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Le novità legislative del mese: Aprile 2022 (chiusura redazionale 05.05.23)

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AMBIENTE – Acque

DL n. 39 del 14/04/23 – Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”, il c.d. “decreto siccità.

Introduce specifiche misure volte ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e a ridurre dispersioni di risorse idriche, prevedendo, tra le altre, l’istituzione della cabina di regia e la nomina di un Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogato fino al 31 dicembre 2024.

Il decreto si occupa, poi, del riutilizzo di acque reflue, fanghi di depurazione, acque meteoriche e dissalatori.

Previste anche misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l’estrazione illecita di acqua.

In vigore dal 15/04/23.

 

D.Lgs. n. 18 del 23/02/23 – Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Composto da 26 articoli e 9 allegati, disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano con l’obiettivo di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano e di migliorarne l’accesso. Nell’art. 6 sono individuati gli obblighi generali per l’approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio; negli articoli successivi vengono presi in considerazione la valutazione e gestione del rischio:

– delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano;

– del sistema di fornitura idro-potabile;

– dei sistemi di distribuzione idrica interni.

Sono indicati i requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano e i requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque (di questi ultimi si occupa in particolare l’allegato IX). I controlli, volti a verificare la qualità delle acque, si articolano in controlli esterni (svolti dall’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, sotto il coordinamento delle regioni e province autonome di appartenenza) ed interni (svolti dal gestore idro-potabile che si avvale in primo luogo di propri laboratori di analisi o, in alternativa, di laboratori di altri gestori del servizio idrico integrato o anche di laboratori terzi).

I gestori idrici della distribuzione interna devono effettuare, per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari che deve essere riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni e, se necessario, aggiornata.

Per tali finalità i gestori della distribuzione idrica interna:

a) dimostrano su richiesta dell’autorità sanitaria locale territorialmente competente, il rispetto dei requisiti, tenendo conto del tipo e della dimensione dell’edificio;

b) assicurano che le procedure, le registrazioni e ogni altro documento rilevante siano costantemente conservati, aggiornati e resi disponibili alle autorità sanitarie territorialmente competenti; la tracciabilità di tali dati dovrà essere garantita almeno per gli ultimi sei anni.

Abroga il D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

DGR (Piemonte) n. 10-6722 del 11/04/23 – Decreto legislativo 152/2006, articolo 184 bis. Legge regionale 44/2000 articolo 49 comma 1 lettera b). Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali di cui alla D.C.R. n. 253-2215 del 1 gennaio 2018. Approvazione delle “Linee guida regionali a supporto dell’applicazione del regime dei sottoprodotti art. 184 bis del D.lgs. 152/2006. Costituzione del “Gruppo di Lavoro sui Sottoprodotti”.

Con le Linee guida sono definiti:

– le modalità operative del “Gruppo di Lavoro sui Sottoprodotti (GLS)”, che ha una valenza regionale e rappresenta uno strumento di condivisione e approfondimento per un costante supporto tecnico agli operatori,

– i contenuti generali che devono riportare le schede tecniche predisposte dal Gruppo di lavoro a supporto degli operatori per individuare, caso per caso, determinati sottoprodotti nell’ambito dei diversi cicli produttivi e svilupperanno gli aspetti tecnici e gestionali.

Gli obiettivi principali sono:

– ridurre la produzione dei rifiuti “spingendo” la filiera dei sottoprodotti, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse del territorio;

– facilitare l’incontro tra l’offerta e la domanda, al fine di perseguire i principi della corretta gestione dei rifiuti, che si basano prioritariamente sulla prevenzione della loro produzione, nonché concretizzare l’avvio di un’economia circolare che porti alla valorizzazione dei materiali, per ridurre l’impatto sulle risorse naturali;

– favorire e rendere più agevole l’applicazione concreta della disciplina dei sottoprodotti attraverso lo scambio di esperienze e di buone pratiche con il tramite del GLS.

Le schede tecniche generali elaborate dal GDL Sottoprodotti ed approvate dal Settore Servizi Ambientali della Regione Piemonte con determinazione dirigenziale saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sui siti istituzionali dei partecipanti al GDL Sottoprodotti in una pagina internet dedicata e divulgati da parte delle associazioni di categoria ai loro associati.

 

DGR (Lombardia) n. XII/134 del 12/04/23 – Approvazione linee guida per la gestione delle terre di fonderia di metalli non ferrosi.

Approvate le linee guida per la gestione delle terre di fonderia di metalli non ferrosi. Forniscono indicazioni alle Autorità competenti per l’autorizzazione «caso per caso» della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) delle terre di fonderia di metalli non ferrosi.

Viene precisato che esse sostituiscono di fatto il parere di ARPA previsto dall’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 relativamente alla cessazione della qualifica di rifiuto delle terre di fonderia in oggetto, e che per quanto riguarda la gestione come sottoprodotto,« le linee guida possono essere uno strumento a supporto dei produttori per valutare e dimostrare il rispetto dei criteri di cui all’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006».

 

SICUREZZA – Agenti Chimici

Guida INAIL 2023 – Agenti Chimici Pericolosi – Istruzioni ad uso dei lavoratori.

L’Inail ha aggiornato la guida “Agenti chimici pericolosi – Istruzioni ad uso dei lavoratori”. L’opuscolo contiene una sintesi dei regolamenti REACH (1907/2006/CE) , CLP (1272/2008/CE), SDS (2020/878/UE) e fa riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., approfondendo tematiche come la valutazione e gestione del rischio chimico, i valori limite di esposizione professionale, i DPI (Dispositivi di protezione individuale), la segnaletica di sicurezza, l’informazione, formazione e la sorveglianza sanitaria.

 

AMBIENTE – Suolo e sottosuolo – Bonifiche

DM n. 45 del 26/01/23 – Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all’articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo.

Disciplina le categorie di interventi nei siti contaminati che non necessitano della valutazione di cui all’articolo 242-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo.

Distingue, infatti, tra interventi nei siti di interesse nazionale (Sin) oggetto di bonifica e gli interventi senza obbligo di preventiva valutazione da parte dell’Autorità competente (c.d. interventi “semplificati”).

E’ composto di dodici articoli ed un allegato e prevede tra le altre che i compiti di vigilanza e controllo stabiliti e le funzioni di controllo in merito al rispetto delle disposizioni siano esercitate dalla provincia e dall’Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competenti, dandone comunicazione al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

In vigore dal 11/05/23.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera

DGR (Lombardia) n. XII/99 del 03/04/23 – Ulteriori determinazioni in merito alla messa a disposizione dell’applicativo regionale per la presentazione e la gestione delle istanze A.I.A., in attuazione dell’art. 18 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 “Legge di semplificazione 2020”, della D.G.R. XI/4107 del 21 dicembre 2020 e della D.G.R. XI/5058 del 19 luglio 2021.

La Lombardia ha disposto l’obbligo della gestione e presentazione telematica delle istanze AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) mediante l’applicativo regionale.

In particolare, la delibera prevede che l’utilizzo dell’applicativo diverrà vincolante per le istanze di rilascio, riesame e modifica sostanziale delle AIA relative alle installazioni di competenza regionale e delle Province/Città Metropolitana di Milano localizzate su tutto il territorio regionale, con le seguenti tempistiche:

– a partire dal 1° luglio 2023 per le installazioni dei settori industriale e di gestione rifiuti (tutti i codici IPPC eccetto il 6.6):

–  a partire dal 1° gennaio 2024 per le installazioni del settore zootecnico (codice IPPC 6.6);

Il documento specifica che fino alle suddette date l’applicativo in questione continuerà ad essere disponibile in modalità non vincolante.

 

Reg. CE n. 857 del 19/04/23 – Regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999.

Nuove regole per la riduzione vincolante delle emissioni di gas serra degli Stati membri. Il Regolamento modifica, infatti, quello 2018/842 (relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi), e quello 2018/1999. La necessità di agire per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, sta diventando sempre più urgente e il provvedimento appena varato dall’esecutivo europeo innalza l’obiettivo fissato di riduzione, da raggiungersi entro il 2030, dal 30% al 40% delle emissioni prodotte nel 2005. Si applica alle emissioni di gas a effetto serra delle categorie di fonti IPCC “energia”, “processi industriali e uso dei prodotti”, “agricoltura” e “rifiuti”, «escluse le emissioni di gas a effetto serra risultanti dalle attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE ma non quelle risultanti dall’attività “trasporto marittimo” e dalle attività ivi elencate ai fini degli articoli 14 e 15 di tale direttiva».

In vigore dal 16/05/23.

 

 


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Le novità legislative del mese: Marzo 2022 (chiusura redazionale 05.04.23)

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

DPCM del 03/02/23 – Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023.

Contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2023 (MUD). Il termine per la presentazione della dichiarazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 70/1994 istitutiva del MUD, slitta dal tradizionale 30 aprile all’ 8 luglio 2023, 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto. La comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica.

Sostituisce integralmente il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2021.

Il testo del nuovo Decreto ed i relativi allegati (istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica) sono consultabili attraverso il seguente link: https://www.mase.gov.it/bandi/mud-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-l-anno-2023.

 

AMBIENTE / SICUREZZA – Prevenzione Incendi

Circ. Min. n. 3747 del 13/03/23 – Decreto del Ministero dell’Interno del 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Ulteriori indicazioni”.

La circolare fornisce alcune indicazioni per lo svolgimento degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati, per consentire ai soggetti formatori di presentare le istanze per il riconoscimento dei requisiti alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e alle Direzioni regionali, nell’ottica del successivo avvio degli esami di abilitazione dei tecnici manutentori qualificati.

In allegato alla circolare è riportata la modulistica per il riconoscimento dei requisiti dei soggetti formatori.

La qualificazione degli aspiranti manutentori che superano l’esame avrà efficacia, in ogni caso, a partire dal 25 settembre 2023, data di entrata in vigore dell’art.4 del D.M. 1 settembre 2021 e non prima.

 

AMBIENTE / SICUREZZA – Responsabilità d’impresa – Reati Ambientali e di Sicurezza

D.Lgs. 24 del 15/03/23 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Pubblicato il decreto legislativo di adeguamento alla normativa europea sul Whistleblowing, che introduce rilevanti novità per le aziende. Per quelle private, tale normativa è stata finora applicabile solo nei casi in cui esse avessero volontariamente adottato un Modello Organizzativo ex art. 6 del d.lgs. 231/2001 per la prevenzione della responsabilità amministrativa da reato. Con il recepimento della direttiva le esigenze di tutela del segnalante vengono invece legate, alternativamente, all’avvenuta adozione di un Modello Organizzativo ovvero alla soglia dimensionale dell’impresa.

Il primo evidente rischio è quello di vedersi comminata una sanzione pecuniaria dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), ad esempio nel caso in cui il whistleblower decida di utilizzare il canale esterno di segnalazione e quindi ANAC rilevi la mancanza o l’inadeguatezza della procedura interna per la gestione della segnalazione.

L’entrata in vigore è il 15/07/23 per gli enti già dotati di modello organizzativo o che nell’ultimo anno abbiano avuto una media di dipendenti maggiore o uguale a 250, mentre per tutte le aziende che abbiano avuto un numero di dipendenti compreso tra 50 e 249 l’entrata in vigore è posticipata al 17/12/23. Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti rientrano sia i lavoratori a tempo determinato che indeterminato.

 

AMBIENTE – Trasporti – ADR

DM del 23/01/23 – Recepimento della direttiva 2022/2407/UE della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Tale direttiva, modificando gli allegati della direttiva 2008/68/CE, aggiorna le versioni degli accordi internazionali ADR, RID e ADN, lasciando tempo agli Stati membri fino al 30 giugno 2023 per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi. In particolare, il decreto del Ministero dei trasporti sostituisce le lettere a), b) e c) dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35.

 

AMBIENTE / SICUREZZA – Sostanze pericolose

Reg. CE n. 707 del 19/12/22 – Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione del 19 dicembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Pubblicato sulla GU dell’UE del 31/03/23 introduce Allegato I al regolamento CLP nuove classi di pericolo e corrispondenti criteri di classificazione per sostanze e miscele con proprietà capaci di alterare il sistema endocrino (ED) per la salute umana e per l’ambiente, così come le proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), molto persistenti e molto bioaccumulabile (vPvB), persistenti, mobili e tossiche (PMT) e molto persistenti e molto mobili (vPvM). Esso definisce, inoltre, le tempistiche per l’applicazione dei criteri di classificazione ed etichettatura sia delle sostanze che delle miscele per ciascuna nuova classe di pericolo.

 

SICUREZZA – Stress lavoro correlato

DD n. 3520 del 13/03/23 (Regione Lombardia) – Approvazione documento «Piano mirato di prevenzione del rischio stress lavoro-correlato. Criteri per l’individuazione dei settori produttivi e dei gruppi di aziende».

Il documento prevede l’attivazione di un archivio utile al sistema di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro ed alle parti sociali datoriali e sindacali. Al fine di sostenere l’efficacia delle metodologie che promuovono l’utilizzo di valutazioni soggettive – come strategia di coinvolgimento dei lavoratori nell’identificazione delle condizioni di stress – ove la valutazione oggettiva iniziale evidenzi un livello di rischio elevato; altresì, di poter valutare al meglio i dati epidemiologici sul rischio stress lavoro-correlato e sulle misure di gestione del rischio stesso, anche in riferimento alla pandemia SARS-CoV-2, tale archivio è destinato a raccogliere la normativa nazionale e regionale, linee guida/documentazione di istituzioni nazionali (INAIL) ed internazionali (OSHA, ILO, WHO), strumenti e metodi di valutazione del rischio nazionali ed internazionali mirati anche a settori specifici ed a tipologie aziendali (piccole-medie imprese), materiale informativo (fact-sheet) e documentazione scientifica.

L’«Archivio Stress Lavoro-Correlato» sarà pubblicato sul sito web della Direzione Generale Welfare, entro il mese di febbraio 2023, al link:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Imprese/Gestione-risorse-umane/Sicurezza-negli-ambienti-di-lavoro/stress-lavoro-correlato/stress-lavoro-correlato

 

 


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GHG e Carbon Footprint

L’impronta ambientale di un’azienda o di uno specifico prodotto, l’emissione di gas serra (in particolare di CO2 ) connessa al ciclo produttivo è da tempo una tematica di crescente interesse nel panorama industriale. Le esigenze di un’azienda possono tuttavia essere notevolmente differenti, anche a seconda degli stimoli che essa riceve dai propri stakeholders: facciamo un po’ di chiarezza in materia e vediamo insieme quali possono essere le diverse risposte di Asatecno a tali esigenze.

Scarica l’articolo completo in pdf 

 

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Le novità legislative del mese: Gennaio 2022 (chiusura redazionale 06.02.23)

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

Vademecum CONAI del 01/02/23 – Vademecum per l’utilizzo dei canali digitali per l’etichettatura ambientale degli imballaggi

Il CONAI, con l’obiettivo di supportare le aziende nell’adozione dei canali digitali per l’etichettatura ambientale, affinché questa sia efficace per i destinatari delle informazioni, ha promosso il Vademecum per l’utilizzo dei canali digitali per l’etichettatura ambientale degli imballaggi.

La possibilità di comunicare l’etichettatura ambientale degli imballaggi mediante canali digitali è infatti stata prevista nel D.M. n. 360 del 28/09/22, che ha adottato le Linee Guida sull’etichettatura ai sensi dell’art. 219, comma 5, del D.Lgs. 152/2006. Le Linee Guida ministeriali indicano che, al fine di adempiere all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, il ricorso a canali digitali è sempre consentito (es. App, QR code, siti web), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione. Tali canali digitali possono sostituite completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio. Questi strumenti possono essere utilizzati sia per facilitare la trasmissione delle informazioni obbligatorie lungo la filiera nei circuiti commerciali e industriali, sia per veicolare al consumatore finale la natura dei materiali di imballaggio e le indicazioni sul corretto conferimento.

 

 


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Le novità legislative del mese: Dicembre 2022 (chiusura redazionale 10.01.23)

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AMBIENTE – Emissioni in atmosfera (Regione Piemonte)

D.D. (PIEMONTE) n. 753 del 12/12/22 – D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti di combustione e attività accessorie e di servizio. Rinnovo delle autorizzazioni di carattere generale, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 264 del 24 novembre 2001 e n. 362 del 21 novembre 2011. Modifica delle autorizzazioni di carattere generale, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 145 del 2 maggio 2011, n. 189 del 20 giugno 2011, n. 416 del 7 dicembre 2011 e n. 518 del 6 luglio 2012

La Regione Piemonte ha pubblicato una Determinazione dirigenziale con cui adotta una nuova Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti gli impianti di attività accessorie e di servizio (es. ricariche batterie, gruppi elettrogeni, sale prove motori, manutenzione, incisioni laser, ecc.). Il provvedimento contiene anche alcune importanti indicazioni operative in merito alla scadenza del 31/12/2022 relativa ai Medi Impianti di Combustione di potenza termica > 5 MW.

L’adesione alle autorizzazioni di carattere generale implica l’impegno al rispetto dei requisiti tecnico costruttivi e gestionali e dei valori limite di emissione in esse definiti per la specifica tipologia di impianto. In alternativa l’impresa può presentare un’istanza di autorizzazione in via ordinaria ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/2006. Prevede che i gestori di stabilimenti che  eserciscono impianti di attività accessorie sulla base del precedente provvedimento, entro 180 giorni dalla pubblicazione della Determinazione 753/2022, debbano presentare una nuova domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale.

 

AMBIENTE – Ecogestione

Dir. CE n. 2464 del 14/12/22 – Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità

Mira a porre fine al greenwashing, rafforzare l’economia sociale di mercato e gettare le basi per gli standard di rendicontazione sulla sostenibilità a livello globale. Tutte le grandi aziende dell’UE e le PMI indicate dovranno divulgare i dati sull’impatto delle loro attività sulle persone e sul pianeta e gli eventuali rischi di sostenibilità a cui sono esposte.

Le regole inizieranno ad applicarsi tra il 2024 e il 2028:

– al 1° gennaio 2024 per le grandi aziende di interesse pubblico (con oltre 500 dipendenti) già soggette alla direttiva sulla comunicazione non finanziaria, con rendiconti in scadenza nel 2025;

– al 1° gennaio 2025 per le grandi imprese attualmente non soggette alla direttiva sulla dichiarazione non finanziaria (con più di 250 dipendenti e/o 40 milioni di euro di fatturato e/o 20 milioni di euro di totale attivo), con rendiconti in scadenza nel 2026;

– al 1° gennaio 2026 per le PMI e le altre imprese quotate, con rendiconti entro il 2027. Le PMI possono rinunciare fino al 2028.

 

SICUREZZA – Agenti biologici

Circ. Min. n. 51961 del 31/12/22 – Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

Aggiornate le modalità di gestione dei casi e dei contatti Covid.

Le nuove regole anti-Coronavirus prevedono un allentamento delle restrizioni adottate fino ad ora, stabilendo che «per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che comunque non presentano sintomi da almeno due giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigienico o molecolare».

Per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

È obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati.

 

SICUREZZA – Radiazioni ionizzanti

D.Lgs. n. 203 del 25/11/22 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117

Le modifiche riguardano molte parti del testo originale e vanno dalle correzioni ortografiche, ai chiarimenti dei concetti fisici delle radiazioni e della radiometria, alle traduzioni in italiano di alcuni termini rimasti in inglese nel decreto 101/20; ma ci sono anche “novità” per il settore industriale che riguardano principalmente:

– le definizioni di luogo di lavoro sotterraneo;

– la “pubblicità delle informazioni”;

– i provvedimenti nel caso di presenza di radon;

– la trasmissione delle relazioni tecniche per il radon;

– la classificazione dei residui;

– le prescrizioni che devono essere riportate nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

– il ripristino del diritto di opzione ai sensi del Trattato Euratom;

– le deroghe ai VVF per la detenzione di alcune sorgenti radioattive di taratura;

– la correzione del valore di attività totale pervenuta o prodotta nell’installazione in ragione d’anno solare (occorre nulla osta se è superiore per un fattore 50.000 ai valori indicati nella Tabella I-1A dell’Allegato I – in precedenza era indicato un fattore 50);

– l’impiego di sorgenti di radiazioni mobili in siti non determinabili a priori;

– la frequenza di formazione e informazione dei dirigenti, preposti e lavoratori (da 3 a 5 anni);

– il riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura;

– l’estensione delle sanzioni penali;

– le attività lavorative che comportano esposizione all’attività cosmica.

 

 


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Contributi per le imprese gasivore – Nuovi obblighi per le imprese da fine 2022

A chi è rivolto?

Il contributo è destinato alle imprese cosiddette “gasivore”, che impiegano il gas. Le imprese gasivore sono quelle che hanno un consumo medio di almeno 1 GWh/anno (94.582 Sm3/anno) di gas naturale e operano in determinati settori ATECO.

 

A quanto ammonta il contributo?

Il periodo di riferimento (per questa prima dichiarazione) è costituito dagli anni 2019 e 2021 ed il livello di contribuzione è relativo al pagamento delle componenti tariffarie RETIG e REIG (relative ai costi di trasporto e distribuzione del gas).

 

Come ottenere il contributo?

Le imprese che intendono ottenere il contributo devono presentare alla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici Ambientali) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti necessari per accedere all’agevolazione.

 

Inoltre, il Decreto ministeriale chiarisce, che le imprese aderenti devono disporre, in alternativa, di:

  • Un sistema di gestione conforme alla ISO 50001;
  • Una diagnosi energetica conforme al D. Lgs. 102/2014, comunicata all’ENEA e in corso di validità. Inoltre, queste imprese devono aver svolto almeno uno degli interventi di efficienza individuati con la diagnosi energetica, nel periodo che intercorre tra l’una e la successiva diagnosi (quattro anni).

 

Come Asatecno può assistervi?

  • per intraprendere il percorso di iscrizione dell’azienda al portale gasivori, dalla verifica dei requisiti, all’ottenimento delle agevolazioni;
  • per la progettazione e realizzazione di un Sistema di Gestione per l’Energia conforme alla ISO 50001;

ovvero

  • per la redazione della diagnosi energetica conforme al D. Lgs. 102/2014.

 

ASATECNO S.r.l. è una Società certificata ISO 9001 per l’erogazione di questi servizi.

L’esperienza nella consulenza relativa ai Sistemi di Gestione alle aziende produttive e dei suoi consulenti Senior con qualifica di EGE Esperto Gestione Energia (EGE) settore industriale, certificata secondo UNI CEI 11339:2009, possono fornire il giusto supporto alle aziende Clienti.

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Le novità legislative del mese: Ottobre 2022 (chiusura redazionale 04.11.22)

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AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti termici (Regione Lazio)

DCR (Regione Lazio) n. 8 del 05/10/22 – Aggiornamento del Piano di risanamento della qualità dell’aria (PRQA)

Stabilisce norme «tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera», e che è frutto del processo di partecipazione, attivato dalla Regione, nell’ambito delle fasi di consultazione previste dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

IL PRQA è composto da:

– Rapporto Ambientale (contenente l’Allegato 1 “Osservazioni al Rapporto preliminare”, l’Allegato 2 “Sintesi non tecnica”, l’Allegato 3 “Valutazione di incidenza”, l’Allegato 4 “Il Piano di risanamento della qualità dell’aria (aggiornamento) e la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile”);

– Relazione di Piano (composto, a sua volta, dall’Allegato 1 “Schede delle Azioni”, e dall’Allegato 2 “Osservazioni all’A-PRQA e al Rapporto Ambientale”);

– Norme Tecniche di Attuazione.

 

SICUREZZA – Attrezzature di lavoro – macchine – impianti (Verifica attrezzature)

Circ. (INAIL) n. 39 del 18/10/22 – Rilascio applicativo Portale Albo Soggetti Abilitati (Portale ASA)

Tale applicativo consentirà, nella sua prima versione:

– l’iscrizione agli albi regionali gestiti da Inail in modalità telematica, con possibilità di monitorare in tempo reale l’iter della pratica di iscrizione, con il controllo della richiesta di abilitazione regionale rispetto alle autorizzazioni nazionali rilasciate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

– la gestione dell’anagrafica dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche di impianti ed attrezzature previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e dai connessi decreti attuativi;

– la gestione dell’anagrafica dei tecnici abilitati e della relativa matrice delle competenze;

– l’inserimento delle verifiche periodiche effettuate dai soggetti abilitati e dalle Asl e dalle Arpa;

– la consultazione delle verifiche, con il monitoraggio e il controllo -da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle Asl e Arpa- delle attività svolte dai soggetti abilitati.

Saranno disponibili, nelle versioni successive, nuove funzionalità:

– la gestione delle deleghe assegnate ai soggetti abilitati tramite l’applicativo CIVA, per tracciarne l’accettazione o il rifiuto, nonché l’effettivo svolgimento nella tempistica prevista;

– l’invio di comunicazioni all’utenza tramite Pec;

– il collegamento alla banca dati delle attrezzature e degli impianti di CIVA per il controllo e il consolidamento delle informazioni trasmesse;

– la gestione dei pagamenti relativi alle quote spettanti a Inail per la formazione e manutenzione della banca dati delle verifiche periodiche attraverso la piattaforma PagoPA.

 

Disponibile on-line dal 21/10/22; possono accedere:

– i soggetti abilitati, nella persona del legale rappresentante o suo delegato;

– il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

– le Asl e le Arpa, nella persona del legale rappresentante o suo delegato.

 

SICUREZZA – Campi Elettromagnetici

DM del 30/09/22 – Criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’articolo 208, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008

Specifica quali sono le modalità di richiesta dell’autorizzazione alla deroga: il datore di lavoro deve trasmettere l’istanza esclusivamente per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale istanza dovrà essere trasmessa con apposito modello, riportato nell’allegato I del D.M., e formulata nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato II dello stesso.

Una volta ricevuta la domanda, il Ministero convoca, entro trenta giorni, un tavolo tecnico istituzionale che, entro sessanta giorni dalla convocazione, formulerà un parere in cui saranno indicate la durata e le condizioni della deroga. Sarà poi con decreto delle Direzioni generali competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute che verrà adottato il provvedimento di autorizzazione alla deroga al rispetto dei VLE.

L’art. 6 riguarda la sorveglianza sui lavoratori esposti a VLE in deroga: qualora il medico competente riscontri effetti nocivi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ne dà tempestiva comunicazione al datore di lavoro, che provvede a sospendere con immediatezza l’applicazione della deroga, informando le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione. Sarà convocato il tavolo tecnico istituzionale per l’acquisizione di apposito parere in merito e sulla base di tale parere, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute provvederanno all’eventuale revoca dell’autorizzazione medesima.

Sono previste, all’art. 5 del decreto, le modalità per le verifiche e i controlli relativi alle condizioni in base alle quali è stata concessa l’autorizzazione alla deroga.

 

AMBIENTE – Energia

DM n. 383 del 06/10/2022 – Speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023

Regolamenta le misure di risparmio energetico secondo quanto previsto dal “Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale”. Fissa la riduzione di un grado della temperatura degli ambienti, modificando i valori riportati all’articolo 3, comma 1, del DPR n. 74/2013 che vengono, quindi, fissati a:

17°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

19°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici (abitazioni, uffici, ecc.).

Prevede, inoltre, la riduzione del periodo di accensione, da attuarsi posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio (rispetto a quanto previsto dal citato DPR n. 74/2013), in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche. Pertanto, l’esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale (metano) è consentito con i seguenti limiti:

– Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;

– Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;

– Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;

– Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;

– Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;

– Zona F: nessuna limitazione.

La durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F è compresa tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno.

Non riguarda impianti di riscaldamento alimentati integralmente a gasolio, GPL, biomasse, ecc.

Una tabella con la classificazione per zone climatiche di tutti i comuni è reperibile sul sito dei Comuni italiani; la Regione Piemonte si trova per la gran parte in zona climatica E, con l’eccezione di alcune aree montane, classificate in zona climatica F.

E’ previsto che alcuni edifici siano esentati dall’applicazione di alcune o di tutte le limitazioni di cui sopra (per es.):

– per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione, non si applicano le limitazioni che risultassero ostative alle tecniche di produzione; per quanto riguarda la riduzione di un grado l’esenzione è limitata alle attività a cui le autorità comunali abbiano già concesso deroghe al limite di temperatura;

– per gli edifici adibiti ad ufficio e assimilabili o commerciali e assimilabili, senza interruzione giornaliera dell’attività, non si applicano le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione.

 

Vademecum ENEA – Ottobre 2022 – Indicazioni essenziali per una corretta impostazione degli impianti di riscaldamento a gas

Articolo 1, Commi 8 e 9

Decreto MiTE n. 383 del 6 Ottobre 2022

Fornisce indicazioni pratiche di corretta impostazione e gestione degli impianti di climatizzazione invernale; riepiloga, inoltre, gli aspetti principali riportati sia nel Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale che nel recente DM 383/2022, in riferimento alla diminuzione della temperatura dei locali e del periodo di accensione degli impianti.

Fornisce indicazioni di possibili azioni concrete che singoli cittadini o responsabili di impianti centralizzati possono attuare per diminuire i consumi di gas naturale per la climatizzazione invernale.

Pur riferendosi alla gestione di impianti più diffusamente presenti in ambienti civili/domestici, il documento ENEA fornisce alcune indicazioni che possono essere mutuate, in funzione della tipologia di luoghi e impianti, anche per la gestione di impianti industriali asserviti ad esempio agli uffici.

 

 


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Le novità legislative del mese: Settembre 2022 (chiusura redazionale 04.10.22)

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AMBIENTE/SICUREZZA – Prevenzione incendi

Nota ministeriale n. 12892 del 19/09/22 – Comunicazione di prossima pubblicazione di norme attinenti la prevenzione incendi

Comunica l’imminente pubblicazione del Decreto 15 settembre 2022 – Modifica al decreto 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”

Il decreto in questione, oltre ad apportare alcune modifiche all’allegato II del Decreto Controlli, disporrà che quanto previsto all’art. 4 relativamente alla qualificazione dei tecnici manutentori entrerà in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023.

 

DM del 15/09/22 – Modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”

Considerate le difficoltà da più parti segnalate connesse alle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio, di nuova istituzione rispetto al previgente quadro normativo, è stata ravvisata la necessità di rivedere la tempistica di entrata in vigore, posticipate al 25 settembre 2023, delle disposizioni contenute nell’art. 4 del decreto del Ministro dell’interno 1° settembre 2021.

 

AMBIENTE – VIA/VAS/IPPC

DL n. 115 del 09/08/22 – Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali

Introduce, ad opera dell’art. 33 del provvedimento, un nuovo procedimento autorizzatorio accelerato di competenza regionale (PAUAR) ex art. 27-ter del D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale).

Il “Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica”, composto da ben 14 commi, prevede il rilascio, da parte delle Regioni, del provvedimento autorizzatorio comprensivo dei provvedimenti di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e di tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, e fa riferimento alle «aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani […] che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS (Valutazione Ambientale Strategica), rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale».

 

SICUREZZA – D.P.I.

Guida UNI – Criteri di scelta ed uso dei DPI

La Guida UNI fornisce i riferimenti alle nuove e più aggiornate norme

tecniche UNI per ciascun dispositivo previsto dal DM 2 maggio 2001 e può essere utile anche per individuare e utilizzare correttamente tutti i dispositivi di protezione individuale non contemplati dal suddetto DM; in particolare contiene criteri per l’individuazione e l’uso di DPI relativi:

– alla protezione dell’udito;

– alla protezione delle vie respiratorie;

– alla protezione degli occhi (attraverso: filtri per saldatura e tecniche connesse, filtri per radiazioni ultraviolette, filtri per radiazioni infrarosse);

– a indumenti protettivi da agenti chimici.

 

AMBIENTE – Rifiuti e Imballaggi

Reg. CE n. 1616 del 15/09/22 – Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione del 15 settembre 2022 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008

Tale provvedimento, che si pone l’obiettivo di garantire che la plastica riciclata possa essere impiegata in sicurezza negli imballaggi alimentari e costituisce una specifica del regolamento 1935/2004/CE, disciplina:

 a) l’immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1935/2004, contenenti materia plastica proveniente da rifiuti o fabbricata a partire da essi;

 b) lo sviluppo e il funzionamento di tecnologie, processi e impianti di riciclaggio (, per produrre materia plastica riciclata da utilizzare in detti materiali e oggetti di materia plastica;

 c) l’uso a contatto con i prodotti alimentari di materiali e oggetti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica destinati a essere riciclati.

Sarà istituito e consultabile dal pubblico un registro dell’Unione che comprende le tecnologie, i riciclatori, i processi di riciclaggio, gli schemi di riciclaggio e gli impianti di decontaminazione. Dal 10 luglio 2023 potranno essere immesse sul mercato solo materie plastiche contenenti plastica riciclata fabbricate in un’adeguata tecnologia di riciclo. Le tecnologie, individuate in allegato I, sono le seguenti:

– riciclo meccanico di PET post consumo (con autorizzazione dei singoli processi);

– riciclaggio da circuiti di prodotti che si trovano in una catena chiusa e controllata, cosiddetto “Closed-Loopf” (con l’uso di uno schema di riciclaggio).

 

Abroga e sostituisce il Regolamento 282/2008/CE ed entra in vigore il 10/10/22 (vincolante dal 10/07/23).

 


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Le novità legislative del mese: Agosto 2022 (chiusura redazionale 05.09.22)

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SICUREZZA – Agenti Biologici

Circ. Min. n. 37615 del 31/08/22 – Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

– per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.

– in caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

 

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”.

 


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Le novità legislative del mese: Luglio 2022 (chiusura redazionale 12.08.22)

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SICUREZZA – Luoghi di lavoro – Stress termico

Guida informativa INAIL per la gestione del rischio caldo del luglio 2022 – Esposizione a temperature estreme ed impatti sulla salute e sicurezza sul lavoro. Il progetto WORKLIMATE e la piattaforma previsionale di allerta

In tema di “rischio calore”, INAIL ha pubblicato un vademecum dedicato a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, per la gestione del rischio caldo, realizzato nell’ambito delle attività del progetto Worklimate. Lo studio approfondisce gli effetti delle condizioni di stress termico ambientale sui lavoratori. La guida contiene una serie di materiali informativi relativi alle patologie da calore, alle raccomandazioni per una corretta gestione del rischio, alle condizioni patologiche che aumentano la suscettibilità al caldo e ai temi della disidratazione e dell’organizzazione delle pause.

 

AMBIENTE/SICUREZZA – Prevenzione Incendi

Indicazioni applicative del DM 02/09/21 del 13/07/22 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Il Dipartimento dei VVF ha emanato un documento non protocollato e a uso interno per fornire indicazioni in merito all’applicazione del DM 02/09/21, relativamente ai corsi di formazione antincendio. Esso è diviso in due parti:

1 PARTE PRIMA: I FORMATORI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO: REQUISITI, FORMAZIONE E ABILITAZIONE, AGGIORNAMENTO.

2 PARTE SECONDA: LA DESIGNAZIONE, LA FORMAZIONE, L’ABILITAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO.

Stabilisce che i corsi di formazione per i formatori degli addetti antincendio sono organizzati dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, la Direzione centrale per la formazione e le Direzioni interregionali e regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Gli interessati inoltrano formale richiesta scritta alle suddette direzioni per l’effettuazione dei corsi di formazione. L’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16 comma 4 del D.Lgs. n. 139 del 08/03/06 costituisce requisito per svolgere la formazione teorica agli addetti antincendio; per ottenere l’abilitazione alla formazione teorica e pratica i professionisti antincendio iscritti nei suddetti elenchi devono frequentare il solo modulo 10, al quale sarà limitata anche la prova di esame. L’abilitazione dei formatori a seguito della frequenza del corso di formazione avviene con le modalità indicate al punto 5.4 dell’allegato V al D.M. 2 settembre 2021.

Per l’aggiornamento dei formatori si applica il punto 5.5. dell’allegato V al decreto. I corsi di aggiornamento possono essere erogati dalle strutture centrali e periferiche del C.N.VV.F. ovvero da altri soggetti, pubblici o privati. L’aggiornamento deve essere garantito nella misura indicata nell’arco dei 5 anni, è obbligatorio per tutti i formatori, indipendentemente dai requisiti indicati all’art. 6 del decreto e dovrà essere documentato ai datori di lavoro analogamente ai requisiti di base. L’allegato III al decreto prevede 3 distinti percorsi formativi per gli addetti antincendio, individuandone, per ciascuno, durata e contenuti minimi.

 

AMBIENTE/SICUREZZA – Amianto

UNI 11870:2022 – Materiali contenenti amianto – Criteri e metodi per l’individuazione e il censimento nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti

La norma tecnica integra il Decreto del Ministero della salute del 6 settembre 1994, il testo di riferimento per le metodologie dei rilevamenti/rimozioni e bonifica dell’amianto, richiamato dalla legge 27 marzo 1992, n. 257.

Propone uno specifico percorso metodologico dedicato all’attività di censimento dei materiali contenenti amianto: definisce i metodi di individuazione e i criteri di censimento dei MCA nelle strutture edilizie, negli impianti a servizio degli immobili, nei macchinari e negli impianti afferenti a reti di produzione e distribuzione.

In vigore dal 14/07/22.

 

e inoltre

SICUREZZA – Testo Unico

Aggiornata ad Agosto 2022 la versione del Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008) realizzato dagli Ingg. Gianfranco Amato e Fernando Di Fiore su impulso dell’Ing. Giuseppe PIEGARI e presente sulle pagine dell’Ispettorato come versione ufficiale (https://www.8108amatodifiore.it/download/edizione-aprile-2022/).

 


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