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Cambiamenti nei termini dello Standard ISO 45001, causa emergenza COVID-19

IAF (International Accreditation Forum) associazione mondiale degli organismi di accreditamento, a seguito dell’emergenza COVID-19, ha attuato alcuni cambiamenti riguardo lo Standard ISO 45001:2018:

  • modificato il termine del periodo di migrazione alla norma ISO45001:2018, posticipandolo al 30 settembre 2021 (non più il 31 marzo 2021)
  • specificato che l’audit per la migrazione da OHSAS18001:2007 ad ISO 45001:2018 può essere fatto con modalità da remoto

 

In conseguenza della decisione di IAF, ACCREDIA ha modificato la data oltre la quale è obbligatorio svolgere gli audit secondo la norma UNI ISO 45001:2018 posticipandola di sei mesi. Nuova data: 30 settembre 2020

Anche se i termini per l’adeguamento alla nuova norma ISO 45001 sono stati posticipati, si consiglia a tutte le aziende ed organizzazioni certificate secondo la norma OHSAS18001:2007 di attivarsi per completare l’iter di migrazione alla norma ISO45001:2018 il prima possibile, al fine di poter godere dei vantaggi di riduzione dei costi di certificazione correlati sia all’azzeramento delle spese di viaggio, dovuti alla possibilità di condurre l’audit in modalità da remoto, fino a quando ci sarà una situazione di emergenza correlata al COVID-19, che alla possibilità di ottimizzare il processo di verifica se è effettuato l’audit di transizione in concomitanza con quello programmato del ciclo di certificazione.

ASATECNO S.r.l. è a disposizione per eventuali chiarimenti e assistenza in merito all’applicazione di tali disposizioni.

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Emergenza COVID-19: NUOVO PROTOCOLLO CONDIVISO 24-4-2020

E’ stato pubblicato il nuovo “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” aggiornato al 24 aprile 2020; il documento contiene le misure che le imprese dovranno applicare in occasione della riapertura prevista per il 4 maggio 2020.

Qui sotto è disponibile il testo del provvedimento con le novità, rispetto alla prima edizione del 14 marzo, evidenziate per una più agevole lettura .

ASATECNO S.r.l. è a disposizione per eventuali chiarimenti e assistenza in merito all’applicazione di tali disposizioni.

Protocollo Condiviso aggiornato al 24-4-2020

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Emergenza COVID-19: PROROGHE/DEROGHE IN MATERIA AMBIENTALE.

Si riportano, di seguito, le principali proroghe / deroghe in materia ambientale, suddivise in tabelle per ambito di applicazione (nazionale, regionale e città metropolitana).

– Emergenza COVID-19 –

TABELLA DI SINTESI DELLE PRINCIPALI PROROGHE/DEROGHE  IN MATERIA AMBIENTALE

(aggiornamento al 07 aprile 2020) 

Oggetto Scadenza Origine Note
Nazionali (*)
Certificati, attestati, permessi, concessioni e autorizzazioni e qualunque altro atto abilitativo comunque denominato in scadenza tra il 31/01 ed il 15/04 2020 – Proroga di validità 15/04/2020 DL 17/3/2020, n. 18, art. 103
Procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati successivamente a tale data – Mancato computo del periodo tra il 23/02 e il 15/04/2020 in merito a termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi 15/04/2020 DL 17/3/2020, n. 18, art. 103
Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD 2020) 30/06/2020 DL 17/3/2020, n. 1, art. 113
PILE E ACCUMULATORI – Presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli, obblighi previsti dal D.Lgs. 188/2008; 30/06/2020 DL 17/3/2020, n. 18, art. 113
RAEE – Presentazione al Centro di Coordinamento, da parte degli impianti di trattamento, della comunicazione contenente i dati relativi ai RAEE trattati nell’anno precedente (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 49/2014) 30/06/2020 DL 17/3/2020, n. 18, art.113
ALBO GESTORI AMBIENTALI

Versamento del diritto annuale di iscrizione (art. 24, comma 4, del Decreto 3 giugno 2014, n. 120).

30/06/2020 DL 17/3/2020, n. 18, art. 113

(*) Rimane, al momento, confermata la scadenza della dichiarazione PRTR fissata al 30 aprile 2020.

 

 

Regione Piemonte
Autorizzazione delle emissioni in via generale (AVG, art. 272) – Proroga degli autocontrolli aventi termine di effettuazione successivo al 10/03/2020 30/06/2020 D.D. Regione Piemonte A16 109 del 25/03/2020 Riguarda anche le AVG contenute nelle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA).
Autorizzazione delle emissioni in via generale (AVG, art. 272) – Presentazione dei Modelli di registrazione e Piano di gestione dei solventi. 30/06/2020 D.D. Regione Piemonte A16 109 del 25/03/2020 Riguarda anche le AVG contenute nelle AUA.
Rifiuti – Precisato che I dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività economiche produttive, per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti nel rifiuto indifferenziato. Nota 1.60.40 del 23/03/2020 dell’Assessore all’Ambiente della

Regione Piemonte

 

Città metropolitana di Torino
Autorizzazione delle emissioni in atmosfera in via ordinaria (art. 269 D.Lgs. 152/2006) – Autocontrolli aventi termine di effettuazione successivo al 10/03/2020 e ricadenti nel periodo di emergenza sanitaria 30/06/2020 D.D. Città metropolitana di

Torino 1089 del

31/03/2020

Senza obbligo di comunicazione alla CMTo.

Restano fermi gli obblighi di preavviso e di comunicazione dei risultati degli autocontrolli.

Riguarda anche le Autorizzazioni ordinarie contenute nelle AUA.

Autorizzazione delle emissioni in atmosfera in via ordinaria (art. 269) – Altri eventuali adempimenti di carattere documentale aventi termine di effettuazione successivo al 10 marzo 2020 e ricadenti nel periodo di emergenza sanitaria. D.D. Città metropolitana di

Torino 1089 del

31/03/2020

Facoltà del gestore richiederne proroga, tramite PEC indirizzata alla Città metropolitana di Torino.

Riguarda anche le Autorizzazioni ordinarie contenute nelle AUA.

Autorizzazione delle emissioni in atmosfera in via ordinaria (art. 269) – Eventuali Interventi di adeguamento previsti in autorizzazione. D.D. Città metropolitana di

Torino 1089 del

31/03/2020

Riguarda anche le Autorizzazioni ordinarie contenute nelle AUA.

Facoltà del gestore richiederne proroga, tramite PEC indirizzata alla Città metropolitana di Torino, a condizione che il termine di adeguamento non sia legato a norme nazionali o comunitarie e che la proroga non comporti rischi di impatti negativi sull’ambiente.

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Presentazione del Report Ambientale. 30/06/2020 Lettera della Città metropolitana di Torino   indirizzata ai gestori delle installazioni AIA In caso il riesame dell’AIA sia programmato tra agosto e a settembre, il Report Ambientale può essere presentato contestualmente alla domanda di riesame;
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Attività di autocontrollo delle emissioni in atmosfera o dello scarico che ricadono nel periodo di emergenza sanitaria. 31/12/2020 Lettera della Città metropolitana di Torino   indirizzata ai gestori delle installazioni AIA Resta ferma la necessità di preavviso
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Altri eventuali adempimenti di carattere documentale previsti dall’autorizzazione integrata ambientale. Lettera della Città metropolitana di Torino   indirizzata ai gestori delle installazioni AIA Facoltà del gestore richiederne proroga.
Autorizzazione Integrata Ambientale

(AIA) – Eventuali interventi di adeguamento previsti in autorizzazione.

Lettera della Città metropolitana di Torino   indirizzata ai gestori delle installazioni AIA Facoltà del gestore richiederne proroga se non legati a scadenze dettate da norme di legge e se la realizzazione di tali interventi non comporta rischi di impatti negativi sull’ambiente
ASATECNO S.r.l. è a disposizione per eventuali chiarimenti e assistenza in merito.

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Le novità legislative del mese: Marzo 2020

Dalla nostra banca dati EasyLexHSE

 

AMBIENTE e SICUREZZA – Agenti Chimici

DM 17/01/20 – Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/UE, 2019/173/UE, 2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II)

Modifica dell’allegato III del D.Lgs. n. 27 del 04/03/14 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le disposizioni prevedono l’introduzione di deroghe al divieto, come ad esempio per il cadmio, e delle deroghe all’uso del piombo in alcuni prodotti.

In vigore dal 01/03/2020.

 

SICUREZZA – Sicurezza e igiene personale

Protocollo 14/03/20 – Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Stipulato tra sindacati e imprese ha come obiettivi la tutela della salute e della sicurezza delle persone che lavorano all’interno delle aziende e quello di garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. A tal fine vengono fornite indicazioni operative dirette a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 negli ambienti di lavoro non sanitari. La prosecuzione delle attività produttive può essere garantita solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione e le aziende dovranno intervenire in tal senso per la messa in sicurezza del luogo di lavoro. In sintesi, vanno favoriti gli orari di ingresso e uscita scaglionati, va disposta la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o in cui si può operare in smart working. Quanto alle riunioni, se non si può ricorrere ai collegamenti a distanza, la partecipazione va ridotta al minimo, rispettando la distanza tra i dipendenti e garantendo un’adeguata aerazione dei locali.

Richiamato il D.P.C.M. 11 marzo 2020, il protocollo si articola in 13 punti:

1-INFORMAZIONE

2-MODALITÀ’ DI INGRESSO IN AZIENDA

3-MODALITÀ’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

7-GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI,DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

 

SICUREZZA – D.P.I.

DL n. 18 del 17/03/20 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 c.d. “Cura Italia”

Utilizzo DPI: Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Fino al termine dello stato di emergenza, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

DL n. 18 del 17/03/20 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 c.d. “Cura Italia”

Proroga al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

– Presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

– Presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli.

– Versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

 

AMBIENTE – A.I.A.

DD (Lombardia) n. 3430 del 17/03/20 – Misure temporanee e urgenti inerenti taluni adempimenti previsti in materia di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/06

In considerazione delle misure urgenti adottate a livello nazionale per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID – 19 nel territorio di Regione Lombardia, sono state approvate le seguenti misure temporanee volte a semplificare taluni adempimenti in capo ai Gestori delle installazioni A.I.A:

– differimento al 31 ottobre 2020 del termine per adempiere alla comunicazione, mediante ’inserimento nell’applicativo «AIDA», dei dati sui controlli alle emissioni eseguiti secondo le prescrizioni delle A.I.A. nel corso dell’anno solare 2019;

– sospensione sino al 31 ottobre 2020 dell’obbligo di compilazione dell’applicativo di Regione Lombardia ‘Modulistica IPPC on line’ in occasione della presentazione di istanze per il rilascio, riesame o modifica delle A.I.A.;

– sospensione fino al 30 aprile 2020 (salvo ulteriori disposizioni nazionali o regionali di carattere emergenziale) degli adempimenti sui controlli delle emissioni previsti dai Piani di monitoraggio delle A.I.A. con particolare riferimento a quelli effettuati mediante ricorso a personale di società specializzate esterne.

 

AMBIENTE e SICUREZZA – Prevenzione Incendi

DM del 10/03/20 – Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

Nuove disposizioni tecniche di prevenzione incendi riguardanti gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi. Tali disposizioni si applicano alla progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti suddetti.

Prevede che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi, “laddove è prescritto l’utilizzo di fluidi frigorigeni non infiammabili o non infiammabili e non tossici, è ammesso anche l’impiego di fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 «Refrigerants – designations and safety classification» o norma equivalente, fermo restando la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti a regola dell’arte”.

La documentazione relativa alla dichiarazione di conformità di tali impianti dovrà essere comprensiva del manuale d’uso e manutenzione. Quest’ultimo deve essere redatto in lingua italiana a cura dell’impresa di installazione dell’impianto di climatizzazione e condizionamento, in accordo alle previsioni delle norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati e contiene il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.

In vigore 90 giorni dopo la data di pubblicazione  nella Gazzetta ufficiale.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

Nota (Piemonte) classificazione n. 1.60.40 – Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 3/2020 per la gestione dei rifiuti urbani in relazione all’emergenza. Indicazioni regionali sui DPI utilizzati all’interno delle attività economiche produttive

La Regione Piemonte, a partire dalle considerazioni contenute nel rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) “COVID-19 n. 3/2020” e, in considerazione della grave situazione di emergenza in essere, ha ritenuto necessario precisare che anche i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) utilizzati all’interno di attività economiche produttive, per la tutela da COVID-19, quali mascherine e guanti, devono essere assimilati agli urbani ed in particolare devono essere conferiti nel rifiuto indifferenziato al fine della raccolta da parte del soggetto gestore del servizio rifiuti.

 


 

Si ricordano, infine, le seguenti proroghe, a seguito dell’emergenza COVID-19:

  • L’INPS con il Messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020 ha chiarito che i DURC (documenti di regolarità contributiva) con termine compreso tra 31 gennaio e 15 aprile conservano validità fino al 15 giugno 2020.
  • Il rinnovo delle certificazioni gas serra FGas delle imprese e delle persone fisiche, in scadenza tra il 31/1/2020 e 15/4/2020, è prorogato fino al 15 giugno 2020 (Ministero dell’Ambiente circolare del 23/3/2020).
  • Proroga al 15 aprile 2020 per la rendicontazione dei risparmi di energia normalizzati conseguiti rispetto all’anno precedente (comunicazione prevista dall’art. 7 comma 8 del D.Lgs. 102/2014 con scadenza ordinaria annuale al 31 marzo)



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Coronavirus: tutte le misure di prevenzione e protezione in un utile opuscolo pieghevole

Da qualche giorno è stato diffuso dal Ministero della Salute questo utile opuscolo pieghevole, realizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore della Sanità; si tratta di un documento chiaro e di facile comprensione, che sintetizza tutti gli accorgimenti da adottare, in azienda come nel privato, per prevenire e mitigare il rischio di contrarre il Covid-19. Ovviamente, a queste misure di carattere generico ed ubiquitario, ciascuna Azienda sta affiancando ulteriori accorgimenti idonei a declinare le disposizioni nazionali secondo la propria organizzazione e struttura.

Ecco il link per scaricare l’opuscolo: http://www.asatecno.it/wp-content/uploads/2020/03/PIEGHEVOLE-CORONAVIRUS.pdf

In questo momento così critico per l’industria e l’economia tutta, ASATECNO S.r.l. fornisce supporto gratuito ai propri Clienti per delineare le misure più opportune a fronteggiare l’emergenza.

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Patologie connesse alla movimentazione manuale dei carichi: il nemico del terzo millennio.

Nel settore industriale si riducono gli infortuni connessi all’uso delle macchine e attrezzature di lavoro ma aumentano le malattie professionali; eppure in molte aziende è ancora assente una corretta valutazione del rischio.

È certamente intuibile da chiunque che dopo 30 anni di “Direttiva Macchine” (a partire dalla primissima Dir. 89/392/CEE), e complice il progressivo avanzamento dell’età pensionabile, il risultato sia di ritrovarci oggi con una popolazione lavorativa mediamente più anziana che interagisce con macchinari intrinsecamente più sicuri.

Le conseguenze sono ovvie: nel comparto industria si riducono gli infortuni per ore lavorate ed aumentano le denunce di malattia professionale. In altre parole i lavoratori, anziché infortunarsi, invecchiano ed hanno una maggior probabilità di sviluppare una patologia connessa al lavoro.

Patologie che, a differenza dell’infortunio che è immediatamente riscontrabile, intervengono mediante un meccanismo di lento accumulo nel tempo.

Dal Rapporto INAIL pubblicato a gennaio 2020 (https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-dati-inail-2020-gennaio.pdf) si apprende che le denunce di malattia professionale protocollate nel 2019 sono state 61.310; ben 1.725 in più rispetto allo stesso periodo del 2018 (+2,9%).

Le patologie denunciate sono aumentate solo nella gestione Industria e servizi, da 47.424 a 49.378 (+4,1%), mentre sono diminuite in Agricoltura, da 11.491 a 11.294 (-1,7%), e nel Conto Stato, da 670 a 638 (-4,8%).

Nella gestione industria e servizi è concentrato l’80,6% delle patologie denunciate nel 2019, seguita dall’Agricoltura (18,6%) e dal conto Stato (1,0%).

In ottica di genere, le denunce di malattia professionale sono state 648 in più per le lavoratrici, da 16.006 a 16.654, (+4,0%), e 1.077 in più per i lavoratori, da 43.579 a 44.656 (+2,5%); oltre un quarto dei casi è denunciato dalle donne.

In crescita sia le denunce dei lavoratori italiani (il 93% del totale), che sono passate da 55.659 a 56.993 (+2,4%), sia quelle dei comunitari, da 1.246 a 1.452 (+16,5%), ed extracomunitari, da 2.680 a 2.865 (+6,9%).

Ma quali sono le malattie professionali più ricorrenti?

Guarda caso si tratta delle patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo (38.492 casi); seguono quelle del sistema nervoso (6.678, con una prevalenza della sindrome del tunnel carpale) e infine dell’orecchio (4.311). Queste malattie rappresentano quasi il 90% del totale dei casi denunciati all’Inail.

Risulta pertanto curioso come ciò nonostante, nel mondo produttivo continui a destare enorme attenzione il rischio di sviluppare un’ipoacusia, quando i dati smentiscono tale priorità: le denunce di malattia professionale a carico del distretto rachide/spalla/braccio/mano superano di oltre 10 volte quelle presentate per danni all’udito.

Eppure oggigiorno è difficile entrare in un’industria produttiva e non trovare una valutazione di esposizione al rumore, e spesso gli otoprotettori a disposizione dei lavoratori; per contro, invece, la valutazione dei rischi connessi con la movimentazione manuale dei carichi è molto molto datata, gravemente incompleta o, peggio, addirittura assente.

È quindi evidente che l’impresa attenta a tutelare in primis la salute dei lavoratori ed in secondo luogo gli interessi dell’Azienda, debba necessariamente procedere alla valutazione preventiva di questi rischi; valutazione che può essere condotta secondo le metodiche standardizzate delle norme ISO 11228-1-2-3 suggerite dal D.Lgs. 81/2008.

Approfondiamo insieme queste tematiche durante il corso di formazione organizzato da SKILLAB ed in partenza il 12/3/2020, valido anche per i crediti formativi di RSPP, ASPP e formatori. Il corso si pone l’obiettivo di fornire concretamente ai partecipanti le competenze e gli strumenti necessari a condurre efficacemente la valutazione.

https://www.skillab.it/corso/sa/notizia/1048/05-la-valutazione-dei-rischi-da-sovraccarico/

Paolo Settimelli
ASATECNO S.r.l.

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Le novità legislative del mese: Gennaio 2020

Dalla nostra banca dati EasyLexHSE

AMBIENTE e SICUREZZA – Agenti Chimici

Reg. CE n. 11 del 29/10/19 – Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguardale informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria

Introduce l’identificatore unico di formula (UFI) sull’etichetta della miscela pericolosa o sul suo imballaggio (nelle immediate vicinanze dell’etichetta). L’obiettivo è di consentirne un’interpretazione più semplificata, migliorare la coerenza interna e attenuare determinate conseguenze indesiderate emerse solo successivamente all’adozione del Regolamento 2017/542 che ha modificato il CLP, inserendo l’aggiunta di fornire informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria.

In vigore dal 01/01/2020.

 

AMBIENTE e SICUREZZA – Agenti Chimici

Aggiornamento del 16/01/20 dell’ECHA relativo alla Candidate List – Lista di sostanze candidate ad essere incluse nell’Allegato XIV di REACH delle sostanze soggette alla procedura di autorizzazione

L’ECHA ha aggiunto, a partire dal 16 gennaio 2020, quattro nuove sostanze alla Candidate List, ossia:

– tre nuove sostanze a causa della loro tossicità per la riproduzione (Diisohexyl phthalate CAS 71850-09-4 e 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS 71868-10-5, 2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morpholinobutyro-phenone CAS 119313-12-1 utilizzate nella produzione di polimeri),

– una quarta sostanza a causa della combinazione di altre proprietà problematiche e per i probabili e gravi effetti sulla salute umana e sull’ambiente (Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) e suoi sali – usato come catalizzatore, additivo o reagente nella fabbricazione di polimeri e in sintesi chimiche, oltre che come ritardante di fiamma in policarbonato per attrezzature elettroniche)

L’elenco delle sostanze presenti nella candidate list, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 10, del regolamento REACH, raggiunge quindi il numero di 205 SVHC.

 

Lista aggiornata reperibile all’indirizzo internet: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table.

 

L’inserimento nella Candidate List comporta che:

– ogni fornitore europeo di articoli contenenti una o più delle sostanze riportate nella lista al di sopra della concentrazione dello 0,1 % deve comunicare ai clienti europei a valle della propria catena di fornitura almeno il nome ed il numero CAS della sostanza o delle sostanze in questione

– le imprese europee produttrici o importatrici di articoli che contengono tali sostanze sono soggette all’obbligo

di notifica ad ECHA entro 6 mesi dall’inclusione in Candidate List  se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

– la sostanza SVHC è contenuta in concentrazione superiore allo 0,1 %,

– la sostanza SVHC è contenuta in quantitativi complessivamente superiori ad 1 t/anno per produttore o importatore.

 

SICUREZZA – Agenti Biologici

LR (Lombardia) n. 33 del 30/12/09 – Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

Per contrastare la diffusione della legionella nelle torri di raffreddamento delle imprese, la Regione Lombardia ha avviato una mappatura delle torri di raffreddamento, ambiti in cui il batterio può proliferare. I proprietari degli impianti di raffreddamento devono pertanto comunicare i dati delle torri di raffreddamento-condensatori evaporativi, così come previsto dall’art. 60 bis1 d, entro il 28 febbraio 2020 attraverso un nuovo servizio on line della Regione Lombardia.

L’obbligo riguarda la notifica degli impianti esistenti e ogni successiva nuova installazione, ogni modifica e ogni cessazione permanente (entro 90 giorni).

 

SICUREZZA – Valutazione dei rischi (generale)

DGR (Piemonte) n.6-887 del 30/12/19 – OPCM 3519/2006. Presa d’atto e approvazione dell’aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. del 21 maggio 2014, n. 65-7656.

La Regione Piemonte, acquisito il parere favorevole da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha approvato la nuova mappa di zonazione sismica del territorio. Tuttavia, fino all’aggiornamento delle procedure per la gestione e il controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, per la cui predisposizione la DGR ha fissato un periodo di 6 mesi, continueranno a valere le disposizioni vigenti, stabilite dalla D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656.

La proposta è così composta:

Allegato 1 – Mappa di pericolosità sismica del territorio regionale

Allegato 2 – Mappa di zonazione sismica del territorio della Regione Piemonte

Allegato 3 – Elenco dei Comuni sismici

 

La zona 3s adesso comprende 165 Comuni, di cui 86 nella Provincia di Torino, 75 nella Provincia di Cuneo, 4 nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola; la precedente zonizzazione comprendeva  in zona 3s 44 Comuni, di cui 2 in provincia di Cuneo, 40 in provincia di Torino e 2 in provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

La nuova classificazione sismica non avrà comunque effetti sulla progettazione delle costruzioni, per la quale valgono sempre le specifiche Norme tecniche già in uso.  

La classificazione sismica (zona sismica di appartenenza del comune) resta uno strumento utile per la gestione della pianificazione e per il controllo del territorio da parte degli enti preposti (Regione, Genio civile, ecc.). 

Si riporta una tabella identificativa del significato delle classificazioni a livello nazionale. Le Regioni possono  stabilire delle sottoclassi (es. 3s). Si ricorda infine che nelle zone sismiche è definita l’accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo rigido o pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni.

 

Zona
sismica
Fenomeni riscontrati Accelerazione con probabilità di superamento del 10% in 50 anni
1 Zona con pericolosità sismica alta.
Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti.
ag ≥ 0,25g
2 Zona con pericolosità sismica media, dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti. 0,15 ≤ ag < 0,25g
3 Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti. 0,05 ≤ ag < 0,15g
4 Zona con pericolosità sismica molto bassa.
E’ la zona meno pericolosa, dove le possibilità di danni sismici sono basse.
ag < 0,05g

 


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MUD 2020: confermato il modello 2019

Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica che il modello di dichiarazione ambientale, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24/12/2018, è confermato e dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 2019.

Rimangono, pertanto, immutati rispetto al 2019:

  • Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni:
    1. Comunicazione Rifiuti
    2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
    3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di
      imballaggio.
    4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
    5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
    6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
  • Informazioni da trasmettere.
  • Soggetti obbligati alla presentazione del MUD, che sono quelli definiti dall’art. 189 comma 3 del D.lgs. 152/2006 ovvero trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni.
  • Modalità per l’invio delle comunicazioni: in particolare le Comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veicoli fuori uso vanno inviate via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it; la comunicazione rifiuti semplificata va compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.it.

 

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Classificazione rifiuti: le Linee guida del Servizio Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA)

Il SNPA ha diffuso la Delibera 61/2019: “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti”, approvata nell’ultima riunione del Consiglio il 27/11/19.

L’obiettivo delle Linee Guida è quello di omogenizzare e uniformare la procedura di classificazione dei rifiuti sul territorio nazionale, ponendosi come strumento di orientamento sia per le autorità pubbliche che per le imprese ai fini del rilascio delle autorizzazioni.

Le Linee Guida si suddividono in quattro capitoli:

  1. Inquadramento normativo, nel quale vengono riportati i principali riferimenti normativi e linee guida tecniche, descrizione dei criteri di valutazione delle varie caratteristiche di pericolo e della procedura di attribuzione del codice dell’elenco europeo ai sensi della normativa comunitaria;
  1. Definizione di uno schema procedurale per fasi, ai fini dell’attribuzione del codice e per la valutazione della pericolosità del rifiuto; 
  1. Descrizione dell’elenco europeo dei rifiuti ed esempi di classificazione di alcune tipologie di rifiuti;
  1. Criteri metodologici per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo e dei POPs (definizioni e limiti previsti dalla normativa, analisi delle procedure di verifica delle singole caratteristiche di pericolo e definizione di approcci metodologici, schema decisionale per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo)

 

Scarica la Delibera e le Linee Guida:

https://www.snpambiente.it/wp-content/uploads/2019/12/1_Delibera-SNPA-61_2019.pdf

 

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“PROFILGLASS, esempio virtuoso di contrasto all’inquinamento”

E’ inutile negarlo, siamo un po’ orgogliosi. Orgogliosi di aver contribuito, con la nostra modesta opera, a realizzare il sistema di gestione ambientale che ha consentito a Profilglass S.p.A. di ottenere nel 2015 la certificazione ISO 14001.

Oggi Profiglass S.p.A. viene così etichettata con l’aggettivo “virtuoso” dai media, dalla Regione Marche e dal Ministero dell’Ambiente; i nostri sinceri complimenti allo staff HSE ed al Vertice Aziendale per questo prestigioso successo.

Qui il link all’articolo pubblicato sul Corriere Adriatico del 11/12/19.

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