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Contributi Industria 5.0

Ad agosto è stato pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 183 il Decreto che riporta le modalità attuative relative al Piano Transizione 5.0 di cui all’art. n. 38 del D.L. n. 19 del 02/03/24, convertito dalla Legge n. 56 del 29/04/24.

Il piano di Transizione 5.0 riconosce un credito di imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio italiano, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. I progetti dovranno essere presentati e gestiti, per l’ottenimento del credito d’imposta, attraverso il portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che comunicherà il credito d’imposta ottenuto in compensazione.

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Le novità legislative del mese: Maggio 2024 (chiusura redazionale 06.06.24)

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AMBIENTE – Rumore esterno

D.D. (Piemonte) n. 389 del 23/05/24 – Legge 447/1995 e decreto legislativo 42/2017. Approvazione nuova modulistica per la presentazione delle istanze per lo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica, per il riconoscimento dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica e dei corsi di aggiornamento professionale

La determinazione approva:

– il modello di “Istanza per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e del Capo VI del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42” (Allegato 1);

– il modello di “Istanza per il riconoscimento del corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica, di cui al d.lgs. 42/2017” (Allegato 2);

– il modello di “Istanza per il riconoscimento del corso di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica iscritti all’elenco di cui all’art. 21 del d.lgs. 42/2017” (Allegato 3).

La determinazione, inoltre, stabilisce che il Gruppo di lavoro per la valutazione delle istanze per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica procederà ad esaminare le istanze presentate per il riconoscimento dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica e dei corsi di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica nelle medesime sedute convocate trimestralmente per la valutazione delle istanze per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera

Rapporto ISPRA n. 399 del 01-05-24 – Le emissioni di gas serra in Italia. Obiettivi di riduzione al 2030

Il Rapporto non contiene prescrizioni o adempimenti da assolvere ma fornisce dati utili a comprendere l’andamento delle emissioni nazionali di gas climalteranti e su quali aspetti sia lecito attendersi interventi normativi nel breve-medio periodo.

In particolare, si evidenzia che:

– l’aumento costante del settore dei trasporti in Italia continua ad incidere negativamente sull’andamento delle emissioni di gas serra (dal trasporto stradale provengono oltre il 90% delle emissioni, con un aumento del 7% dal 1990);

– oltre ai trasporti (26% del totale nazionale), i settori della produzione di energia (23%), residenziale (riscaldamento degli edifici) (18%) e dell’industria manufatturiera (13%) sono quelli che, nel 2022, hanno contribuito a circa la metà delle emissioni nazionali di gas a effetto serra;

– in crescita anche le emissioni derivanti dal settore dei rifiuti con un incremento del 5,6% dal 1990 al 2022 a causa dell’aumento delle emissioni da smaltimento in discarica e, in misura minore, dal trattamento delle acque reflue (18,8%);

– la mancata diminuzione delle emissioni di trasporti e del residenziale”, ha portato a un progressivo avvicinamento dei livelli emissivi italiani ai tetti massimi consentiti, fino al loro superamento registrato sia nel 2021 che nel 2022. Questo ha comportato un allontanamento dell’Italia dagli obiettivi stabiliti dal regolamento 2023/857/UE.

 

AMBIENTE – Trasporti – ADR

Circ. Min. 14-05-24, n. 13921 – Commenti e chiarimenti operativi all’applicazione del D.M. 7 agosto 2023, inerente alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR

A seguito delle richieste di chiarimento pervenute in merito al D.M. 07-08-23, il Ministero specifica che esso si applica non solo alle imprese la cui attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose, sia svolta secondo una delle condizioni di esenzione descritte agli artt. 3, 4 e 5 del suddetto D.M., ma anche agli operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione, installatori di impianti o simili, nella misura in cui tali attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi. Sono invece esentate dall’obbligo di nominare un consulente le imprese che limitano la propria attività all’intermediazione, coordinamento ed organizzazione di beni e risorse che non hanno impatto sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose. A titolo di esempio, si cita un intermediario che abbia per scopo la conclusione di contratti di mediazione per il trasporto di merci e che non rientri nella definizione di speditore o di trasportatore (cfr. cap. 1.2 ADR). Vengono poi chiariti i casi di esclusione o esenzione totale di cui all’art. 3 del D.M. e i casi di esenzione parziale di cui all’art. 4 del D.M. Quanto all’esclusione o esenzione totale, sono ovviamente escluse dall’obbligo di nomina di un consulente le imprese la cui attività ricada in uno dei regimi di esenzioni individuati alla sezione 1.1.3, con eccezione della sottosezione 1.1.3.6. Sono, altresì, escluse dall’obbligo di nomina di un consulente le imprese la cui attività sia inerente a merci pericolose integralmente escluse dall’ADR per applicazione di una specifica disposizione o esentate dall’ADR in applicazione di uno specifico regime di confezionamento.

La Circolare in esame chiarisce altresì, in materia di formazione di cui all’art. 7 del DM, che la durata e la periodicità dei corsi di formazione è lasciata alla discrezione del legale rappresentante sulla base del livello di rischio delle attività svolte e in considerazione delle modifiche introdotte nella regolamentazione e nelle procedure stesse.

Da ultimo, il MIT precisa che, considerato che le responsabilità del vettore, del committente, del caricatore, dello scaricatore e del proprietario della merce sono definite dal quadro normativo nazionale oltre che dall’accordo ADR e che i ruoli e le responsabilità delle varie figure coinvolte richiedono una regolamentazione mediante stipula di idonei contratti, gli obblighi di ciascun operatore sono elencati espressamente nel capitolo 1.4.2 e 1.4.3 dell’ADR.

 

AMBIENTE / SICUREZZA – Agenti chimici

Reg.UE 2024/1328 del 16-05-24 – Regolamento (UE) 2024/1328 della Commissione, del 16 maggio 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano (D4), il decametilciclopentasilossano (D5) e il dodecametilcicloesasilossano (D6)Regolamento (UE) 2024/1328 della Commissione, del 16 maggio 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano (D4), il decametilciclopentasilossano (D5) e il dodecametilcicloesasilossano (D6)

Il Regolamento modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006

 

AMBIENTE – Produzione di rifiuti

L. 23-05-24, n. 67 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria

La legge converte il D.L. 14-04-23, n. 39 che ha dettato disposizioni urgenti in materia fiscale. Tra le disposizioni di interesse lo spostamento al 30 giugno 2024 del termine, già scaduto lo scorso 30 aprile, per l’approvazione da parte dei Comuni dei Piani economico-finanziari, dei regolamenti e delle delibere tariffarie relative alla tassa rifiuti per l’anno 2024. Restano efficaci le deliberazioni già approvate dagli Enti locali tra il 1° maggio 2024 e il 29 maggio 2024

La legge, inoltre, fa slittare al 1° luglio 2026 il termine per l’efficacia delle disposizioni sull’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (c.d. “plastic tax”). Secondo quanto previsto dalla relativa disciplina (articolo 1, commi 634-658, della legge 160/2019), il tributo è dovuto per tutti i manufatti monouso in plastica che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere e proteggere medicinali.

 

SICUREZZA – Attrezzature di lavoro – macchine – impianti

Dec. CE n. 1329 del 13/05/24 – Decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 della Commissione, del 13 maggio 2024, recante modifica e rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 per quanto riguarda le norme armonizzate per la prevenzione dell’esplosione e la protezione contro l’esplosione in atmosfere esplosive, i sistemi laser, le parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza, le macchine per materie plastiche e gomma, i veicoli per la raccolta dei rifiuti, le attrezzature per il supporto a terra degli aeromobili, i carrelli industriali senza guidatore a bordo e i loro sistemi, i cicli elettrici a pedalata assistita, i nastri trasportatori destinati al trasporto di persone per sport invernali o per utilizzo turistico, i carrelli spinti manualmente, le macchine tenonatrici e profilatrici per la lavorazione del legno, le trattrici e le macchine agricole e forestali, gli apparecchi commerciali per imballaggi sottovuoto, gli apparecchi per la refrigerazione e i produttori di ghiaccio commerciali, le cesoie tosaerba e gli apparecchi per il giardinaggio a motore azionati da operatore a terra

Aggiorna i riferimenti delle norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE relativamente a specifici argomenti, in particolare entra in regime di armonizzazione la norma EN ISO 13849-1:2023 (Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza – Parte 1: Principi generali per la progettazione) la cui precedente versione, EN ISO 13849-1:2015, è soppressa a decorrere dal 15 maggio 2027.

 

AMBIENTE – Ecogestione

Dir. CE n. 1306 del 29/04/24 – Direttiva (UE) 2024/1306 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda i termini per l’adozione di principi di rendicontazione di sostenibilità per taluni settori e per talune imprese di paesi terzi

Prorogato il termine del 30/06/24, entro il quale la Commissione UE avrebbe dovuto adottare i principi di rendicontazione di sostenibilità (ESG) specifici per settore di attività delle imprese.

Analogo slittamento è previsto per l’adozione dei principi di rendicontazione che dovranno adottare imprese di paesi terzi operanti nell’Unione.

Le imprese avranno, dunque, più tempo e modo per adottare e applicare la prima serie di principi per la rendicontazione delle informazioni generali da comunicare nel 2025 in relazione ai dati 2024, dettati nel regolamento delegato (UE) 2023/2772.

Solo successivamente scatterà l’obbligo per le imprese di adottare gli stardard più stringenti di rendicontazione ESG e della comunicazione di informazioni in funzione del settore di attività.

Tali standard andranno, infatti, a soppesare specificamente il rischio e gli impatti associati ai diversi settori in termini di sostenibilità per l’ambiente, i diritti umani e la governance, segnando una tappa ulteriore nel perseguimento degli obiettivi europei ESG dell’Agenda 2030.

 

 

 

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Le novità legislative del mese: Gennaio 2024 (chiusura redazionale 05.02.24)

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AMBIENTE – Energia

Reg. (UE) 2024/223 del 22/12/23 – Regolamento (UE) 2024/223 del Consiglio, del 22 dicembre 2023, recante modifica del regolamento (UE) 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili

Le modifiche apportate al regolamento (UE) 2022/2577 hanno lo scopo accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare accelerano la procedura autorizzativa delle energie rinnovabili e dei relativi progetti di infrastruttura di rete o che hanno il potenziale notevole in tal senso

Il regolamento si applica ora a tutte le procedure autorizzative la cui data di inizio rientri nella durata della sua applicazione e lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono termini più brevi di quelli di cui all’articolo 5, paragrafo 1. Tale articolo, anch’esso modificato, stabilisce un termine non superiore a sei mesi per la conclusione della procedura autorizzativa per la revisione della potenza dei progetti di energia rinnovabile che determini un aumento della capacità, comprese le autorizzazioni all’ammodernamento delle opere necessarie per la loro connessione alla rete e comprese le valutazioni di impatto ambientale necessarie.

 

SICUREZZA – Agenti Chimici

Regolamento “Critical Raw Materials Act” CRMA – REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020.

Novità in tema di sostenibilità ambientale. Il 12 dicembre 2023 il Parlamento Ue ha dato il via libera al regolamento che crea un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche (Critical raw materials act – CRMA).

Le materie prime critiche (CRM – Critical Raw Materials) sono quei materiali di strategica importanza economica, determinanti per la produzione di una vasta gamma di beni e applicazioni, e particolarmente rilevanti per la transizione ecologica (vengono utilizzate per esempio nelle turbine eoliche, nei pannelli fotovoltaici e nelle batterie); tali materiali sono, tuttavia, caratterizzati anche da un alto rischio di fornitura. Con questa normativa europea l’Europa punta, quindi, a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie fondamentali per numerose attività industriali, e a ridurre notevolmente la dipendenza dell’UE dalle importazioni da singoli Paesi fornitori.

In particolare, il documento prevede:

  • una capacità europea estrattiva tale da consentire l’estrazione di minerali necessari a coprire almeno il 10% del consumo annuo di materie prime strategiche;
  • una capacità di trasformazione che riesca a consentire la copertura di almeno il 40% del consumo annuo di CRM;
  • una capacità di riciclaggio da consentire la copertura di almeno il 25% del consumo annuo di materie prime strategiche,
  • una diversificazione delle importazioni di tali materie prime per garantire che, entro il 2030, il consumo annuo UE di ciascuna materia prima strategica possa contare sulle importazioni da diversi paesi terzi, nessuno dei quali copra più del 65% del consumo annuo.

 

Non ancora definitivamente approvato.

 

ECHA CHEM – ECHA CHEMICALS DATABASE

ECHA CHEM è il nuovo database pubblico delle sostanze chimiche dell’ECHA lanciato il 30 gennaio 2024. Inizialmente conterrà i dati che le aziende hanno presentato nelle loro registrazioni REACH (le oltre 100.000 registrazioni REACH). Nei prossimi anni, l’ECHA trasferirà gradualmente i dati che dovrà rendere disponibili al pubblico dall’attuale database Search for chemicals (oggi contiene informazioni su oltre 360.000 sostanze chimiche) all’ECHA CHEM.

Nel corso di quest’anno, il database verrà ampliato con l’inventario riprogettato delle classificazioni e delle etichettature (C&L Inventory), seguito dalla prima serie di elenchi normativi.

Durante la transizione, gli utenti potrebbero dover consultare sia l’ECHA CHEM che la piattaforma precedente che si trovano entrambe nella pagina web dell’ECHA https://echa.europa.eu/information-on-chemicals.

Come supporto durante questa transizione, ECHA nella pagina web https://echa.europa.eu/echa-chem raccoglierà informazioni pratiche sul progressivo trasferimento dei dati a ECHA CHEM. In questa pagina si potranno trovare le informazioni sulle versioni passate e future di ECHA CHEM, i diversi tipi di documentazione di supporto come webinar e Q&As, nonché un semplice tutorial che aiuterà a capire dove si potranno trovare le informazioni.

L’ECHA CHEM consente all’Agenzia di gestire meglio la crescente diversità e volume di dati, sfruttando al tempo stesso i progressi tecnologici.

 

“La sequenza temporale della transizione delle informazioni all’ECHA CHEM:

30 gennaio 2024 – Launch with REACH registration data

Maggio 2024 – REACH registration data alignment wit latest IUCLID format

Q3 2024 – Revised Classification and labelling inventory

Q4 2024 – First set of regulatory processes and obligation list”

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

Guida CONAI 2024 – Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale

Premesso che:

  • in base alla normativa vigente (art. 221 del D.Lgs. 152/2006), le aziende produttrici ed utilizzatrici sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e per questo partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi
  • per produttori si intendono i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti
  • per utilizzatori si intendono gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono/riparano imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione)
  • l’articolo 221 prevede che i Produttori aderiscano a uno dei Consorzi di Filiera (di cui all’art. 223 del medesimo decreto). In alternativa, i Produttori possono “organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio” o “mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi […]”
  • il Contributo Ambientale CONAI rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 152/06, vengono ripartiti “in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale”
  • la Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale è uno strumento operativo redatto da CONAI che illustra le procedure consortili previste per i diversi soggetti interessati, insieme alle definizioni, esemplificazioni, schede tecniche e linee interpretative.

Le principali novità della Guida 2024 sono:

  • continua la fase sperimentale del progetto relativo alla nuova modalità dichiarativa semplificata del Contributo, che si basa sui dati desumibili dai tracciati XML delle fatture elettroniche emesse dai consorziati che effettuano “prime cessioni di imballaggi”.
  • Variazione del Contributo Ambientale CONAI per i materiali alluminio, carta, legno, plastica e plastica biodegradabile e compostabile.
  • Aggiornamento delle procedure di applicazione, esposizione in fattura e dichiarazione del Contributo Ambientale.
  • Aggiornamento delle procedure di rimborso/esenzione dal Contributo Ambientale per attività di esportazione.

 

SICUREZZA – Luoghi di Lavoro

N.Min. 24-01-24, n. 694 – Nota Ministeriale sul DPR n. 177/2011 problematiche sui luoghi confinati e ambienti sospetti di inquinamento

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’obbligatorietà della certificazione dei contratti per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto, evidenziando che il suddetto obbligo vale per tutte le tipologie di azienda e quindi anche per i lavoratori autonomi, soprattutto in termini di sorveglianza sanitaria. Inoltre, chiarisce che il requisito della presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, deve intendersi riferita al personale impiegato sulla specifica attività, indipendentemente dal numero complessivo della forza lavoro della stessa azienda. Inoltre chiarisce che “qualora l’impresa decida di utilizzare personale con altre tipologie contrattuali (diverse da subordinato a tempo indeterminato), allora l’impresa dovrà procedere alla certificazione del contratto di lavoro ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003. Inoltre, nel caso in cui l’impiego del personale in questione avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto. Tali certificazioni, ovviamente, potranno essere utilizzate dall’appaltatore per tutta la durata dei rapporti di lavoro cui si riferiscono, a prescindere dalla circostanza che la certificazione sia stata effettuata in occasione di uno specifico appalto. “

 

AMBIENTE – Suolo e sottosuolo

DGR (Lazio) n. 3 del 04/01/24 – Revoca della DGR 296/2019 e approvazione delle nuove Linee Guida “Bonifica di siti contaminati” – Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla L.R. 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i.

Approva:

  • il documento “Bonifica di siti contaminati – Linee Guida – Indirizzi e coordinamento dei procedimenti amministrativi di approvazione ed esecuzione degli interventi disciplinati dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Parte IV Titolo V, e dalla L.R. 9 luglio 1998 n. 27 e s.m.i., e la relativa modulistica, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
  • lo schema di convenzione tra ARPA Lazio e le Province, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.

 

SICUREZZA – INAIL Gestione infortuni e malattie professionali

DM 15/11/23 – Aggiornamento dell’elenco delle malattie professionali.

A

Pubblicato in G.U. n. 12 del 13 gennaio, aggiorna l’elenco delle malattie professionali per le quali sorge l’obbligo di denuncia da parte del medico che le accerta. Il decreto recepisce quanto previsto dall’art. 139 del T.U. INAIL (Dpr n. 1124/1965), il quale prevede – inoltre -, in caso di inadempimento, la sanzione penale dell’arresto o dell’ammenda.

L’elenco, in allegato al documento, è suddiviso in tre liste:

  • Lista I: Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;
  • Lista II: Malattie la cui origine lavorativa è di limitata possibilità;
  • Lista III: Malattie la cui origine lavorativa è possibile.

Ricordiamo che la malattia professionale rappresenta la conseguenza di una graduale, lenta e progressiva azione lesiva sull’organismo del lavoratore riconducibile al fatto che la malattia sia stata contratta nell’esercizio e proprio a causa dell’attività lavorativa svolta dal soggetto.

 

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Le novità legislative del mese: Novembre 2023 (chiusura redazionale 07.12.23)

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AMBIENTE E SICUREZZA – Sostanze pericolose

Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche

Il Regolamento definisce quando si possa considerare che un’attività economica contribuisca in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

Inoltre, modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche

I criteri individuati dal Regolamento, applicabili dal 1° gennaio 2024, sono identificati nell’allegato II e relazionati alle attività economiche come, ad esempio, fabbricazione di imballaggi in materie plastiche, fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi, trattamento dei rifiuti pericolosi, recupero dei rifiuti organici mediante digestione anaerobica o compostaggio, decontaminazione e smantellamento dei prodotti a fine vita, cernita e recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi.

 

SICUREZZA – INAIL – Gestione infortuni e malattie professionali

DM 10/10/2023 – Revisione delle tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura

Il Decreto riporta in allegato le nuove tabelle riviste delle malattie professionali nell’agricoltura e nell’industria. Nel Decreto sono elencate 81 malattie professionali indennizzabili nel settore dell’industria.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

Decreto Direttoriale n. 143 del 06/11/23 – Modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell’allegato VII al D. Lgs. n. 81/2008, a verifiche periodiche, volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

 

Racc. CE n. 2585 del 06-10-23 – Raccomandazione (UE) 2023/2585 della Commissione, del 6 ottobre 2023, sul miglioramento del tasso di restituzione di telefoni cellulari, tablet e computer portatili usati e di scarto

La Commissione UE raccomanda agli stati membri di attivarsi per incentivare il riutilizzo di dispositivi quali cellulari, smartphone, tablet, notebook, laptop, ecc., usati e il recupero dei relativi RAEE.

In particolare, la Raccomandazione, al fine di sostenere il passaggio a un’economia circolare, individua una serie di misure che favoriscano il riutilizzo dei dispositivi elettronici funzionanti. Obiettivo della Raccomandazione è anche quello d’incrementare e migliorare la raccolta di RAEE da cellulari, smartphone, tablet, notebook, laptop, ecc., e favorirne l’avvio al riciclo ovvero il reimpiego dopo operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione.

 Tra le misure individuate: incentivi economici (es. sconti e buoni), utilizzo di servizi postali per la raccolta e il ritiro, promozione di campagne d’informazione.

 

AMBIENTE – Certificazioni di sistema

Decisione CEE/CEEA/CECA n. 2463 del 03/11/23 – Decisione (EU) 2023/2463 della Commissione, del 3 novembre 2023, relativa alla pubblicazione della guida per l’utente che illustra le misure necessarie per aderire al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell’UE a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Con la Decisione, l’Unione Europea pubblica una guida per l’utente per aderire al sistema di ecogestione e audit dell’UE” e abroga la precedente Decisione 2013/131/UE.

La nuova Decisione è costituita da una parte introduttiva che spiega il sistema EMAS e i vantaggi per la gestione ambientali da parte di un’organizzi che adotti tale sistema, e da otto sezioni:

– Pianificare e preparare

– Definire la politica ambientale

– Elaborare un programma ambientale

– Istituire e attuare un sistema di gestione ambientale

– Audit interno

– Preparazione della dichiarazione ambientale

– Verifica esterna

– Registrazione nel registro EMAS.

 

AMBIENTE – Certificazioni – Emissioni

ISO 14068-1:2023 – Gestione dei gas a effetto serra e dei cambiamenti climatici e attività correlate – Carbon Neutrality

La nuova ISO è il principale documento riconosciuto a livello internazionale per il raggiungimento della Carbon Neutrality. Uno dei principali obiettivi è quello di aiutare le organizzazioni a raggiungere e dimostrare la Carbon Neutrality in modo affidabile, evitando il greenwashing. Questo documento specifica i principi, i requisiti e le linee guida per raggiungere e dimostrare la Carbon Neutrality attraverso la quantificazione, la riduzione e la compensazione dell’impronta di carbonio. Conformemente alla prassi comune, utilizza il termine “carbonio” per riferirsi a tutti i gas a effetto serra (GHG) in espressioni composte come “carbon neutral”.

È applicabile a un’ampia gamma di soggetti come organizzazioni (comprese aziende, autorità locali e istituzioni finanziarie) e prodotti (beni o servizi, inclusi edifici ed eventi). Non è destinato ad essere utilizzato per i territori (come regioni, paesi, stati o città), compresi i firmatari della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) quando comunicano i risultati nazionali ai fini di tale convenzione. Questo documento stabilisce una gerarchia per la neutralità carbonica in cui le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra (dirette e indirette) e i miglioramenti dell’assorbimento dei gas a effetto serra all’interno della catena del valore hanno la priorità sulla compensazione. Include requisiti per gli impegni di neutralità carbonica e la presentazione di dichiarazioni di neutralità carbonica.

 

AMBIENTE – Energia _ Impianti ed apparecchi elettrici

Rettifica (Com.) del 07/11/23 – Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari

La rettifica sostituisce nel Regolamento (UE) n. 812/2013 il concetto di dispositivo “commercializzato” con quello di “immesso sul mercato” che, come indicato in diversi regolamenti europei (es. Reg. (UE) n. 765/2008, Reg. (UE) n. 2019/1020, si riferisce alla “prima messa a disposizione del dispositivo sul mercato comunitario”.

 

 

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Le novità legislative del mese: Ottobre 2023 (chiusura redazionale 08.11.23)

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

UNI 10802:2023 – Rifiuti – Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati

Dopo 10 anni, viene aggiornata la norma che descrive:

– modalità di campionamento manuale di rifiuti in relazione al loro diverso stato fisico;

– procedure di riduzione dimensionale dei campioni di rifiuti prelevati in campo, al fine di facilitarne il trasporto in laboratorio;

– procedure per l’imballaggio, la conservazione, lo stoccaggio del campione a breve termine e il trasporto dei campioni di rifiuti;

– documentazione per la rintracciabilità delle operazioni di campionamento.

La norma si applica ai rifiuti liquidi, liquefattibili per riscaldamento, pastosi, solidi (polverulenti, granulari, grossolani e monolitici) e ai fanghi. I principi tecnici enunciati nella norma possono costituire un riferimento anche per altre matrici solide e liquide quali, per esempio, i cosiddetti End of Waste.

Da segnalare come novità rispetto alla precedente revisione, gli esempi di piani di campionamento riportati nell’Appendice F.

 

Circolare (Comitati) n. 3 del 10/10/23 – Applicazione delle disposizioni contenute nelle delibere n. 6 del 30 maggio 2017 e successive modifiche ed integrazioni e della delibera n. 1 del 30 gennaio 2020

In una circolare esplicativa, il Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha chiarito che le imprese il cui Responsabile Tecnico non risulta più idoneo alla data del 17/10/2023, possono proseguire l’attività solo per alcuni giorni successivi, durante i quali la funzione è provvisoriamente esercitata dai legali rappresentanti.

Il periodo transitorio in questione è considerato valido a tutti gli effetti ai fini della dimostrazione dei requisiti per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che intende ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico.

Le Sezioni regionali dell’Albo notificheranno le avvenute decadenze alle imprese interessate, tramite PEC. L’idoneità di tutti i soggetti che superano le verifiche sarà ripristinata in automatico.

 

Deliberazione n. 5/ALBO/CN del 11/10/2023 – Procedure operative nei casi di decadenza di idoneità del responsabile tecnico al 16 ottobre 2023

La delibera stabilisce che le imprese il cui Responsabile Tecnico non risulta più idoneo alla data del 17/10/2023, possono proseguire l’attività solo per alcuni giorni successivi, durante i quali la funzione è provvisoriamente esercitata dai legali rappresentanti.

Rimangono invariati gli adempimenti previsti dalla Circolare (Comitati) n. 3 del 10/10/23.

 

DD (Campania) n. 322 del 24/10/23 – Adozione “Carta dei diritti e dei doveri dell’utente nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani” ex art 21, comma 3, lettera l) L.r 14/2016 e s.m.i.

La Regione Campania ha adottato la Carta dei diritti e dei doveri dell’utente nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ex art. 21, comma 3, lettera l) L.r 14/2016, con l’introduzione della Carta elaborata dall’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti, e che rappresenta un importante strumento che «concorre in modo rilevante a tutelare l’ambiente ed a garantire le giuste relazioni dei cittadini e delle generazioni future con le risorse naturali del territorio campano». Ispirato ai principi fondamentali di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia, trasparenza, sicurezza e rispetto dell’ambiente e della salute umana, privacy, il provvedimento persegue obiettivi di miglioramento e razionalizzazione, nell’ottica dell’adozione di soluzioni più funzionali allo scopo attraverso un contributo attivo dell’utente, anche al fine di migliorare il servizio.

 

SICUREZZA – Sicurezza e igiene generale

DM 20-09-23 – Rivalutazione delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge

Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha stabilito che le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%.

 

SICUREZZA – Attrezzature di lavoro – macchine – impianti

Decreto Direttoriale n. 123 del 24/10/23 – 43° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell’allegato VII al D. Lgs. n. 81/2008, a verifiche periodiche, volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Emissioni impianti industriali

Reg CE n. 2122 del 12/10/23 – Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122 della Commissione, del 12 ottobre 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l’aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Nuove modalità con cui gli Stati Ue comunicano le emissioni degli impianti soggetti alla disciplina Emission Trading System. Il documento modifica profondamente il regolamento (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l’aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE.

In particolare, sono ben 35 le modifiche apportate, tra cui quelle all’art. 3 (“Definizioni”), all’art. 54 (“Disposizioni specifiche per i biocarburanti”), e all’allegato IX (“Informazioni e dati minimi da conservare”).

Tra le novità spicca quella che consente agli Stati membri di ottemperare all’obbligo di comunicare annualmente le emissioni sottoposte a verifica di ciascun impianto di incenerimento di rifiuti urbani entro il 30 aprile di ogni anno; analogamente, poi, i gestori degli impianti entro il 31 marzo di ogni anno dovranno presentare all’autorità competente una comunicazione delle emissioni (il riferimento è agli impianti che svolgono attività di combustione e hanno una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW).

In vigore dal 01/01/2024 (con eccezione di alcuni punti applicabili dal 1° luglio 2024).

 

 

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Le novità legislative del mese: Agosto 2023 (chiusura redazionale 05.09.23)

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AMBIENTE E SICUREZZA – Sostanze pericolose

DM 14/07/23 – Attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/171 della Commissione, del 28 ottobre 2022, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha aggiornato l’allegato III del decreto legislativo n. 27 del 4 marzo 2014, inserendo il punto 9 a)-III che autorizza fino al 31 dicembre 2026 la presenza di cromo esavalente fino allo 0,7 % in peso, quando usato come agente anticorrosivo nel fluido di lavoro del circuito sigillato in acciaio al carbonio delle pompe di calore ad assorbimento funzionanti a gas, per il riscaldamento degli ambienti e dell’acqua.

 

AMBIENTE – Risparmio energetico

Delib. Giunta Reg. (Piemonte) n. 58-7356 del 31/07/23 – Decreto legislativo 387/2003, articolo 12, comma 7. Indicazioni sull’installazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico, in coerenza con il decreto legislativo 199/2021

La Giunta regionale della regione Piemonte ha deciso di limitare la possibilità d’installare impianti fotovoltaici su aree agricole, disponendo che, al fine di salvaguardare e valorizzare le aree agricole piemontesi di elevato interesse agronomico (identificabili come quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera E del d.m. 1444/68), in tali aree agricole sia consentita unicamente l’installazione di impianti fotovoltaici di tipo agrivoltaico. L’Allegato A della Delibera specifica, tra le altre cose, le caratteristiche degli impianti agrivoltaici.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi

Circolare (Comitati) n. 2 del 01/08/23 – Trasporto intermodale di rifiuti – chiarimenti sulle modalità di gestione della tratta stradale

Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali chiarisce in una circolare , come già fatto nelle precedenti circolari n. 1235 del 4 dicembre 2017 e n. 6 del 21 luglio 2022, che le parti iniziale e terminale su strada del trasporto intermodale di rifiuti possono essere effettuate da un complesso veicolare composto da trattore/motrice e semirimorchio/rimorchio di due imprese diverse, purché entrambe le imprese siano iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella stessa categoria di iscrizione e per i codici EER relativi ai rifiuti trasportati.

Nei documenti di trasporto (formulario, se il trasporto intermodale avviene in Italia, o documento di movimento o allegato VII al Regolamento CE n. 1013/2006 se si stratta di un trasporto transfrontaliero di rifiuti) dovranno essere indicate generalità e numero di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di entrambe le imprese, fermo restando che il titolare del trasporto, indicato come trasportatore, rimane l’impresa che ha in disponibilità il semirimorchio/rimorchio, mentre i dati dell’impresa titolare del trattore/motrice dovranno essere riportati nel campo annotazioni.

 

SICUREZZA – Agenti biologici

Circ. Min. n. 25613 del 11/08/23 – Aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2

Il Ministero della Salute ha aggiornato le disposizioni in materia di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2, stabilendo che le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non debbano più essere sottoposte alla misura dell’isolamento, pur raccomandando, comunque, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie.

In particolare, è consigliato:

  • Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone.
  • Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi.
  • Applicare una corretta igiene delle mani.
  • Evitare ambienti affollati.
  • Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e sociosanitaria, che devono quindi evitare il contatto con pazienti a rischio.
  • Informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse.
  • Contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.

Per quanto riguarda le persone con diagnosi confermata di Covid-19 ricoverate in ospedale oppure ospiti di RSA si rimanda alle norme fin qui attuate.

Per le persone che sono venute a contatto con casi di Covid-19, non si applica nessuna misura restrittiva. Si raccomanda comunque che le stesse pongano attenzione all’eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto. Nel corso di questi giorni è opportuno che la persona eviti il contatto con persone fragili, immunodepressi, donne in gravidanza. Se durante questo periodo si manifestano sintomi suggestivi di Covid-19 è raccomandata l’esecuzione di un test antigenico, anche autosomministrato, o molecolare per SARS-CoV-2.

 

AMBIENTE – VIA – VAS – IPPC

Determinazione Dirigenziale (Regione Piemonte) n. 603 del 17/08/23 – Fase di valutazione della procedura di VAS di competenza regionale relativa alla proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRRS2023), adottata con DGR n. 14 – 7109 del 26 giugno 2023. Espressione del parere motivato di cui all’articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006

La Regione Piemonte, in qualità di autorità competente, ha espresso nella “Relazione istruttoria dell’organo tecnico regionale” (Allegato A), il parere motivato di cui all’articolo 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, nell’ambito della fase di valutazione della procedura di VAS del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRRS2023).

 

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Le novità legislative del mese: Luglio 2023 (chiusura redazionale 09.08.23)

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SICUREZZA – Attrezzature di lavoro – macchine – impianti

Rettifica (com.) del 04/07/23 – Rettifica del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio

Sarà applicabile dal 20 gennaio 2027 (anziché 14 gennaio) il regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE e la direttiva 73/361/CEE.

Sulla Gazzetta n. L169 dello scorso 4 luglio è comparsa, infatti, una rettifica del nuovo “Regolamento macchine” da parte dell’Ue.

Il differimento dei termini non riguarda solo il calendario di efficacia dell’intero regolamento ma l’applicazione anche di specifiche disposizioni elencate nell’art. 54 del documento.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Gas serra e ozono lesivi

Dec. CE n. 1575/2023 del 27/07/23 – Decisione (UE) 2023/1575 della Commissione del 27 luglio 2023 relativa al quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2024 nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE

Stabilisce in 1 386 051 745 l’ammontare per il 2024 delle quote che rientrano nel sistema di scambio delle emissioni (ETS) dei gas a effetto serra nell’Unione Europea (di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE).

 

AMBIENTE E SICUREZZA – Sostanze pericolose

Reg. CE n. 1542/2023 del 12/07/23 – Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE

Stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per consentire l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all’interno dell’Unione. Fornisce, inoltre, requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione; impone obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie. Indica, infine, i requisiti per gli appalti pubblici verdi, riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie.

Il Capo IX istituisce, per tutte le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici, la loro registrazione in formato elettronico («passaporto della batteria»), come mezzo di scambio di informazioni e di tracciabilità dei dispositivi, dalla loro origine al loro trattamento, riciclaggio e recupero.

 

Si applica dal 18/02/24 a tutte le categorie di batterie (portatili, per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione – batterie per autoveicoli, per mezzi di trasporto leggeri, per veicoli elettrici, industriali), indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall’uso o dalla finalità delle stesse. Si applica anche a batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti.

L’obbligo di possesso del “passaporto” decorre dal 18/02/27.

 

Reg. UE n. 1464/2023 del 14/07/23 – Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione del 14 luglio 2023 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide

Apporta modifiche ai limiti di emissione previsti per la formaldeide, già richiamati nel Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). La Commissione UE ha ritenuto appropriati e affrontabili per l’industria a livello Europeo nuovi limiti nell’aria in ambienti chiusi e all’interno dei veicoli stradali di 0,062 mg/m3 per gli articoli a base di legno e i mobili e il valore limite di 0,080 mg/m3 per tutti gli altri articoli

Il Regolamento inoltre dispone:

– divieto di immissione sul mercato di mobili e articoli a base di legno che non rispettano il limite di formaldeide di 0,062 mg/m3 dal 26 agosto 2026;

– divieto di immissione sul mercato per tutti gli altri articoli che rilasciano formaldeide di 0,080 mg/m3 con decorrenza 6 agosto 2027.

Tali nuovi limiti modificano dunque il contenuto dell’Allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ma NON si applicano:

– agli articoli destinati esclusivamente all’uso all’aperto in condizioni prevedibili;

– agli articoli da costruzione utilizzati esclusivamente al di fuori dell’involucro edilizio e della barriera al vapore e che non emettono formaldeide nell’aria degli ambienti chiusi;

– agli articoli destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale, a meno che la formaldeide da essi rilasciata non comporti l’esposizione del pubblico in condizioni d’uso prevedibili;

– agli articoli destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004.

 

SICUREZZA – Movimentazione Manuale dei Carichi

Determinazione del Dirigente (Lazio) n. G09729 del 14/07/23 – Piano Regionale della Prevenzione 2020/2025 approvato con DGR 970 del 21/12/2021-Programma predefinito PP8 “Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell’apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro”. Approvazione dei Vademecum: “La prevenzione del rischio dell’apparato muscolo scheletrico”, “La prevenzione del rischio stress lavoro correlato”

E’ approvato il Vademecum “La prevenzione del rischio dell’apparato muscolo scheletrico”, che è allegato alla Determinazione stessa. Rivolto a Datori di Lavoro, RSPP/ASPP, Medici Competenti, RLS/RLST, Consulenti, allo scopo di fornire gli elementi fondamentali per la corretta gestione del rischio per patologie dell’apparato muscolo-scheletrico, può essere considerato uno strumento a supporto di valutazioni e analisi, la cui validità è formalmente riconosciuta da enti di controllo competenti.

 

SICUREZZA – Stress lavoro correlato

Determinazione del Dirigente (Lazio) n. G09729 del 14/07/23 – Piano Regionale della Prevenzione 2020/2025 approvato con DGR 970 del 21/12/2021-Programma predefinito PP8 “Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell’apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro”. Approvazione dei Vademecum: “La prevenzione del rischio dell’apparato muscolo scheletrico”, “La prevenzione del rischio stress lavoro correlato”

E’ approvato il Vademecum “La prevenzione del rischio stress lavoro correlato”, che è allegato alla Determinazione stessa. Rivolto a Datori di Lavoro, RSPP/ASPP, Medici Competenti, RLS/RLST, Consulenti, allo scopo di fornire gli elementi fondamentali per la corretta gestione del rischio per patologie dell’apparato muscolo-scheletrico, può essere considerato uno strumento a supporto di valutazioni e analisi, la cui validità è formalmente riconosciuta da enti di controllo competenti.

 

AMBIENTE – Certificazioni di sistema

Dec. UE n. 1533/2023 del 24/07/23 – Decisione di esecuzione (UE) 2023/1533 della Commissione del 24 luglio 2023 sul riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Ecoprofit come conformi ai corrispondenti requisiti del sistema di ecogestione e audit (EMAS), a norma dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Sancisce l’equivalenza tra le parti del sistema Ecoprofit (Ecological Project for Integrated Environmental Protection) e i requisiti del regolamento (CE) n. 1221/2009 («requisiti EMAS»), formalizzata nel dettaglio (punto norma per punto norma) in una matrice allegata alla decisione.

 

AMBIENTE – VIA – VAS – IPPC

Delib. Giunta Reg. (Piemonte) n. 26-7197 del 12/07/23 – D.Lgs. 152/2006 – Valutazione Ambientale Strategica (VAS): disposizioni operative per l’espressione del parere motivato regionale, per la dichiarazione di sintesi e per la partecipazione della Regione Piemonte ai procedimenti di VAS in qualità di soggetto consultato

Sono approvate le disposizioni operative per le quali, tra l’altro:

– il parere motivato, per i piani o programmi la cui autorità competente per la VAS è la Regione Piemonte e la struttura regionale competente per materia coincide con la struttura che predispone gli elaborati di piano o programma, è espresso con provvedimento dirigenziale della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate”

– per i piani o programmi diversi da quelli di cui al punto precedente, il parere motivato è espresso con provvedimento dirigenziale della struttura regionale competente per materia;

– per i PRGC e loro varianti per le quali la Regione è soggetto consultato, il contributo regionale è espresso dalla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate”

– per i programmi e i piani diversi da quelli di cui al precedente punto per i quali la Regione Piemonte è soggetto consultato, il contributo regionale è espresso dalla struttura regionale competente per materia, fatta salva l’espressione con deliberazione della Giunta regionale nel caso in cui il Piano o Programma, in base alle discipline di settore, preveda la successiva espressione da parte di detto organo nell’iter approvativo degli interventi o per la localizzazione degli stessi.

Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano anche per i procedimenti in corso.

 

LR (Piemonte) n. 13 del 19/07/23 – Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)

Stabilisce che le autorità competenti sono, rispettivamente: province e Città metropolitana di Torino per le AIA; la pubblica amministrazione che approva il piano o il programma per le VAS; i comuni, le province, la Città metropolitana di Torino e la Regione (secondo quanto definito nell’allegato A) per le VIA. Nei procedimenti di VIA e di VAS, per garantire la separazione tra autorità competente e autorità procedente, è previsto il ricorso ad articolazioni o organi interni della stessa amministrazione

Istituisce inoltre presso la Regione, l’organo tecnico regionale (OTR) costituito da un nucleo centrale che si integra, per tutte le funzioni previste, con le strutture regionali individuate in relazione alle diverse tipologie di opere, nonché alle componenti ambientali interessate. Il nucleo centrale riceve le istanze di avvio dei procedimenti ed è responsabile del coordinamento delle funzioni. L’OTR ha, tra l’altro, il compito di: gestire le procedure ai fini dell’espressione regionale nell’ambito delle procedure di VIA e di VAS di competenza statale; elaborare e sottoporre alla Giunta regionale, linee guida per le valutazioni ambientali e relative procedure, nonché per l’integrazione degli aspetti ambientali nella predisposizione di piani e programmi, con particolare attenzione alla sperimentazione di metodologie e tecniche in materia ambientale.

Gli Allegati definiscono, rispettivamente: progetti sottoposti alla VIA e autorità competenti (Allegato A); progetti sottoposti a verifica di VIA e autorità competenti (Allegato B); oneri istruttori per VIA e VAS (Allegato C).

Le autorità competenti ricevono supporto tecnico dall’’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA).

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – AUA – AIA

Comunicato del 10/07/23 – Approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal “Coordinamento Emissioni”

Il documento esprime gli orientamenti di tutte le autorità centrali e locali competenti in relazione alle emissioni odorigene di impianti e attività. L’attuazione di tali orientamenti è demandata alle autorità regionali e alle autorità competenti ma il documento può in tutti i casi costituire

un riferimento utilizzabile negli ambiti di discrezionalità tecnico/amministrativa dei processi istruttori e decisionali che le autorità devono oggi realizzare in materia

I principi su cui si basa il documento sono:

– l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e, conseguentemente, l’AUA sono legittimate, in caso di impianti e attività aventi potenziale impatto odorigeno, a regolamentare le emissioni odorigene,

– le domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e le domande di AUA per gli stabilimenti in cui sono presenti impianti/attività aventi potenziale impatto odorigeno devono pertanto contenere una descrizione e valutazione delle emissioni odorigene e delle misure previste al riguardo.

Il documento, tra le altre cose, identifica gli impianti/attività aventi un potenziale impatto odorigeno.

 

SICUREZZA – Sicurezza e igiene generale

Legge n. 84 del 08/06/23 – Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

L’atto formale di ratifica, a distanza di 42 anni dalla promulgazione, della Convenzione internazionale sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, non introduce nuovi adempimenti: i principi della Convenzione del 1981 e dei successivi atti emanati dallo ILO (International Labour Organisation) sono rispecchiati nel Testo Unico della Sicurezza (decreto legislativo 81/2008) perno giuridico in Italia del «sistema nazionale di salute e sicurezza sul lavoro».

 

SICUREZZA – Luoghi di lavoro

Vademecum del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature

Fornisce le indicazioni per la gestione dei lavoratori esposti (in ambienti indoor e outdoor) alle elevate temperature nel periodo estivo, comprensiva del rimando alle indicazioni dell’Inps per la gestione della CIG ordinaria con causale “eventi meteo – temperature elevate”. Il vademecum colleziona le analisi sui rischi lavorativi effettuate dagli enti preposti, correlate con le disposizioni normative vigenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Al suo interno si individuano i settori di attività coinvolti (es. industria dei metalli) e le misure da adottare.

 

La sanificazione nel post pandemia. La standardizzazione dei processi. Sensibilizzare le aziende ai processi di pulizia e sanificazione come prassi standard di prevenzione dagli infortuni e dalle malattie sul lavoro

Il documento è stato sviluppato con lo scopo di riconoscere la sanificazione quale elemento di primaria importanza non solo in relazione all’emergenza pandemica da SARS CoV-2, ma come “prassi standard” di prevenzione della diffusione delle malattie infettive sul lavoro. Vuole rappresentare una guida sulle attività di sanificazione e si rivolge sia ai datori di lavoro che intendono effettuare le attività di sanificazione internamente sia alle imprese di pulizia a cui viene esternalizzato il servizio.

Sulla base delle indicazioni contenute, il datore di lavoro potrà redigere un piano di lavoro, attribuire compiti e responsabilità, definire la frequenza delle attività di pulizia, disinfezione e sanificazione, operare la valutazione dei rischi in base anche alla specificità di ogni ambiente e delle strumentazioni utilizzate.

 

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Le novità legislative del mese: Giugno 2023 (chiusura redazionale 05.07.23)

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SICUREZZA – Attrezzature di lavoro – macchine – impianti

Reg CE n. 1230 del 14/06/23 – Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio

In gazzetta dal 29/06/23 andrà a sostituire l’attuale Direttiva Macchine 2006/42/CE. Novità sostanziali:

-) Si applica, a differenza della vecchia direttiva che prendeva in considerazione solo le macchine nuove, anche ai prodotti che hanno subito “modifiche sostanziali”, ovvero tali da influenzarne la conformità ai requisiti di sicurezza.

-) Sono introdotte le figure dell’importatore e del distributore. L’importatore è responsabile della conformità del prodotto e ne risponde in prima persona.

-) Nel campo di applicazione rientrano i “componente di sicurezza”, che includono, per la prima volta, anche i componenti digitali, compreso il software. Il software che svolge funzioni di sicurezza, immesso sul mercato separatamente, dovrà quindi essere marcato UE ai sensi del regolamento macchine ed essere accompagnato da una dichiarazione di conformità UE e, per quanto necessario, da istruzioni per l’uso.

-) La documentazione potrà essere fornita in formato digitale. La lingua con cui sono fornite le informazioni dovrà essere facilmente comprensibile agli utilizzatori e alle autorità di sorveglianza del mercato e dovrà essere definita da ogni Stato membro.

-) Si applica ai sistemi che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale per gli aspetti che riguardano le possibili influenze sulla sicurezza della macchina. In particolare, la valutazione dei rischi dovrà tenere conto dell’evoluzione del comportamento delle macchine progettate per funzionare con diversi livelli di autonomia.

-) Viene inserita la cibersicurezza, per cui si chiede che i circuiti di comando che svolgono funzioni di sicurezza siano progettati in modo da evitare che attacchi malevoli possano causare comportamenti pericolosi delle macchine. È introdotto un nuovo requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute dedicato alla protezione dei sistemi informatici contro la corruzione.

-) Tiene conto delle nuove soluzioni di sicurezza da adottare per garantire la tutela delle persone in applicazioni collaborative, tenendo in considerazione anche gli aspetti di stress psicologico che queste situazioni lavorative possono arrecare.

-) La dichiarazione CE di conformità è sostituita da una dichiarazione di conformità UE. Quando ad un prodotto si applicano più atti dell’Unione europea deve essere redatta un’unica dichiarazione di conformità UE che li racchiude tutti.

-) Tutte le tipologie di macchine attualmente elencate nell’allegato IV della direttiva 2006/42/CE sono stati inseriti nella parte A dell’allegato I del nuovo Regolamento. I prodotti compresi in questo allegato sono rimasti invariati e sono stati aggiunti i sistemi che garantiscono funzioni di sicurezza e utilizzano approcci di apprendimento automatico e le macchine che incorporano sistemi che garantiscono funzioni di sicurezza che non sono stati immessi autonomamente sul mercato e che utilizzano approcci di apprendimento automatico, rispetto solo a questi sistemi.

L’attuale Direttiva 2006/42/CE sarà abrogata dal 14/01/27 e pertanto fino al 13/01/27 sarà possibile immettere sul mercato macchine conformi alla Direttiva 2006/42/CE.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti industriali

DM n. 309 del 28/06/2023 – Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività

Documento tecnico rivolto alle autorità competenti, che contempla gli “Indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”.

Tali indirizzi forniscono, pertanto, un importante quadro di riferimento da utilizzare nei procedimenti istruttori e decisionali delle autorità competenti in materia di autorizzazioni ambientali. Si applicano in via diretta agli stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale AUA e in via indiretta alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale AIA.

Fermo restando il potere delle regioni di individuare ulteriori attività, gli indirizzi forniscono un primo elenco “di riferimento” di impianti e di attività aventi un potenziale impatto odorigeno che devono tenere in considerazione le emissioni odorigene nelle domande autorizzative e identificano una serie di procedure istruttorie applicabili a differenti situazioni, in funzione soprattutto della presenza di impianti e attività dell’elenco “di riferimento” o in ulteriori categorie generali individuate dalle autorità regionali. Di seguito un estratto dell’elenco degli impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno: lavorazione materie plastiche, fonderie e produzione di anime per fonderia, produzione di pitture e vernici (impianti e attività ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 275 del Dlgs 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t), ecc.

 

DGR (Marche) n. 835 12/06/23 – Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2023/2024 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva.

Il provvedimento, in attuazione del Piano di Azione di cui alla DACR 52/2007, si pone l’obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente. Le misure contingenti, che avranno durata dal 01/11/23 al 15/04/24, sono contenute nell’allegato A della delibera, la quale si compone di 11 articoli.

 

SICUREZZA – Agenti Chimici

Aggiornamento del 10/06/22 dell’ECHA relativo alla Candidate List – Lista di sostanze candidate ad essere incluse nell’Allegato XIV di REACH delle sostanze soggette alla procedura di autorizzazione

L’ECHA ha aggiunto 2 nuove sostanze SVHC nella Candidate List:

– Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (EC 278-355-8; CAS 75980-60-8) classificata come tossica per la riproduzione

– Bis(4-chlorophenyl) sulphone (EC 201-247-9; CAS 80-07-9) per le sue proprietà di persistenza e bioaccumulo (vPvB).

La prima viene utilizzata in Inchiostri e toner, prodotti di rivestimento, fotochimici, polimeri, adesivi e sigillanti e riempitivi, stucchi, intonaci, argilla da modellare, mentre la seconda nella produzione di prodotti chimici, prodotti in plastica e prodotti in gomma.

La Candidate List delle sostanze estremamente preoccupanti contiene ora 235 voci.

Lista aggiornata reperibile all’indirizzo internet: https://echa.europa.eu/candidate-list-table.

 

Comunicazione CE del 27/06/23 – Entrata in vigore della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001

Con il Comunicato pubblicato il 27 giugno 2023 il Ministero degli Affari Esteri ha informato che per l’Italia la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti è entrata in vigore dal 28 dicembre 2022. Tale Convenzione, adottata a Stoccolma nel 2001 ed entrata in vigore nel 2004, mira a proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti nocivi degli inquinanti organici persistenti (conosciuti con l’acronimo di POPs dall’inglese “Persistent Organic Pollutants”), sostanze chimiche nocive che rimangono intatte nell’ambiente per lunghi periodi e che si accumulano nel tessuto adiposo dell’uomo e della fauna selvatica. La Convenzione, inoltre, è finalizzata a intraprendere attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio e a favorire la condivisione delle responsabilità e la collaborazione tra i Paesi che hanno ratificato il trattato (Parti).

La Convenzione prevede il divieto della produzione, dell’utilizzo e della commercializzazione (inclusa importazione ed esportazione) dei POPs prodotti intenzionalmente, elencati agli allegati A e B della Convenzione stessa, la continua riduzione e, se possibile, la definitiva eliminazione delle emissioni delle sostanze organiche derivanti da produzione “non intenzionale”, di cui all’allegato C, oltre all’adozione di misure per la riduzione o l’eliminazione di emissioni di POPs provenienti dalle scorte e dai rifiuti.

 

SICUREZZA – Agenti cancerogeni

Reg. CE n. 1132 del 08/06/2 – Regolamento (UE) 2023/1132 della Commissione dell’8 giugno 2023 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione soggette a restrizioni

Modifica il Regolamento n. 1907/2006 per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) soggette a restrizioni. In particolare sostituisce e inserisce alcune voci nelle appendici 1, 2, 5 e 6, dell’allegato XVII del Reach.

In vigore dal 29/06/23, ma la nuova classificazione delle sostanze si applicherà dal 01/12/23.

 

SICUREZZA – Radiazioni ionizzanti

DPCM del 29/04/22 – Determinazione dei livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza radiologiche e nucleari e dei criteri generici per l’adozione di misure protettive da inserirsi nei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

Pubblicato il 29/06/23 stabilisce i livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza, espressi in termini di dosi efficaci residue per esposizione acuta o annua; essi sono fissati nell’intervallo tra 20 e 100 mSv nell’ambito, e secondo le procedure e i sistemi di responsabilità, dei piani di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I, del D.Lgs. 101/2020, tenendo in debito conto i principi generali della radioprotezione per le situazioni di esposizione di emergenza di cui all’art. 173 del medesimo decreto legislativo. Inoltre, in accordo con quanto indicato all’art. 173, comma 1, punti b) e c), in applicazione del principio di ottimizzazione, può essere considerato nell’ambito dei piani di emergenza di cui al Titolo XIV del decreto legislativo, un livello di riferimento al di sotto di 20 mSv in una situazione di esposizione di emergenza in cui può essere fornita una protezione adeguata senza causare danni sproporzionati dovuti alle contromisure protettive attuate o costi eccessivi. I valori più elevati dell’intervallo tra 20 e 100 mSv vengono adottati nelle circostanze previste come estreme, in cui le misure protettive per ridurre l’esposizione potrebbero comportare conseguenze molto gravi sulle persone oppure non si ritenga possibile pianificare di mantenere le esposizioni al di sotto di un livello di riferimento inferiore. I criteri generici per l’adozione delle misure protettive sono fissati sulla base della strategia di protezione ottimizzata, che è parte integrante dei piani medesimi, tenendo conto dei valori riportati nella tabella A allegata al DPCM 29 aprile 2022, nonché ottimizzati in relazione alle circostanze in cui si sviluppano o si prevede possano evolvere la situazione di esposizione di emergenza e le sue caratteristiche.

 

SICUREZZA – Radiazioni ionizzanti – Radon

DGR (Lombardia) n. XII_508 del 26/06/23 – Prima individuazione delle aree prioritarie a rischio Radon in Lombardia ai sensi dell’articolo 11 comma 3 d.lgs. 101 del 31 luglio 2020

La Regione Lombardia ha individuato le aree prioritarie a rischio Radon.

Nel dettaglio, nelle more dell’approvazione del Piano Nazionale d’Azione per il Radon, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. 101/2020 e dell’art. 66 septiesdecies, comma 4) della legge regionale 33/2022, la delibera:

– approva la relazione di ARPA Lombardia “Prima individuazione delle aree prioritarie in Lombardia”;

– individua il primo elenco dei Comuni (90) ricadenti in area prioritaria, ossia le aree nelle quali la stima della percentuale di edifici situati al piano terra che superano i 300 Bq m-3, in termini di concentrazione media annua di attività di radon, è superiore al 15%;

Si ricorda che le aree prioritarie sono definite, sulla base della normativa vigente, come «le zone in cui si prevede che la concentrazione media annua di attività di radon in aria superi il livello di riferimento (pari a 300 Bq/m3, per l’appunto), in un numero significativo di edifici». La loro individuazione ha lo scopo di definire priorità d’intervento nelle strategie di gestione del problema radon, sia in termini di misurazione che di attuazione di interventi di prevenzione.

 

 


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Nuova UNI ISO 11228-1:2022 sui compiti di sollevamento e trasporto: rischi ed opportunità.

Nuova UNI ISO 11228-1:2022 sui compiti di sollevamento e trasporto: rischi ed opportunità.

Ad ottobre del 2022 è stata pubblicata la nuova versione della norma tecnica UNI ISO 11228-1 sulla valutazione dei compiti di sollevamento e trasporto.

Ricordando che il D. Lgs. 81/08 dedica a questo fattore di rischio il Titolo VI e l’Allegato XXXIII, che richiama espressamente le Norme della serie ISO 11228 come riferimento tecnico per la corretta valutazione del rischio, esaminiamo nell’approfondimento in allegato le novità introdotte dalla nuova versione della parte 1.

ASATECNO S.r.l. è una Società certificata ISO 9001 per questa valutazione dei rischi.

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Approvato il nuovo Regolamento macchine !!!

Reg CE 2023 (macchine) – Testo approvato dal Parlamento, ma in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

Il Parlamento europeo ha approvato, lo scorso 18 aprile, il testo del nuovo Regolamento macchine.

L’accordo implica che sei categorie di macchine saranno incluse nell’allegato I. Per queste categorie di macchinari, i controlli di conformità dovranno essere eseguiti da una terza parte. Per la maggior parte dei prodotti (elencati nell’allegato I, parte B), il produttore stesso può effettuare la valutazione della conformità.

La procedura di valutazione della conformità sarà più rigorosa per specifiche categorie di macchine, prima che queste vengano immesse sul mercato dell’UE, ad esempio i macchinari con comportamento autoevolutivo (basato sull’apprendimento automatico) e altre categorie di prodotti menzionate nell’allegato I, parte A del nuovo regolamento.

Il testo dovrà ora essere formalmente approvato dal Consiglio.

Le nuove regole adeguano il quadro legislativo esistente alle ultime esigenze del mercato e alle tecnologie digitali emergenti, come l’intelligenza artificiale. Il loro obiettivo generale è aumentare la sicurezza degli utenti e migliorare la prevedibilità per l’industria dei macchinari, in particolare per le PMI. Incoraggiano inoltre l’innovazione, la transizione digitale e la fiducia dei consumatori.

Il regolamento mira anche a ridurre gli oneri amministrativi e i costi eccessivi per le PMI e consente la riduzione dell’uso della carta a favore della documentazione digitale. Inoltre, rispetto alla direttiva precedente, il campo di applicazione della legislazione e le definizioni sono state aggiornate.

Il Regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione (ved. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230414IPR80116/parliament-adopts-new-rules-to-guarantee-safety-of-machinery-in-the-digital-era).

Esso si applicherà a partire da 42 mesi dopo l’entrata in vigore, dando così alle imprese il tempo di adeguarsi ai nuovi requisiti.

 

Come Asatecno può assistervi?

Il servizio fornito da ASATECNO S.r.l. comprende, in estrema sintesi, la valutazione di conformità in 2 fasi (pre e post interventi di adeguamento), compresa la predisposizione del manuale e/o delle istruzioni d’uso, fino ad arrivare alla certificazione UE.

ASATECNO S.r.l. è una Società certificata ISO 9001 per l’erogazione di questi servizi.

L’esperienza pluriennale nella consulenza relativa alla valutazione dei rischi specifici aziendali dei suoi consulenti Senior, può senz’altro essere un plus per l’applicazione di questo nuovo Regolamento.

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