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Le novità legislative del mese: Gennaio 2020

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AMBIENTE e SICUREZZA – Agenti Chimici

Reg. CE n. 11 del 29/10/19 – Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguardale informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria

Introduce l’identificatore unico di formula (UFI) sull’etichetta della miscela pericolosa o sul suo imballaggio (nelle immediate vicinanze dell’etichetta). L’obiettivo è di consentirne un’interpretazione più semplificata, migliorare la coerenza interna e attenuare determinate conseguenze indesiderate emerse solo successivamente all’adozione del Regolamento 2017/542 che ha modificato il CLP, inserendo l’aggiunta di fornire informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria.

In vigore dal 01/01/2020.

 

AMBIENTE e SICUREZZA – Agenti Chimici

Aggiornamento del 16/01/20 dell’ECHA relativo alla Candidate List – Lista di sostanze candidate ad essere incluse nell’Allegato XIV di REACH delle sostanze soggette alla procedura di autorizzazione

L’ECHA ha aggiunto, a partire dal 16 gennaio 2020, quattro nuove sostanze alla Candidate List, ossia:

– tre nuove sostanze a causa della loro tossicità per la riproduzione (Diisohexyl phthalate CAS 71850-09-4 e 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS 71868-10-5, 2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morpholinobutyro-phenone CAS 119313-12-1 utilizzate nella produzione di polimeri),

– una quarta sostanza a causa della combinazione di altre proprietà problematiche e per i probabili e gravi effetti sulla salute umana e sull’ambiente (Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) e suoi sali – usato come catalizzatore, additivo o reagente nella fabbricazione di polimeri e in sintesi chimiche, oltre che come ritardante di fiamma in policarbonato per attrezzature elettroniche)

L’elenco delle sostanze presenti nella candidate list, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 10, del regolamento REACH, raggiunge quindi il numero di 205 SVHC.

 

Lista aggiornata reperibile all’indirizzo internet: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table.

 

L’inserimento nella Candidate List comporta che:

– ogni fornitore europeo di articoli contenenti una o più delle sostanze riportate nella lista al di sopra della concentrazione dello 0,1 % deve comunicare ai clienti europei a valle della propria catena di fornitura almeno il nome ed il numero CAS della sostanza o delle sostanze in questione

– le imprese europee produttrici o importatrici di articoli che contengono tali sostanze sono soggette all’obbligo

di notifica ad ECHA entro 6 mesi dall’inclusione in Candidate List  se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

– la sostanza SVHC è contenuta in concentrazione superiore allo 0,1 %,

– la sostanza SVHC è contenuta in quantitativi complessivamente superiori ad 1 t/anno per produttore o importatore.

 

SICUREZZA – Agenti Biologici

LR (Lombardia) n. 33 del 30/12/09 – Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

Per contrastare la diffusione della legionella nelle torri di raffreddamento delle imprese, la Regione Lombardia ha avviato una mappatura delle torri di raffreddamento, ambiti in cui il batterio può proliferare. I proprietari degli impianti di raffreddamento devono pertanto comunicare i dati delle torri di raffreddamento-condensatori evaporativi, così come previsto dall’art. 60 bis1 d, entro il 28 febbraio 2020 attraverso un nuovo servizio on line della Regione Lombardia.

L’obbligo riguarda la notifica degli impianti esistenti e ogni successiva nuova installazione, ogni modifica e ogni cessazione permanente (entro 90 giorni).

 

SICUREZZA – Valutazione dei rischi (generale)

DGR (Piemonte) n.6-887 del 30/12/19 – OPCM 3519/2006. Presa d’atto e approvazione dell’aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. del 21 maggio 2014, n. 65-7656.

La Regione Piemonte, acquisito il parere favorevole da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha approvato la nuova mappa di zonazione sismica del territorio. Tuttavia, fino all’aggiornamento delle procedure per la gestione e il controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, per la cui predisposizione la DGR ha fissato un periodo di 6 mesi, continueranno a valere le disposizioni vigenti, stabilite dalla D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656.

La proposta è così composta:

Allegato 1 – Mappa di pericolosità sismica del territorio regionale

Allegato 2 – Mappa di zonazione sismica del territorio della Regione Piemonte

Allegato 3 – Elenco dei Comuni sismici

 

La zona 3s adesso comprende 165 Comuni, di cui 86 nella Provincia di Torino, 75 nella Provincia di Cuneo, 4 nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola; la precedente zonizzazione comprendeva  in zona 3s 44 Comuni, di cui 2 in provincia di Cuneo, 40 in provincia di Torino e 2 in provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

La nuova classificazione sismica non avrà comunque effetti sulla progettazione delle costruzioni, per la quale valgono sempre le specifiche Norme tecniche già in uso.  

La classificazione sismica (zona sismica di appartenenza del comune) resta uno strumento utile per la gestione della pianificazione e per il controllo del territorio da parte degli enti preposti (Regione, Genio civile, ecc.). 

Si riporta una tabella identificativa del significato delle classificazioni a livello nazionale. Le Regioni possono  stabilire delle sottoclassi (es. 3s). Si ricorda infine che nelle zone sismiche è definita l’accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo rigido o pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni.

 

Zona
sismica
Fenomeni riscontrati Accelerazione con probabilità di superamento del 10% in 50 anni
1 Zona con pericolosità sismica alta.
Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti.
ag ≥ 0,25g
2 Zona con pericolosità sismica media, dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti. 0,15 ≤ ag < 0,25g
3 Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti. 0,05 ≤ ag < 0,15g
4 Zona con pericolosità sismica molto bassa.
E’ la zona meno pericolosa, dove le possibilità di danni sismici sono basse.
ag < 0,05g

 


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Le novità legislative del mese: Novembre 2019

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AMBIENTE – RIFIUTI E IMBALLAGGI

Legge n. 128 del 02/11/19 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

Contiene, all’interno dell’articolo 14 bis, un’importante disposizione finalizzata a superare la situazione di stallo creatasi dopo una sentenza del Consiglio di Stato che ha, di fatto, comportato il blocco del rilascio di nuove autorizzazioni per attività di recupero e riciclo dei rifiuti (c.d. End of waste). Ripristina, infatti, la possibilità di rilascio, da parte delle autorità locali competenti, di autorizzazioni “caso per caso”, sulla base dei nuovi criteri europei, prevedendo il controllo a campione delle nuove autorizzazioni rilasciate o rinnovate da parte di ISPRA o delle ARPA competenti delegate. Rimane ferma la possibilità che criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto siano stabiliti da provvedimenti comunitari o nazionali ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, nel qual caso i titolari delle autorizzazioni in essere interessate dovranno chiederne l’aggiornamento entro 180 gg pena la sospensione dell’attività.

 

Dir. CE n. 904 del 12/06/19 – Riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

Gli obiettivi della direttiva sono prevenire e ridurre l’incidenza dei prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare quello acquatico, e sulla salute umana, e di promuovere un’economia circolare che privilegi prodotti e materiali innovativi e sostenibili, con l’intento primario di ridurre la quantità di rifiuti prodotti. Gli Stati dell’UE devono:

– adottare misure necessarie alla riduzione del consumo di prodotti di plastica monouso elencati in parte A dell’allegato (tazze per bevande,  tappi e coperchi, contenitori per alimenti destinati sia al consumo sul posto, sia all’asporto, compresi i contenitori per alimenti fast food)

– vietare, dal 03/07/21, l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati in parte B dell’allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile (bastoncini cotonati, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette, piatti, cannucce, agitatori per bevande, aste per palloncini, contenitori per alimenti e bevande in PS espanso e relativi tappi e coperchi, tazze per bevande in PS espanso e relativi tappi e coperchi

– provvedere che, a partire dal 03/07/24 i prodotti di plastica monouso elencati in parte C dell’allegato (es. bottiglie per bevande), i cui tappi e coperchi sono di plastica, possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso

– garantire che, dal 03/07/24 le bottiglie per bevande, di plastica monouso, con una capacità fino a tre litri, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»):

      – contengano almeno il 25 % di plastica riciclata a partire dal 2025

      – contengano almeno il 30 % di plastica riciclata a partire dal 2030

– adottare misure volte a incentivare i consumatori ad adottare un comportamento responsabile, per ridurre la dispersione di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati in parte G dell’allegato (es. contenitori per alimenti destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto generalmente consumati direttamente dal recipiente compresi i contenitori per alimenti fast food).

 

Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2021.

 


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Le novità legislative del mese: Ottobre 2019

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AMBIENTE – RIFIUTI E IMBALLAGGI

Circ. Regione Lombardia del 23/09/19 – Indicazioni alle Autorità competenti per una uniforme applicazione delle norme relative alla “cessazione della qualifica del rifiuto” in seguito all’entrata in vigore della l. n. 55/2019

La Regione Lombardia sottolinea che permangono in vigore (ed in attesa di un pronunciamento da parte del Governo) le autorizzazioni “End of waste” in essere (prima del 18/06/19), mentre i procedimenti relativi a nuove autorizzazioni o a rinnovi di autorizzazioni vigenti dovranno essere valutati sulla base del nuovo testo dell’art. 184-ter, non potendosi autorizzare cessazioni di qualifica del rifiuto non previste da regolamenti comunitari o da decreti e norme nazionali.

Precisa, inoltre, che le indicazioni fornite restano valide fino ad eventuale diversa posizione espressa dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

 La Legge n. 55/2019, articolo 1, comma 19, disciplina come le autorizzazioni debbano essere rilasciate dalle autorità competenti, senza nulla dire esplicitamente riguardo alle autorizzazioni già in vigore prima del 18/06/2019 (data di entrata in vigore della l. n. 55/2019) sulla base dell’allora vigente art. 184-ter del D.Lgs 152/06 e dei criteri stabiliti dalla direttiva 2008/98/UE.

 

AMBIENTE – EMISSIONI IN ATMOSFERA

D.D. Regione Piemonte n. 445 del 12/09/19 – D.Lgs. 3 aprile 20016, n. 152. Modalità di adesione alle autorizzazioni di carattere generale vigenti e adeguamento delle relative disposizioni regionali, in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183

La Regione Piemonte ha emanato una serie di disposizioni che adeguano il quadro normativo regionale in materia di Autorizzazioni di carattere generale delle emissioni in atmosfera (AVG, ex art. 272, c.2, del D.Lgs. 152/2006) allo stato dell’arte nazionale in materia.

Si tratta di una serie di interventi, in alcuni casi a valere su tutte le AVG ed in altri di carattere puntuale, finalizzati a dare piena attuazione alle novità introdotte dal D.Lgs. 183/2017 (ad es. impianti termici e di climatizzazione).

 


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Le novità legislative del mese: Agosto – Settembre 2019

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AMBIENTE – AIA

DM n. 95 del 15/04/19 – Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Fornisce indicazioni in merito alle modalità con cui deve essere effettuata la descrizione dello stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee (Relazione di riferimento) nell’ambito dei procedimenti finalizzati al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA).

Tra le principali novità è previsto che le misurazioni analitiche necessarie alla caratterizzazione dello stato del suolo e delle acque sotterranee non devono essere anteriori ai 24 mesi a decorrere dalla presentazione della relazione di riferimento.

 


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Le novità legislative del mese: Giugno – Luglio 2019

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SICUREZZA – CANCEROGENI

Dir. CE n. 983 del 05/06/19 – Direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Tiene conto, alla luce dei dati scientifici, delle vie di assorbimento di agenti cancerogeni e mutageni diverse da quella inalatoria, compresa la possibilità di assorbimento cutaneo, e, in tali casi, assegna una nota «cute» per le sostanze pertinenti, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile. Le modifiche all’allegato III della direttiva 2004/37/CE di cui alla direttiva 2019/983 costituiscono un passo ulteriore in un processo di lungo termine per l’aggiornamento di tale direttiva.

Vengono aggiunti valori limite per le seguenti sostanze:

– Cadmio e suoi composti inorganici (0,001 mg/m3)

– Berillio e composti inorganici del berillio (0,0002 mg/m3)

– Acido arsenico e suoi sali e composti inorganici dell’arsenico (0,01 mg/m3)

– Formaldeide (0,37 mg/m3)

– 4,4′-metilene-bis(2 cloroanilina)  (0,01 mg/m3)

 Alcuni valori limite prevedono misure transitorie con limiti superiori da rispettare, anche per specifici settori.


AMBIENTE – RIFIUTI E IMBALLAGGI

Dir. CE n. 904 del 05/06/19 – Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

Si pone gli obiettivi di prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno.

Regolamenta in particolar modo:

– la riduzione del consumo dei prodotti di plastica monouso

– i requisiti dei prodotti immessi sul mercato

– i requisiti di marcatura

– i regimi di responsabilità estesa del produttore

– le misure necessarie ad assicurare la raccolta differenziata per il riciclaggio

– le misure volte a informare i consumatori ed a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile.

 

In vigore dal 02/07/19, gli Stati membri avranno due anni per adeguare i propri ordinamenti.

 


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Le novità legislative del mese: Maggio – Giugno 2019

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AMBIENTE – IPPC – VIA – AZIENDE INSALUBRI

DM n. 104 del 15/04/19 – Regolamento modalità redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06

Unitamente alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale deve essere presentata la relazione di riferimento relativa:

  1. a) agli impianti elencati nell’Allegato XII, alla parte seconda, del D.Lgs. n. 152/06, punti 1, 3, 4 e 5 (es. raffinerie, acciaierie di prima fusione di ghisa e acciaio, impianti chimici);
  2. b) agli impianti di cui al punto 2 dell’Allegato XII, alla parte seconda, D.Lgs. n. 152/06 (centrali termiche e impianti di combustione termica con potenza termica di 300 MW), ove tali impianti siano alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale;
  3. c) alle installazioni per le quali è verificata la sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

Nei tre allegati al decreto vengono indicati:

  • la procedura per l’individuazione di sostanze pericolose pertinenti
  • i contenuti minimi della relazione di riferimento
  • i criteri per l’acquisizione di informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza si sostanze pericolose pertinenti.

SICUREZZA – VERIFICA ATTREZZATURE

Circ. INAIL n. 12 del 13/05/19 – Servizi telematici di certificazione e verifica: CIVA

Dal 27/05/19 l’Inail mette a disposizione dell’utenza l’applicativo CIVA che consente la gestione informatizzata dei seguenti servizi di certificazione e verifica:

– la denuncia di impianti di messa a terra;

– la denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche;

– la messa in servizio e l’immatricolazione delle attrezzature di sollevamento;

– il riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli;

– le prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE;

– la messa in servizio e l’immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere;

– la messa in servizio e l’immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi;

– l’approvazione del progetto e la verifica primo impianto di riscaldamento;

– le prime verifiche periodiche.

 

Dal 27/05/19 i servizi di certificazione e verifica dovranno essere richiesti esclusivamente utilizzando il servizio telematico.

Con una successiva circolare esplicativa saranno presi in considerazione gli ulteriori servizi di certificazione e verifica appartenenti al gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento. Fino al completamento dei servizi online, le prestazioni relative a questi servizi dovranno essere richieste utilizzando la modulistica presente sul portale con invio tramite posta elettronica certificata (Pec).

 


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Le novità legislative del mese: Aprile 2019

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AMBIENTE E SICUREZZA – AGENTI CHIMICI

Reg. CE n. 521 del 27/03/19 – Regolamento (UE) 2019/521 della Commissione, del 27 marzo 2019, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e dell’imballaggio delle sostanze e delle miscele

Introduce sostanziali modifiche agli allegati I, II, III, IV, V e VI del CLP in relazione alle modifiche del Sistema Globale Armonizzato GHS (edizioni sesta e settima).

In particolare, con la revisione del GHS, introduce:

– una nuova classe di pericolo relativa agli esplosivi desensibilizzati (es. solidi con punto di fusione o punto iniziale di fusione superiore a 20°C a una pressione di 101,3 kPa),

– una nuova categoria di pericolo relativa ai gas piroforici all’interno dei gas infiammabili.

Modifica anche la Tabella 1.1 dei valori soglia generici con l’introduzione di valori relativamente alla tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola, categoria 3 e alla tossicità in caso di aspirazione.

Modifica inoltre i criteri di classificazione delle sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili, la definizione di tossicità acuta, le definizioni ed i criteri di classificazione per diverse categorie di pericolo (gravi lesioni oculari, sensibilizzazione della pelle, ecc.).

Infine, introduce nuove indicazioni di pericolo (es. H206 per esplosivi desensibilizzati, categoria di pericolo 1, H232 per i gas infiammabili della categoria di pericolo 1 A, gas piroforico, ecc.) e apporta modifiche ad alcune indicazioni di pericolo e ad alcuni consigli di prudenza, nonché elimina l’indicazione di pericolo supplementare EUH001 (esplosivo allo stato secco).

 In vigore dal 17 ottobre 2020, anche se le sostanze e le miscele possono, prima di tale data, essere classificate, etichettate e imballate in conformità al nuovo regolamento.

 


AMBIENTE – TRASPORTI – ADR

DM del 12/02/19 – Recepimento della direttiva (UE) n. 2018/1846 che modifica gli allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

Stabilisce che, a partire dal 1 luglio 2019, i trasporti nazionali, stradali, ferroviari e per le vie di navigazione interna, di merci pericolose dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nelle edizioni 2019 di ADR, RID e ADN.

 


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Le novità legislative del mese: Marzo 2019

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AMBIENTE – RIFIUTI E IMBALLAGGI

Legge n. 12 del 11/02/19 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

Istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06.

Il Ministro, con proprio decreto, definirà le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi.

Dal 1° gennaio 2019, è confermata l’abolizione del SISTRI; la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui al  D.Lgs. n. 152/06, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205 del 13/12/10.

In vigore dal 13/02/19.


Circ. Min. n. 2730 del 13/02/19 – Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti

Fornisce le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti devono fornire ai prefetti ai sensi del comma 4 dell’art. 26-bis della Legge 132/2018 (Piani di emergenza interni). In particolare le seguenti informazioni:

– Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società;

– Descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento;

– Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;

– Descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente;

– Descrizione delle disposizioni per avvisare tempestivamente, le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili del fuoco, Prefettura, ARPA, ecc.).

Precisa che le disposizioni sono finalizzate minimizzare il più possibile i pericoli per la salute umana e per l’ambiente e non trovano applicazione negli impianti che ricadano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015 (normativa “Seveso”).

 


DPCM n. 45 del 22/02/19 – Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019

Il modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2017 è integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al nuovo decreto.

 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 della L. 25 gennaio 1994, n. 70, il MUD 2019 dovrà essere presentato 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. quindi la consueta data di presentazione del 30 aprile slitterà al 22 giugno 2019.

 


SICUREZZA – Dispositivi di Protezione Individuale

D.Lgs. n. 17 del 19/02/19 – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

Molteplici sono le modifiche apportate (tra parentesi i dettagli più rilevanti):

– le norme armonizzate e presunzione di conformità dei DPI

– i requisiti essenziali di sicurezza (ora si considerano conformi i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione richiesta nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI)

– la procedura di valutazione della conformità (ora si richiede al fabbricante di eseguire la procedura di valutazione della conformità e redigere la documentazione tecnica, in allegato III, anche al fine di esibirla alle Autorità di Vigilanza per tutti i DPI

– gli organismi notificati (le attività di valutazione della conformità devono ora essere effettuate da organismi notificati autorizzati, in possesso dei requisiti minimi, tramite domanda di autorizzazione)

– la documentazione tecnica, gli attestati di certificazione e la marcatura CE (la documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana)

– la vigilanza del mercato sui DPI

– le sanzioni e disposizioni penali (importi sanzionatori maggiori)

– le disposizioni di adeguamento

– gli oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità dei DPI, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sul mercato.

 In vigore dal 12/03/19. Modifica il D.Lgs. n. 475 del 04/12/92, abrogando la Direttiva n.89/686/CEE e abroga il D.Lgs. n. 10 del 02/01/97.

Modifica, di conseguenza, il Testo Unico di Sicurezza (art.74 e 76).


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Le novità legislative del mese: Dicembre 2017

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LUOGHI DI LAVORO
LR n. 31 del 20/11/17 (Regione Campania) – Disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi di cadute dall’alto nelle attività in quota su edifici. Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania)

Al fine di prevenire i rischi d’infortunio a seguito di caduta dall’alto i progetti relativi ad interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a SCIA, riguardanti le coperture piane e inclinate di edifici nuovi o esistenti:
a) devono contenere l’applicazione di misure di prevenzione e protezione, quali ad esempio sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota, il transito e l’accesso in condizioni di sicurezza;
b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura che contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e quant’altro necessario ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall’alto.


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