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Le novità legislative del mese: Febbraio 2021 (chiusura redazionale 03/03/21)

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

DPCM del 23/12/20 – Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021.

Pubblicato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2021 e le relative istruzioni.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 2 bis, della L. 25 gennaio 1994, n. 70, il MUD 2021 dovrà essere presentato 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. quindi la consueta data di presentazione del 30 aprile slitterà al 16 giugno 2021.

               

DM n. 188 del 22/09/20 – Recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone (End of waste Carta).

Il regolamento, composto di sette articoli e tre allegati, stabilisce i criteri specifici in osservanza dei quali i rifiuti di carta e cartone, all’esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del Codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).

La carta e cartone recuperati, nel rispetto dei requisiti di qualità stabiliti dall’Allegato I, potranno, poi, essere utilizzati – così come disposto dall’Allegato II del provvedimento – «nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima».

 

Circ. n. 3 del 11/02/21 – Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020. Proroga stato di emergenza.

Aggiornato il periodo di validità delle iscrizioni all’Albo gestori ambientali: quelle in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021.

Precisa, inoltre, che ai fini del legittimo esercizio dell’attività, l’impresa deve comunque rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, comunicare eventuali variazioni dell’iscrizione, e prestare, nei casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 luglio 2021.

 

SICUREZZA – Cancerogeni                

DM del 11/02/21 – Recepimento della direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 nonché la direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che modificano la direttiva (CE) 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Sono aggiornati gli Allegati al D.Lgs. n. 81/08:

– XLII – Elenco di sostanze, preparati e processi (aggiunti i “Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore – voce 7” e i “Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel – voce 8”)

– XLIII – Valori limite di esposizione professionale (inserito il VLE per le “Emissioni di gas di scarico dei motori diesel” e l’esposizione “CUTE” per le miscele di IPA e gli oli minerali esausti).

 

Dal 10 febbraio 2021 le comunicazioni relative ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica (ved. nota INAIL prot. n.0000275 del 01/02/21 e disponibile sul sito www.inail.it).

 

SICUREZZA – Agenti chimici                

Aggiornamento 19/01/21 dell’ECHA relativo alla Candidate List – Lista di sostanze candidate ad essere incluse nell’Allegato XIV di REACH delle sostanze soggette alla procedura di autorizzazione.

Aggiunte due sostanze tossiche per la riproduzione:

– Bis (2- (2-methoxyethoxy) ethyl) ether

– Dioctyltin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis (coco acyloxy) derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis (fatty acyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant carbon number of the fatty acyloxy moiety.

Le due sostanze sono utilizzate in prodotti come inchiostri o toner e per produrre plastica e pneumatici in gomma. L’elenco delle sostanze presenti nella candidate list raggiunge ora il numero di 211 SVHC.

 

Lista aggiornata reperibile all’indirizzo internet: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table.

 

SICUREZZA – Agenti biologici                

DPCM del 02/03/21 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Tra gli aspetti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, conferma i protocolli riportati nei seguenti allegati:

– Allegato 12 – Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali.

 – Allegato 13 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri.

– Allegato 14 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica.

 


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Classificazione rifiuti: le Linee guida del Servizio Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA)

Il SNPA ha diffuso la Delibera 61/2019: “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti”, approvata nell’ultima riunione del Consiglio il 27/11/19.

L’obiettivo delle Linee Guida è quello di omogenizzare e uniformare la procedura di classificazione dei rifiuti sul territorio nazionale, ponendosi come strumento di orientamento sia per le autorità pubbliche che per le imprese ai fini del rilascio delle autorizzazioni.

Le Linee Guida si suddividono in quattro capitoli:

  1. Inquadramento normativo, nel quale vengono riportati i principali riferimenti normativi e linee guida tecniche, descrizione dei criteri di valutazione delle varie caratteristiche di pericolo e della procedura di attribuzione del codice dell’elenco europeo ai sensi della normativa comunitaria;
  1. Definizione di uno schema procedurale per fasi, ai fini dell’attribuzione del codice e per la valutazione della pericolosità del rifiuto; 
  1. Descrizione dell’elenco europeo dei rifiuti ed esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti;
  1. Criteri metodologici per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e dei POPs (definizioni e limiti previsti dalla normativa, analisi delle procedure di verifica delle singole caratteristiche di pericolo e definizione di approcci metodologici, schema decisionale per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo)

 

Scarica la Delibera e le Linee Guida:

https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2019/12/1_Delibera-SNPA-61_2019.pdf

 

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Le novità legislative del mese: Novembre 2019

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AMBIENTE – RIFIUTI E IMBALLAGGI

Legge n. 128 del 02/11/19 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

Contiene, all’interno dell’articolo 14 bis, un’importante disposizione finalizzata a superare la situazione di stallo creatasi dopo una sentenza del Consiglio di Stato che ha, di fatto, comportato il blocco del rilascio di nuove autorizzazioni per attività di recupero e riciclo dei rifiuti (c.d. End of waste). Ripristina, infatti, la possibilità di rilascio, da parte delle autorità locali competenti, di autorizzazioni “caso per caso”, sulla base dei nuovi criteri europei, prevedendo il controllo a campione delle nuove autorizzazioni rilasciate o rinnovate da parte di ISPRA o delle ARPA competenti delegate. Rimane ferma la possibilità che criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto siano stabiliti da provvedimenti comunitari o nazionali ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, nel qual caso i titolari delle autorizzazioni in essere interessate dovranno chiederne l’aggiornamento entro 180 gg pena la sospensione dell’attività.

 

Dir. CE n. 904 del 12/06/19 – Riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

Gli obiettivi della direttiva sono prevenire e ridurre l’incidenza dei prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare quello acquatico, e sulla salute umana, e di promuovere un’economia circolare che privilegi prodotti e materiali innovativi e sostenibili, con l’intento primario di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Gli Stati dell’UE devono:

– adottare misure necessarie alla riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso elencati in parte A dell’allegato (tazze per bevande,  tappi e coperchi, contenitori per alimenti destinati sia al consumo sul posto, sia all’asporto, compresi i contenitori per alimenti fast food)

– vietare, dal 03/07/21, l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati in parte B dell’allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile (bastoncini cotonati, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette, piatti, cannucce, agitatori per bevande, aste per palloncini, contenitori per alimenti e bevande in PS espanso e relativi tappi e coperchi, tazze per bevande in PS espanso e relativi tappi e coperchi

– provvedere che, a partire dal 03/07/24 i prodotti di plastica monouso elencati in parte C dell’allegato (es. bottiglie per bevande), i cui tappi e coperchi sono di plastica, possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso

– garantire che, dal 03/07/24 le bottiglie per bevande, di plastica monouso, con una capacità fino a tre litri, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»):

      – contengano almeno il 25 % di plastica riciclata a partire dal 2025

      – contengano almeno il 30 % di plastica riciclata a partire dal 2030

– adottare misure volte a incentivare i consumatori ad adottare un comportamento responsabile, per ridurre la dispersione di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati in parte G dell’allegato (es. contenitori per alimenti destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto generalmente consumati direttamente dal recipiente compresi i contenitori per alimenti fast food).

 

Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2021.

 


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Le novità legislative del mese: Ottobre 2019

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AMBIENTE – RIFIUTI E IMBALLAGGI

Circ. Regione Lombardia del 23/09/19 – Indicazioni alle Autorità competenti per una uniforme applicazione delle norme relative alla “cessazione della qualifica del rifiuto” in seguito all’entrata in vigore della l. n. 55/2019

La Regione Lombardia sottolinea che permangono in vigore (ed in attesa di un pronunciamento da parte del Governo) le autorizzazioni “End of waste” in essere (prima del 18/06/19), mentre i procedimenti relativi a nuove autorizzazioni o a rinnovi di autorizzazioni vigenti dovranno essere valutati sulla base del nuovo testo dell’art. 184-ter, non potendosi autorizzare cessazioni di qualifica del rifiuto non previste da regolamenti comunitari o da decreti e norme nazionali.

Precisa, inoltre, che le indicazioni fornite restano valide fino ad eventuale diversa posizione espressa dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

 La Legge n. 55/2019, articolo 1, comma 19, disciplina come le autorizzazioni debbano essere rilasciate dalle autorità competenti, senza nulla dire esplicitamente riguardo alle autorizzazioni già in vigore prima del 18/06/2019 (data di entrata in vigore della l. n. 55/2019) sulla base dell’allora vigente art. 184-ter del D.Lgs 152/06 e dei criteri stabiliti dalla direttiva 2008/98/UE.

 

AMBIENTE – EMISSIONI IN ATMOSFERA

D.D. Regione Piemonte n. 445 del 12/09/19 – D.Lgs. 3 aprile 20016, n. 152. Modalità di adesione alle autorizzazioni di carattere generale vigenti e adeguamento delle relative disposizioni regionali, in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183

La Regione Piemonte ha emanato una serie di disposizioni che adeguano il quadro normativo regionale in materia di Autorizzazioni di carattere generale delle emissioni in atmosfera (AVG, ex art. 272, c.2, del D.Lgs. 152/2006) allo stato dell’arte nazionale in materia.

Si tratta di una serie di interventi, in alcuni casi a valere su tutte le AVG ed in altri di carattere puntuale, finalizzati a dare piena attuazione alle novità introdotte dal D.Lgs. 183/2017 (ad es. impianti termici e di climatizzazione).

 


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Le novità legislative del mese: Agosto – Settembre 2019

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AMBIENTE – AIA

DM n. 95 del 15/04/19 – Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Fornisce indicazioni in merito alle modalità con cui deve essere effettuata la descrizione dello stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee (Relazione di riferimento) nell’ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA).

Tra le principali novità è previsto che le misurazioni analitiche necessarie alla caratterizzazione dello stato del suolo e delle acque sotterranee non devono essere anteriori ai 24 mesi a decorrere dalla presentazione della relazione di riferimento.

 


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Le novità legislative del mese: Maggio – Giugno 2019

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AMBIENTE – IPPC – VIA – AZIENDE INSALUBRI

DM n. 104 del 15/04/19 – Regolamento modalità redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06

Unitamente alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale deve essere presentata la relazione di riferimento relativa:

  1. a) agli impianti elencati nell’Allegato XII, alla parte seconda, del D.Lgs. n. 152/06, punti 1, 3, 4 e 5 (es. raffinerie, acciaierie di prima fusione di ghisa e acciaio, impianti chimici);
  2. b) agli impianti di cui al punto 2 dell’Allegato XII, alla parte seconda, D.Lgs. n. 152/06 (centrali termiche e impianti di combustione termica con potenza termica di 300 MW), ove tali impianti siano alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale;
  3. c) alle installazioni per le quali è verificata la sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

Nei tre allegati al decreto vengono indicati:

  • la procedura per l’individuazione di sostanze pericolose pertinenti
  • i contenuti minimi della relazione di riferimento
  • i criteri per l’acquisizione di informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza si sostanze pericolose pertinenti.

SICUREZZA – VERIFICA ATTREZZATURE

Circ. INAIL n. 12 del 13/05/19 – Servizi telematici di certificazione e verifica: CIVA

Dal 27/05/19 l’Inail mette a disposizione dell’utenza l’applicativo CIVA che consente la gestione informatizzata dei seguenti servizi di certificazione e verifica:

– la denuncia di impianti di messa a terra;

– la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;

– la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;

– il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;

– le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;

– la messa in servizio e l’immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;

– la messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;

– l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;

– le prime verifiche periodiche.

 

Dal 27/05/19 i servizi di certificazione e verifica dovranno essere richiesti esclusivamente utilizzando il servizio telematico.

Con una successiva circolare esplicativa saranno presi in considerazione gli ulteriori servizi di certificazione e verifica appartenenti al gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento. Fino al completamento dei servizi online, le prestazioni relative a questi servizi dovranno essere richieste utilizzando la modulistica presente sul portale con invio tramite posta elettronica certificata (Pec).

 


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