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Le novità legislative del mese: Settembre 2021 (chiusura redazionale 10/10/21)

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AMBIENTE/SICUREZZA – Prevenzione Incendi                 

DM del 01/09/21 – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Introduce la figura del tecnico manutentore qualificato, in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali. La qualificazione verrà rilasciata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed avrà valenza nazionale. Il decreto contiene due allegati:

– Allegato I – Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio,

– Allegato II – Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri

sistemi di sicurezza antincendio.

I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso obbligatorio specificato nell’Allegato II e possono richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione (VVFF).

Oltre ai controlli periodici il Decreto individua anche degli obblighi di “sorveglianza”, che consistono in controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.

 

In vigore dal 25/09/22.

La sorveglianza potrà essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti sul luogo di lavoro dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

 

DM del 02/09/21 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio. E’ costituito da cinque allegati:

  1. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio.
  2. Gestione della sicurezza antincendio in emergenza.
  3. Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio; quest’ultimo sarà ogni cinque anni.
  4. Idoneità tecnica per addetti al servizio antincendio.
  5. Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.

La gestione dell’emergenza, così come il Piano di Emergenza, dovrà tenere conto della sicurezza durante le normali attività dell’azienda e in condizioni di emergenza reale. Il datore di lavoro non sarà obbligato a redigere il Piano di emergenza (pur dovendo adottare comunque misure organizzative e gestionali nell’eventualità di un incendio) in assenza di almeno una delle condizioni presenti nell’allegato II, ovvero:

– presenza di almeno 10 lavoratori;

– presenza di luoghi di lavoro aperti al pubblico e caratterizzati dalla presenza contemporanea di minimo 50 persone (lavoratori, pubblico, ecc.);

– presenza di luoghi di lavoro in allegato I al DPR n. 151 del 01/08/11, quindi soggetti a controllo da parte dei VV.F..

 

In vigore dal 04/09/22.

 

        

Circ. CNI n. 779/XIX del 09/09/21 – Emergenza epidemiologica COVID-19: aggiornamento sulla proroga delle scadenze in materia di sicurezza antincendio.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) aggiorna le proprie indicazioni circa le proroghe degli atti amministrativi in scadenza, con particolare riferimento alla disciplina della sicurezza antincendio, introdotte a seguito dell’approvazione del DL n. 105 del 23/07/21, con cui è stata ulteriormente prorogata al 31/12/21 la scadenza dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19.

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31/01/20 e il 31/12/21, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Sono comprese le scadenze dei quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio, la cui durata può essere differita a novanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza, quindi al 31/03/22.

Non potranno ovviamente beneficiare della proroga i quinquenni di riferimento con scadenza naturale successiva al 31/12/21.

 

SICUREZZA – Agenti Biologici                 

DL n. 127 del 21/09/21 – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Dal 15/10 e fino al 31/12/2021 rende obbligatorio il possesso del Green Pass in tutti i luoghi di lavoro pubblici, privati e negli uffici giudiziari. Destinatari dell’obbligo, ai fini dell’accesso, sono tutti i soggetti che svolgano a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni (compresi i rapporti di collaborazione, di tirocinio, ecc.). Sono esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale su base di idonea certificazione medica (ved. Circ. Ministero Salute n. 35309 del 04/08/21). Le verifiche sul rispetto dell’obbligo nel settore privato sono a carico dei datori di lavoro di ciascuna azienda, nonché, in caso di accesso di lavoratori “esterni”, anche dei datori di lavoro di questi ultimi. Ciascun datore di lavoro dovrà definire entro il 15/10/21 le modalità organizzative delle verifiche, con la possibilità di effettuarle anche a campione, ma comunque, prioritariamente, al momento dell’accesso al luogo di lavoro, ove ciò sia possibile. Le persone incaricate delle verifiche e dell’accertamento delle eventuali violazioni dovranno essere individuate con atto formale. Le verifiche devono essere effettuate esclusivamente tramite specifica applicazione mobile denominata “Verifica C19”, che consente, nel rispetto della Privacy, di controllare l’autenticità, validità e integrità del certificato e non anche la causale di rilascio. La mancata verifica, nonché la mancata predisposizione delle modalità organizzative di verifica entro il 15/10/21, sono sanzionate in via amministrativa, da 400 a 1.000 euro. Per il mancato possesso comunicato dal lavoratore o accertato prima dell’accesso al luogo di lavoro, è previsto che i lavoratori siano considerati assenti ingiustificati fino all’eventuale, successiva esibizione del Green Pass e comunque non oltre il 31/12/21, senza retribuzione ma senza conseguenze sul piano disciplinare e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per le imprese con meno di 15 dipendenti è prevista, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, la possibilità di sospendere il lavoratore per un periodo di durata pari a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque non superiore a 10 gg rinnovabili una sola volta, entro il 31/12/21. Per i lavoratori trovati privi di Green Pass all’interno del luogo di lavoro, è prevista la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. La norma non dispone espressamente, per questa casistica, che i lavoratori siano considerati assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione, ma precisa che, in aggiunta alla sanzione amministrativa, si applicano le conseguenze disciplinari “secondo i rispettivi ordinamenti di settore”.

 

In vigore dal 22/09/21.

Il possesso del Green Pass in tutti gli ambiti lavorativi non è da intendersi come alternativo alle misure di contenimento già previste dal Protocollo d’intesa Governo/Parti sociali del 6 aprile 2021, la cui validità rimane ferma fino ad eventuale, diversa disposizione normativa.

Conferma in 48 ore la validità del Green Pass rilasciato per esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, peraltro con la precisazione che sono ammessi a tal fine anche i test molecolari su campione salivare. Dal momento che il possesso del Green Pass è un obbligo di legge posto espressamente ed esclusivamente a carico del lavoratore, il relativo onere economico, a prezzi calmierati o meno, non può fondatamente essere accollato al datore di lavoro, sul quale incombe il diverso obbligo di verifica.

 

DL n. 139 del 08/10/21 – Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

Prevede una modifica relativa alla richiesta anticipata dei certificati verdi ai lavoratori. Prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le informazioni relative al possesso delle certificazioni verdi COVID-19 con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

Decisione CEE/CEEA/CECA n. 1752 del 01/10/21 – Modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 (c.d. “Direttiva SUP – Single Use Plastics”, che, nell’ottica di riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, “mette al bando” gli oggetti usa e getta).

Fissa le regole sul calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande. Ha ad oggetto i rifiuti di bottiglie monouso – ossia bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, ex parte F dell’Allegato della Direttiva SUP – indica le metodologie per: calcolare e comunicare la quantità di rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente (art. 1); determinare il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato (art. 2); calcolare il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti come rifiuti urbani indifferenziati o dispersi (art. 3); la raccolta e comunicazione dei dati (art. 4). Negli allegati, infine, sono previsti i formati con cui gli Stati dovranno comunicare i dati sui rifiuti in questione e le formule per il calcolo dei quantitativi raccolti.

 

DD (Lombardia) n. 12584 del 23/09/21 – Approvazione indicazioni relative all’applicazione dell’art. 184-ter a seguito delle modifiche apportate con d.l. n. 77/2021 e legge di conversione n. 108 del 28 luglio 2021.

La Regione Lombardia ha fornito le indicazioni sulle autorizzazioni End of Waste, nonché indicazioni sulle modalità di coinvolgimento di ARPA e di rilascio del parere, al fine di:

− assicurare standard elevati ed omogenei sul territorio di tutela dell’ambiente e della salute nell’applicazione dei criteri generali stabiliti dell’art. 184-ter del D.L.vo n. 152/2006;

− fornire supporto alle Autorità competenti e favorire la semplificazione dei procedimenti;

− dare un quadro di riferimento certo e comune agli operatori, al fine di favorire una gestione dei rifiuti maggiormente circolare con la piena applicazione della cessazione della qualifica di rifiuto.

In Allegato B è inoltre stato fornito il modello di dichiarazione di conformità per i prodotti derivanti dagli impianti di recupero che realizzano la cessazione della qualifica di rifiuto.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera                 

LR (Basilicata) n. 39 del 23/09/21 – Norme per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene.

Si applica:

– ai nuovi impianti/attività, a condizione che siano soggetti all’autorizzazione concernente le emissioni in atmosfera, all’autorizzazione alla Gestione dei Rifiuti ed alla valutazione d’impatto ambientale o alla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (screening);

– a tutti gli impianti/attività esistenti, nei casi di: modifiche o estensioni dei progetti relative ad impianti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, ove tali modifiche o estensioni comportino una variazione significativa del quadro emissivo odorigeno e ripetute segnalazioni di odori, non ascrivibili solamente ad imprevedibili episodi di malfunzionamento o di anomalie impiantistiche o gestionali;

– ad impianti/attività, qualora l’Autorità Competente ritenga necessario e urgente riesaminare l’autorizzazione a seguito di ripetute segnalazioni di odori.

 

In vigore dal 25/09/21.

 

 


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Le novità legislative del mese: Agosto 2021 (chiusura redazionale 08/09/21)

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

Legge n. 108 del 29/07/21 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

Abolita la Dichiarazione di avvenuto smaltimento: nessuna attestazione è più dovuta per il corretto smaltimento o per l’avvio allo smaltimento (o al recupero).

In vigore dal 31/07/21.

 

DM n. 47 del 09/08/21 – Approvazione delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”

Con l’approvazione da parte del MiTE, le nuove linee guida SNPA divengono vincolanti per i produttori dei rifiuti ai fini dell’attribuzione dei codici e della loro pericolosità, anche perché richiamate da un documento ufficiale (art.184, comma del TUA).

Sono contestualmente integrate dal paragrafo “3.5.9 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”.

Aggiornano e modificane le precedenti, pubblicate il 3 marzo 2020.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Mobility Manager                 

DM n. 209 del 04/08/21- Linee guida per la redazione e l’implementazione dei Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) – Decreto Interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021, art. 3 comma 5

Pubblicate dal Ministero della Transizione Ecologica come previsto dall’art. 3 comma 5 del DM n. 179/2021. Costituiscono il riferimento tecnico per imprese e P.A. ai fini dell’elaborazione dei PSCL che, ricordiamo, in fase di prima applicazione della nuova normativa dovranno essere adottati entro il 23 novembre 2021. Sono così articolate:

– Mobility management e PSCL – Contesto di riferimento

– Struttura del PSCL

– Parte informativa e di analisi del PSCL

– Parte progettuale del PSCL

– Adozione del PSCL

– Comunicazione del PSCL ai dipendenti

– Monitoraggio del PSCL

 

In allegato alle Linee guida sono inoltre riportati i seguenti contenuti:

– Indice tipo di un PSCL: contenuti minimi

– Scheda informativa su condizioni strutturali aziendali e offerta di trasporto

– Scheda informativa sugli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti

– Metodologia di valutazione dei benefici ambientali.

 

SICUREZZA – Testo Unico                 

Linee Guida “Agenti Fisici” – INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI FISICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 elaborate dal sottogruppo Tematico Agenti Fisici del Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro in collaborazione con INAIL ed ISS

Le indicazioni operative sono disponibili sul Portale Agenti Fisici sotto forma di “FAQ” consultabili on line nelle rispettive sezioni tematiche, come già realizzato per le FAQ su CEM, Radiazione Solare e Microclima e rispondono a numerosissime questioni interpretative relativamente al campo “agenti fisici”.

Le indicazioni sono raccolte in cinque capitoli monotematici:

– Parte 1: Titolo VIII Capo I,

– Parte 2: Radiazione Solare,

– Parte 3: Microclima,

– Parte 4: Rumore,

– Parte 5: Vibrazioni.

 

Aggiornano il precedente documento del 2014, del Coordinamento Interregionale – INAIL – ISS.

 


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Le novità legislative del mese: Luglio 2021 (chiusura redazionale 09/08/21)

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SICUREZZA – Agenti Chimici                 

Aggiornamento 08/07/21 dell’ECHA relativo alla Candidate List – Lista di sostanze candidate ad essere incluse nell’Allegato XIV di REACH delle sostanze soggette alla procedura di autorizzazione

Aggiunte otto sostanze chimiche:

– Phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP);

– orthoboric acid, sodium salt;

– Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP);

– glutaral;

– 4,4′-(1-methylpropylidene)bisphenol;

– 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers;

– 2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP); 2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative/3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA); 2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA);

– 1,4-dioxane.

Alcune delle sostanze appena aggiunte sono utilizzate nei prodotti di consumo, come cosmetici, articoli profumati, gomma e tessuti. Altre sono usate, ad esempio, come solventi, ritardanti di fiamma o nella fabbricazione di prodotti in materia plastica. La maggior parte di esse è stata aggiunta alla Candidate List a causa della loro pericolosità per le persone, in quanto sono tossiche per la riproduzione, cancerogeni, sensibilizzanti respiratori o interferenti endocrini.

L’elenco delle sostanze presenti nella candidate list raggiunge ora il numero di 219 SVHC.

Lista aggiornata reperibile all’indirizzo Internet: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table.

Si ricorda che le aziende devono rispettare i propri obblighi legali e garantire l’uso sicuro di queste sostanze chimiche. Devono inoltre notificare all’ECHA ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti se i loro prodotti contengono sostanze estremamente preoccupanti. Questa notifica viene inviata al database SCIP dell’ECHA e le informazioni verranno successivamente pubblicate sul sito web dell’Agenzia..

 

SICUREZZA – Agenti Biologici                 

DL n. 105 del 23/07/21 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

Proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale, per cui sono implicitamente prorogate a tale data anche tutti i provvedimenti che recitano “fino al termine dello stato di emergenza”, come ad es. lo smart working, la formazione a distanza in sincrono e la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 DL 34/2020. Regolamenta, inoltre, le modalità di utilizzo del Green Pass e dei nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni. Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

  1.  certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
  2. la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
  3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere a specifiche attività o ambiti a partire dal 6 agosto 2021; di interesse industriale i “Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso”, per cui si è in attesa di interpretazione in merito all’applicabilità alle mense aziendali. L’incidenza dei contagi resta in vigore, ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni, poiché i due parametri principali saranno il tasso di occupazione, per pazienti affetti da Covid-19, dei posti letto in area medica  e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva.

 

 


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Le novità legislative del mese: Giugno 2021 (chiusura redazionale 07/07/21)

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

Com CE n. 216/01 del 07/06/21 – Comunicazione della Commissione – Orientamenti della Commissione sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

Fornisce le indicazioni della Commissione dell’UE circa l’interpretazione e l’attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, tra cui palloncini e aste, contenitori, tappi e coperchi per bevande, posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette), contenitori per alimenti, cannucce, salviette umidificate. Il documento contiene molte definizioni e uno schema riepilogativo che elenca i criteri per interpretare la definizione di contenitori di plastica monouso per alimenti e l’applicazione o meno della Direttiva.

     

DL n. 77 del 31/05/21 – Governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (cd. Decreto Semplificazioni)

Semplifica la realizzazione dei traguardi e obiettivi definiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il titolo I della Parte II, riporta una serie di misure in materia di transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico. Le misure ambientali oggetto di modifica riguardano principalmente i seguenti ambiti:

– Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sia statale che regionale,

– Provvedimento Unico Ambientale

– Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale

– Interpello Ambientale

– Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

– riconversione dei siti industriali e bonifiche

– economia circolare e i rifiuti.

In merito a quest’ultimo punto, introduce una serie di modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 tra cui segnaliamo, per rilevanza, la sostituzione dell’attestazione di avvenuto smaltimento per i rifiuti conferiti a un impianto autorizzato per D13, D14 e D15, con un’attestazione di avvio a recupero o smaltimento. Infine sostituisce l’allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/2006 recante l’elenco europeo dei rifiuti (EER), che non era allineato alla nomenclatura UE.

        

Delib. n. 4 del 03/06/21 – Criteri e modalità di iscrizione semplificata al registro di cui all’articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n. 120

Al registro, istituito presso l’Albo nazionale gestori ambientali, le aziende italiane ed estere possono iscriversi, in modalità semplificata, ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero. Il registro è articolato in classi, dalla classe a) alla classe f), in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati.

La deliberazione riporta i requisiti e la procedura d’iscrizione al registro, che è rinnovata ogni 5 anni. L’iscrizione avviene d’ufficio per le imprese iscritte all’Albo con procedura ordinaria e per le imprese iscritte alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti) limitatamente al solo esercizio del trasporto transfrontaliero.

L’art. 3 indica le tipologie di rifiuti che possono essere raccolti e trasportati.

 

In vigore dal 01/09/21.

        

SICUREZZA – Agenti Chimici                 

DM del 18/05/21 – Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute del 18 maggio 2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione

Al fine di aggiornarne il contenuto in conformità con le disposizioni contenute nella direttiva n. 2019/1831/UE, l’art. 1 del decreto prevede la sostituzione dell’allegato XXXVIII al D.Lgs. n. 81/08, con il nuovo elenco riportante i valori limite di esposizione professionale, da usarsi nelle valutazioni del rischio chimico.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti termici (Regione Lombardia)                 

DD (Lombardia) n. 8224 del 16/06/21- Disposizioni operative per l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici civili, in attuazione della d.g.r. 3502 del 5 agosto 2020

Sono approvate le Disposizioni in attuazione della DGR 3502 del 5 agosto 2020, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Abroga le disposizioni approvate con DD n. 11785 del 23/12/15.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti industriali (Regione Lombardia)                 

DGR n. XI_4837 del 07/06/21 – Linea guida regionale per l’applicazione degli adempimenti previsti dall’art. 271 c. 7bis del D.Lgs. 152/06 ed ulteriori disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera delle sostanze pericolose

Forniscono indicazioni in merito agli adempimenti previsti dall’art. 271 c.7 bis del D.Lgs. n. 152/06 (limitazione emissioni di sostanze pericolose), anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 102/20 relativamente all’utilizzo nel ciclo produttivo di sostanze o miscele “classificate estremamente preoccupanti” quali ad es. cancerogeni e mutageni (H340, H350, H360). Indica anche modalità, contenuti e tempistiche per l’invio della relazione tecnica da presentarsi, in caso di impiego delle sostanze di cui sopra.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti industriali (Regione Piemonte)                 

Circ. Città Metropolitana Torino del giugno 2021 – AVVISO – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTANZE PERICOLOSE – PRIMA SCADENZA 28/08/2021

Indicazioni operative rivolte ai soggetti tenuti alla presentazione della relazione entro il 28 agosto 2021, a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 102/2020 alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, con allegato chiarimento del Ministero dell’ambiente.

Le sostanze classificate cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), quelle a tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (tra cui PCB e policlorodibenzodiossine) e quelle classificate come estremamente preoccupanti ai sensi del REACH devono essere sostituite nei cicli produttivi non appena tecnicamente ed economicamente possibile laddove siano emesse in atmosfera. Ogni 5 anni, a far data dal rilascio o dal rinnovo dell’autorizzazione, i gestori inviano all’Autorità Competente una relazione con la quale viene analizzata la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. L’Autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o rinnovo dell’autorizzazione.

Se invece queste sostanze vengono utilizzate in attività già autorizzate attraverso l’adesione ad autorizzazioni di carattere generale (AVG) i gestori saranno tenuti a presentare una nuova domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/06 entro il 28 agosto 2023.

 

Nel caso di stabilimenti o installazioni già in esercizio al 28 agosto 2020 (data di entrata in vigore del D.lgs. 102/2020), i gestori devono presentare all’Autorità Competente la relazione prevista entro il 28 agosto 2021, a cui seguirà la presentazione di una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025, oppure entro una data precedente eventualmente individuata alla luce della relazione ricevuta dal gestore.

L’adeguamento può essere inoltre previsto nelle domande di rinnovo o di modifica sostanziale antecedenti il 1° gennaio 2025 e il termine di adeguamento non può essere superiore a 4 anni.

Nel caso in cui, a seguito di variazione della classificazione di sostanze o miscele in uso, uno stabilimento o un’installazione ricadano in questi obblighi, il gestore dovrà presentare entro 3 anni dalla variazione una domanda di autorizzazione allegando alla stessa la relazione.


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Le novità legislative del mese: Maggio 2021 (chiusura redazionale 08/06/21)

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

Circ. Min. n. 51657 del 14/05/21 – Decreto Legislativo n. 116/2020 – Criticità interpretative ed applicative – Chiarimenti.

Affronta diversi dubbi interpretativi, tra i quali:

a) Rifiuti da costruzione e demolizione, rifiuti cimiteriali lapidei e da inerti e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico.

b) Rifiuti c.d. verdi.

c) Trasmissione e conservazione della quarta copia del FIR e microraccolta

d) Rifiuti sanitari e da manutenzione

e) Norme sanzionatorie.

 

Si ricorda che la circolare esplicativa in questione ha certamente una grande utilità sul piano operativo, ma per tutto ciò che comporta sanzioni, tuttavia, il potere giudiziario non è vincolato dalle interpretazioni offerte da fonti di diritto che non siano quelle primarie.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Mobility Manager                

DM del 12/05/21 – Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del Mobility Manager.

Punta a fare chiarezza sulle modalità attuative delle disposizioni sul ‘Mobility Manager’, figura a cui spetta la gestione degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, al fine di ridurre l’impatto ambientale del traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane. In particolare, distingue tra “Mobility Manager aziendale” (specializzato nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro), e “Mobility manager d’area” (che si occupa del supporto al Comune territorialmente competente, presso il quale è nominato, nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i Mobility manager aziendali).

Identifica, inoltre, il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL), che costituiscono lo strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici del personale dipendente. Secondo quanto previsto dal provvedimento, le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali (con più di 100 dipendenti) ubicate in un capoluogo di regione o in una città metropolitana o in un capoluogo di provincia o in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il PSCL del proprio personale dipendente.

 

Le realtà non in possesso dei requisiti sopracitati, «possono comunque procedere facoltativamente alla nomina del Mobility Manager aziendale».

        

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti termici (Regione Piemonte)                

DGR (Piemonte) n. 10-3262 del 21/05/21 – Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 e s.m.i., articoli 39, comma 1, lettere c), g) e l) e 40. Approvazione delle nuove disposizioni in materia di catasto, accertamenti e ispezioni degli impianti termici e obblighi di comunicazione in capo ai distributori di combustibile per gli impianti termici. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2018, n. 32-7605.

Il documento ha la finalità di:

– aggiornare la gestione operativa del Catasto degli impianti termici (CIT), richiamando l’accessibilità allo strumento da parte delle amministrazioni locali (Città Metropolitana di Torino, Province e Comuni), a vario titolo coinvolte nei controlli sugli impianti termici per i diversi profili di competenza;

– aggiungere il modello Allegato Tipo 1B destinato all’acquisizione dei dati significativi per le tipologie di impianti alimentati a biomasse;

– aggiornare le disposizioni contenute negli allegati A, B e C, alla luce delle modifiche normative intervenute e del riordino delle competenze in materia di accertamenti e ispezioni;

– prevedere la facoltà di ARPA di avvalersi di personale esperto in attività ispettive delle province e della Città Metropolitana previa stipulazione di convenzione che regoli i rapporti tra gli enti interessati;

– rendere più stringenti ed efficaci le disposizioni per i controlli relativi al rendimento di combustione e per quelli relativi alle emissioni di Nox.

        

 


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EGE – Esperto Gestione Energia

Bravo Marco !!!!

Da maggio 2021 il nostro partner Marco Bertolone ha ottenuto la qualifica di Esperto Gestione Energia (EGE) per il settore industriale, certificata secondo la norma UNI CEI 11339:2009 e riconosciuta da Accredia.

Questo traguardo permette ad ASATECNO S.r.l. di offrire a pieno titolo la consulenza e la progettualità tecnico-energetica per le imprese affiancandole alla consulenza sui sistemi di gestione ed ai servizi di area tecnica ambientale.

L’attenzione all’energia è un elemento trasversale nella gestione dei processi aziendali con ampi collegamenti con l’efficienza produttiva e con la riduzione degli impatti ambientali; il sistema di gestione dell’energia (UNI CEI EN ISO 50001:2018) si amalgama perfettamente alla gestione aziendale per la qualità, per l’ambiente e per la sicurezza.

Di seguito riportiamo qualche appunto sulle funzioni dell’Esperto Gestione Energia e sull’apporto che può dare nella consulenza alle imprese.

L’Esperto in Gestione dell’Energia è una figura qualificata e certificata che, può operare per:

  • migliorare il livello di efficienza energetica di un’organizzazione, riducendone consumi ed emissioni di gas clima-alteranti
  • incrementare l’uso razionale dell’energia, attraverso uno studio del profilo dei consumi energetici
  • condurre analisi tecnico economiche e gestire progetti di interventi di efficientamento, interfacciandosi anche con imprese in grado di realizzare gli interventi,
  • operare per l’ottenimento dei Certificati Bianchi o Titolo di Efficienza Energetica (TEE), che contribuiscono a remunerare il risparmio energetico ottenuto a seguito degli interventi di efficientamento.
  • interfacciarsi nel mercato energetico per la contrattualistica,

Infine – ma spesso è il primo passo – l’EGE è pienamente titolato a condurre diagnosi energetiche secondo quanto richiesto dalla normativa cogente (D.Lgs. 102/2014, e s.m.i.).

L’obbligo di effettuare la diagnosi energetica riguarda le grandi imprese (imprese che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 M€ o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 M€) e le imprese energivore (consumo di 1 GWh di energia elettrica oppure almeno 1 GWh di energia diversa dall’elettrica e costo energia/fatturato >3%), indipendentemente dalla loro dimensione. In entrambi i casi, le Diagnosi Energetiche devono essere redatte da EGE certificati.

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Le novità legislative del mese: Marzo 2021 (chiusura redazionale 07/04/21)

Dalla nostra banca dati EasyLexHSE

AMBIENTE / SICUREZZA – Amianto                 

DD (Piemonte) n. 333 del 11/03/21 – Avvio della procedura per l’inoltro telematico dei Piani di Lavoro (art. 256 del D.Lgs. 81/08) e delle Notifiche (art. 250 del D.Lgs. 81/08) Amianto.

Dispone che tutti i Piani di Lavoro e le Notifiche Amianto delle imprese che effettuano attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, siano trasmesse esclusivamente tramite la piattaforma denominata Notifiche e Piani di Lavoro Amianto (NPLA), presente sul portale di Sistema Piemonte.

In vigore dal 1 giugno 2021.

 

SICUREZZA – Agenti biologici                

Protocollo 06/04/21 (aggiornamento) – Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Aggiorna il Protocollo sulla sicurezza di marzo e aprile 2020.

I principali punti, in continuità con le versioni precedenti, sono:

  1. Massimo utilizzo del lavoro agile;
  2. Incentivazione di ferie e permessi;
  3. Sospensione delle attività nei reparti non essenziali alla produzione;
  4. Adozione di protocolli anticontagio;
  5. Sanificazione degli ambienti di lavoro;
  6. Limitazione degli spostamenti all’interno della singola sede;
  7. Adozione di protezione delle vie respiratorie nei locali condivisi.

 

Le principali novità:

  1. La riammissione sul lavoro di lavoratori risultati positivi è possibile solo a seguito di tampone (molecolare o antigenico) anche superati i 21 giorni. Questa precisazione nasce dal fatto che la Circolare di ottobre 2020, relativamente ai c.d. lunghi positivi, aveva previsto il termine dell’isolamento dopo 21 giorni. Viene ribadito che, sebbene l’isolamento finisca al 21-esimo giorno, il lavoratore potrà tornare al lavoro solo con tampone negativo;
  2. Obbligo di utilizzo della mascherina in tutti gli ambienti di lavoro condivisi. Il protocollo del 24 aprile aveva introdotto l’obbligo di mascherina negli spazi comuni, oltre che in tutti i casi di mancato rispetto del distanziamento. La nota di commento di Confindustria aveva indicato che, per spazi comuni, si intendevano quelli di cui al punto 7 (mensa, spogliatoi, aree fumatori, aree break) lasciando quindi liberi i locali di lavoro. Con questo aggiornamento, si ha l’obbligo di indossare la mascherina in qualsiasi ambiente di lavoro salvo dove si possa dimostrare l’effettivo isolamento del lavoratore;
  3. Viene inserita la possibilità di trasferte anche all’estero da svolgersi, però, in base a specifiche considerazioni in base al contesto;
  4. Permessa la formazione in presenza purché svolti in azienda;
  5. Nel caso di ricovero ospedaliero per il soggetto positivo, è prevista la visita medica di rientro, indipendentemente dalla durata dell’assenza, quindi anche per meno di 60 gg.

 

Come il precedente, trova applicazione esclusivamente per aziende non del settore sanitario.

Per approfondimenti si rimanda al Comunicato ufficiale sul sito del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto).

        

Protocollo 06/04/21 (vaccinazione luoghi di lavoro) – Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Il documento, elaborato in base alle linee guida Inail, fissa i requisiti minimi per effettuare la campagna vaccinale in azienda, che partirà quando arriveranno le nuove dosi di vaccini. Le adesioni dei lavoratori avvengono su base volontaria, dietro informativa del medico competente che acquisirà il consenso informato, il triage preventivo sullo stato di salute, la tutela della riservatezza dei dati e la registrazione. Le vaccinazioni potranno essere fatte direttamente nel luogo di lavoro, anche in forma aggregata, ed i datori di lavoro che, anche in forma aggregata, potranno chiedere il supporto delle associazioni di categoria. In alternativa si potrà ricorrere a strutture sanitarie private attraverso convenzioni, o alle strutture territoriali dell’Inail. I costi per la realizzazione saranno a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite sarà a carico dei servizi sanitari regionali territorialmente competenti.

Per approfondimenti si rimanda al Comunicato ufficiale sul sito del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto).

 


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INAIL – FINANZIAMENTI BANDO ISI 2020: DAL 1 GIUGNO APRE LA PROCEDURA INFORMATICA

Aggiornata la pagina informativa del sito INAIL che riporta il calendario con le date relative alla fase di compilazione online delle domande.

Dal 1° giugno e fino al 15 luglio 2021, le imprese potranno accedere alla procedura informatica per inserire la domanda di partecipazione.

Dal 20 luglio 2021 le imprese che avranno raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità e salvato definitivamente la propria domanda, potranno effettuare il download del codice identificativo necessario per procedere con l’inoltro online.

Entro il 15 luglio 2021, sarà fornita indicazione del giorno in cui verrà effettuato il “click day”.

L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e gli Enti del terzo settore.

In questo difficile periodo, viene riconfermata l’opportunità di ottenere un contributo in conto capitale al massimo pari a € 130.000 al netto dell’IVA (65% delle spese ammissibili al massimo pari a € 200.000), per progetti finalizzati a migliorare le condizioni di salute dei lavoratori (es. riduzione rischio MMC, amianto, ecc.) e introdurre sistemi di gestione per la sicurezza (es. 45001).

ASATECNO S.r.l. è in grado di assisterVi nell’intero progetto, quindi per:

  • simulazione di ammissibilità
  • presentazione della domanda
  • esecuzione del progetto (es. sistema di gestione e assistenza alla certificazione UNI EN ISO 45001)
  • rendicontazione all’INAIL per accredito contributo

 

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Le novità legislative del mese: Febbraio 2021 (chiusura redazionale 03/03/21)

Dalla nostra banca dati EasyLexHSE

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

DPCM del 23/12/20 – Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021.

Pubblicato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2021 e le relative istruzioni.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 2 bis, della L. 25 gennaio 1994, n. 70, il MUD 2021 dovrà essere presentato 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. quindi la consueta data di presentazione del 30 aprile slitterà al 16 giugno 2021.

               

DM n. 188 del 22/09/20 – Recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone (End of waste Carta).

Il regolamento, composto di sette articoli e tre allegati, stabilisce i criteri specifici in osservanza dei quali i rifiuti di carta e cartone, all’esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del Codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).

La carta e cartone recuperati, nel rispetto dei requisiti di qualità stabiliti dall’Allegato I, potranno, poi, essere utilizzati – così come disposto dall’Allegato II del provvedimento – «nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima».

 

Circ. n. 3 del 11/02/21 – Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020. Proroga stato di emergenza.

Aggiornato il periodo di validità delle iscrizioni all’Albo gestori ambientali: quelle in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021.

Precisa, inoltre, che ai fini del legittimo esercizio dell’attività, l’impresa deve comunque rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, comunicare eventuali variazioni dell’iscrizione, e prestare, nei casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 luglio 2021.

 

SICUREZZA – Cancerogeni                

DM del 11/02/21 – Recepimento della direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 nonché la direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che modificano la direttiva (CE) 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Sono aggiornati gli Allegati al D.Lgs. n. 81/08:

– XLII – Elenco di sostanze, preparati e processi (aggiunti i “Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore – voce 7” e i “Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel – voce 8”)

– XLIII – Valori limite di esposizione professionale (inserito il VLE per le “Emissioni di gas di scarico dei motori diesel” e l’esposizione “CUTE” per le miscele di IPA e gli oli minerali esausti).

 

Dal 10 febbraio 2021 le comunicazioni relative ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica (ved. nota INAIL prot. n.0000275 del 01/02/21 e disponibile sul sito www.inail.it).

 

SICUREZZA – Agenti chimici                

Aggiornamento 19/01/21 dell’ECHA relativo alla Candidate List – Lista di sostanze candidate ad essere incluse nell’Allegato XIV di REACH delle sostanze soggette alla procedura di autorizzazione.

Aggiunte due sostanze tossiche per la riproduzione:

– Bis (2- (2-methoxyethoxy) ethyl) ether

– Dioctyltin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis (coco acyloxy) derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis (fatty acyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant carbon number of the fatty acyloxy moiety.

Le due sostanze sono utilizzate in prodotti come inchiostri o toner e per produrre plastica e pneumatici in gomma. L’elenco delle sostanze presenti nella candidate list raggiunge ora il numero di 211 SVHC.

 

Lista aggiornata reperibile all’indirizzo internet: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table.

 

SICUREZZA – Agenti biologici                

DPCM del 02/03/21 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Tra gli aspetti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, conferma i protocolli riportati nei seguenti allegati:

– Allegato 12 – Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali.

 – Allegato 13 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri.

– Allegato 14 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica.

 


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Le novità legislative del mese: Gennaio 2021 (chiusura redazionale 03/02/21)

Dalla nostra banca dati EasyLexHSE

SICUREZZA – Testo Unico – Sorveglianza sanitaria                 

Circ. Min. n. 1330 del 14/01/21 – Sospensione dei termini relativi agli adempimenti previsti dell’art. 40 (1) del D. Lgs. 81/2008.

Viene reso noto che, alla luce del carico di lavoro dei medici competenti, della difficoltà della situazione legata alla gestione dell’emergenza COVID-19, della peculiarità operativa della sorveglianza sanitaria periodica in questa fase pandemica, si ritiene opportuno sospendere l’invio dell’allegato 3B per tutto il 2021.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Gas serra e ozono lesivi                 

Circ. Min. n. 1088977 del 24/12/20 – Legge del 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125. Applicazione dell’articolo 103, comma 2, in materia di rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra.

Conferma l’estensione dei certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese in materia di F-GAS, chiarendo ulteriori aspetti applicativi di quanto previsto dal D.L. n. 18 del 17/03/20 s.m.i. sui gas fluorurati a effetto serra. Pertanto, i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

 

SICUREZZA – Agenti biologici                

Accordo Stato Regioni del 25/01/21 – Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento “Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023).

Approvato il nuovo Piano Pandemico Influenzale Nazionale, che prevede, nell’Appendice A.1, obblighi in capo ai datori di lavoro, raccomandando alle aziende la predisposizione di misure di prevenzione e protezione adeguate, nonché la rimodulazione dell’organizzazione delle risorse, delle strutture e delle procedure di lavoro in risposta ad un’eventuale emergenza pandemica.

In pratica ricorda che la regola principale da seguire è quella di predisporre, a monte, un programma di prevenzione in caso di emergenza influenzale, che contenga i seguenti provvedimenti:

– sospensione di tutte le attività aziendali che prevedono assembramento di persone;

– adozione di misure sulla base degli aspetti epidemiologici della pandemia (es. teleconferenze, telelavoro, modifiche degli spazi di lavoro, barriere di protezione impermeabili, ecc.);

– disinfezione delle superfici contaminate con detergenti con formulazione attiva nei confronti del patogeno specifico del tipo di pandemia;

– programmazione di sanificazioni ordinarie e/o straordinarie degli ambienti;

– garantire la presenza in sicurezza dei lavoratori all’interno della struttura, ma al contempo limitare l’esposizione al rischio di contagio;

– in fase di organizzazione dei processi di lavoro, tenere conto della situazione familiare dei dipendenti e dei possibili obblighi di assistenza che ne possono derivare.

 

 


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