettaglio (punto norma per punto norma) in una matrice allegata alla decisione.

 

AMBIENTE – VIA – VAS – IPPC

Delib. Giunta Reg. (Piemonte) n. 26-7197 del 12/07/23 – D.Lgs. 152/2006 – Valutazione Ambientale Strategica (VAS): disposizioni operative per l’espressione del parere motivato regionale, per la dichiarazione di sintesi e per la partecipazione della Regione Piemonte ai procedimenti di VAS in qualità di soggetto consultato

Sono approvate le disposizioni operative per le quali, tra l’altro:

– il parere motivato, per i piani o programmi la cui autorità competente per la VAS è la Regione Piemonte e la struttura regionale competente per materia coincide con la struttura che predispone gli elaborati di piano o programma, è espresso con provvedimento dirigenziale della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate”

– per i piani o programmi diversi da quelli di cui al punto precedente, il parere motivato è espresso con provvedimento dirigenziale della struttura regionale competente per materia;

– per i PRGC e loro varianti per le quali la Regione è soggetto consultato, il contributo regionale è espresso dalla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate”

– per i programmi e i piani diversi da quelli di cui al precedente punto per i quali la Regione Piemonte è soggetto consultato, il contributo regionale è espresso dalla struttura regionale competente per materia, fatta salva l’espressione con deliberazione della Giunta regionale nel caso in cui il Piano o Programma, in base alle discipline di settore, preveda la successiva espressione da parte di detto organo nell’iter approvativo degli interventi o per la localizzazione degli stessi.

Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano anche per i procedimenti in corso.

 

LR (Piemonte) n. 13 del 19/07/23 – Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)

Stabilisce che le autorità competenti sono, rispettivamente: province e Città metropolitana di Torino per le AIA; la pubblica amministrazione che approva il piano o il programma per le VAS; i comuni, le province, la Città metropolitana di Torino e la Regione (secondo quanto definito nell’allegato A) per le VIA. Nei procedimenti di VIA e di VAS, per garantire la separazione tra autorità competente e autorità procedente, è previsto il ricorso ad articolazioni o organi interni della stessa amministrazione

Istituisce inoltre presso la Regione, l’organo tecnico regionale (OTR) costituito da un nucleo centrale che si integra, per tutte le funzioni previste, con le strutture regionali individuate in relazione alle diverse tipologie di opere, nonché alle componenti ambientali interessate. Il nucleo centrale riceve le istanze di avvio dei procedimenti ed è responsabile del coordinamento delle funzioni. L’OTR ha, tra l’altro, il compito di: gestire le procedure ai fini dell’espressione regionale nell’ambito delle procedure di VIA e di VAS di competenza statale; elaborare e sottoporre alla Giunta regionale, linee guida per le valutazioni ambientali e relative procedure, nonché per l’integrazione degli aspetti ambientali nella predisposizione di piani e programmi, con particolare attenzione alla sperimentazione di metodologie e tecniche in materia ambientale.

Gli Allegati definiscono, rispettivamente: progetti sottoposti alla VIA e autorità competenti (Allegato A); progetti sottoposti a verifica di VIA e autorità competenti (Allegato B); oneri istruttori per VIA e VAS (Allegato C).

Le autorità competenti ricevono supporto tecnico dall’’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA).

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – AUA – AIA

Comunicato del 10/07/23 – Approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal “Coordinamento Emissioni”

Il documento esprime gli orientamenti di tutte le autorità centrali e locali competenti in relazione alle emissioni odorigene di impianti e attività. L’attuazione di tali orientamenti è demandata alle autorità regionali e alle autorità competenti ma il documento può in tutti i casi costituire

un riferimento utilizzabile negli ambiti di discrezionalità tecnico/amministrativa dei processi istruttori e decisionali che le autorità devono oggi realizzare in materia

I principi su cui si basa il documento sono:

– l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e, conseguentemente, l’AUA sono legittimate, in caso di impianti e attività aventi potenziale impatto odorigeno, a regolamentare le emissioni odorigene,

– le domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e le domande di AUA per gli stabilimenti in cui sono presenti impianti/attività aventi potenziale impatto odorigeno devono pertanto contenere una descrizione e valutazione delle emissioni odorigene e delle misure previste al riguardo.

Il documento, tra le altre cose, identifica gli impianti/attività aventi un potenziale impatto odorigeno.

 

SICUREZZA – Sicurezza e igiene generale

Legge n. 84 del 08/06/23 – Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

L’atto formale di ratifica, a distanza di 42 anni dalla promulgazione, della Convenzione internazionale sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, non introduce nuovi adempimenti: i principi della Convenzione del 1981 e dei successivi atti emanati dallo ILO (International Labour Organisation) sono rispecchiati nel Testo Unico della Sicurezza (decreto legislativo 81/2008) perno giuridico in Italia del «sistema nazionale di salute e sicurezza sul lavoro».

 

SICUREZZA – Luoghi di lavoro

Vademecum del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature

Fornisce le indicazioni per la gestione dei lavoratori esposti (in ambienti indoor e outdoor) alle elevate temperature nel periodo estivo, comprensiva del rimando alle indicazioni dell’Inps per la gestione della CIG ordinaria con causale “eventi meteo – temperature elevate”. Il vademecum colleziona le analisi sui rischi lavorativi effettuate dagli enti preposti, correlate con le disposizioni normative vigenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Al suo interno si individuano i settori di attività coinvolti (es. industria dei metalli) e le misure da adottare.

 

La sanificazione nel post pandemia. La standardizzazione dei processi. Sensibilizzare le aziende ai processi di pulizia e sanificazione come prassi standard di prevenzione dagli infortuni e dalle malattie sul lavoro

Il documento è stato sviluppato con lo scopo di riconoscere la sanificazione quale elemento di primaria importanza non solo in relazione all’emergenza pandemica da SARS CoV-2, ma come “prassi standard” di prevenzione della diffusione delle malattie infettive sul lavoro. Vuole rappresentare una guida sulle attività di sanificazione e si rivolge sia ai datori di lavoro che intendono effettuare le attività di sanificazione internamente sia alle imprese di pulizia a cui viene esternalizzato il servizio.

Sulla base delle indicazioni contenute, il datore di lavoro potrà redigere un piano di lavoro, attribuire compiti e responsabilità, definire la frequenza delle attività di pulizia, disinfezione e sanificazione, operare la valutazione dei rischi in base anche alla specificità di ogni ambiente e delle strumentazioni utilizzate.

 

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