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Le novità legislative del mese: Dicembre 2021 (chiusura redazionale 07/01/22)

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SICUREZZA – Testo Unico Sicurezza                 

Circ. INL n. 4 del 09/12/21 – Circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 – decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – Allegato I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito i presupposti per l’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, ai sensi dell’art. 13 del DL n. 146 del 21/10/21, in caso di violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro espressamente elencate nell’Allegato 1 dello stesso provvedimento. Si evidenziano, tra le altre, le precisazioni concernenti:

– la mancata formazione e addestramento, che dà luogo al provvedimento di sospensione nelle sole ipotesi, espressamente indicate, in cui la normativa in vigore prevede sia la formazione specifica che l’addestramento dei lavoratori (es. uso DPI III categoria, Movimentazione Manuale dei Carichi, utilizzo attrezzature di lavoro ex Accordo Stato Regioni del 22/02/12, sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);

– l’omessa vigilanza circa la rimozione/modifica di DPI o di dispositivi di segnalazione/controllo, che dà luogo al provvedimento di sospensione in base alla sola circostanza che il dispositivo sia stato rimosso o modificato, senza la necessità di accertare a quale soggetto la violazione sia addebitabile.

Si sottolinea, inoltre, la precisazione secondo la quale tutte le fattispecie di violazione indicate nella circolare danno luogo, oltre al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, anche a quello di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/94.

 

Legge n. 215 del 17/12/21 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

Apporta ulteriori modifiche al Testo Unico in materia di preposti e formazione. Tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, all’articolo 18 c.1, ha introdotto l’obbligo (lett.b-bis) di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’art. 19. Ha inoltre introdotto nell’art. 26 il seguente comma 8-bis: “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

Per quanto riguarda gli obblighi della figura del preposto le modifiche sono:

  • Al comma 1 lettera a dell’art. 19 (obblighi dei preposti) è stata sostituita con: “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
  • Viene inoltre aggiunta la lettera f-bis: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.
  • Infine ha modificato le disposizioni su formazione ed addestramento di preposto, dirigenti e datori di lavoro. Sostituito il comma 7 dell’art. 37 con: “Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.

Introdotto nell’art. 37 il comma 7-ter: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

 

In vigore dal 21/12/21.

Entro giugno 2022, è previsto un nuovo Accordo Stato Regioni che andrà a rivedere e riorganizzare la formazione con queste aggiunte:

– formazione obbligatoria per il datore di lavoro;

– verifica dell’efficacia della formazione durante il lavoro;

– aggiornamento formazione preposti ogni 2 anni e divieto di utilizzo della FAD per i preposti sia corso iniziale che aggiornamento.

 

SICUREZZA – Agenti Biologici                 

DL n. 221 del 24/12/21 – Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19

Proroga lo stato di emergenza nazionale fino al 31/03/22. Inoltre:

– La durata delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 3), a decorrere dal 1º Febbraio 2022, viene ridotta da 9 a 6 mesi.

– I dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono obbligatori anche all’aperto ed anche nella c.d. “zona bianca”.

– Gli artt. 5 e 6 del D.L. 172/2021 precisano che l’obbligo di Green Pass Rafforzato per i servizi di ristorazione non si applica alle mense e al catering continuativo su base contrattuale (quindi, non si applica alle mense aziendali). Per l’accesso a tali servizi è infatti sufficiente il c.d. Green Pass Base, rilasciato a seguito della effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

– Proroga al 31/03/22 l’attuale disciplina del lavoro agile c.d. emergenziale, ai sensi della quale il datore di lavoro può fare ricorso al lavoro agile anche in assenza dell’accordo individuale richiesto dalla normativa generale di riferimento.

 

In vigore dal 25/12/21.

 

DL n. 229 del 30/12/21 – Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria

Stabilisce che le persone che rientrano nelle seguenti categorie:

– hanno completato il ciclo vaccinale da non più di 120 giorni;

– sono guariti dall’infezione COVID da non più di 120 giorni;

– hanno ricevuto la dose di richiamo (booster) da non più di 120 giorni.

in caso di contatto stretto con un positivo, non dovranno più rispettare le vecchie regole sulla quarantena “precauzionale” ma potranno uscire, indossando mascherine FFP2, se in assenza di sintoni.

Qualora compaiano sintomi dovranno effettuare immediatamente un test rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-CoV-2, ripetendolo, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il caso positivo.

 

In vigore dal 31/12/21.

 

Circ. Min. n. 60136 del 30/12/21 – Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron

Specifica quali comportamenti tenere, in caso di contatto stretto con un positivo, definendo nel dettaglio come gestire le quarantene e i periodi di autocontrollo secondo le nuove regole.

Prevede che,  nel caso di “contatti stretti” con un positivo:

– per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (ad esempio, che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

– per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

– per i soggetti asintomatici che:

     – abbiano ricevuto la dose booster

     – abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti,

     – siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid19.

 

AMBIENTE – Rifiuti e Imballaggi                 

DL n. 228 del 30/12/21 – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. “Milleproroghe”)

All’Art. 11. Proroga di termini in materia di transizione ecologica, si trova la proroga relativa a Etichettatura imballaggi (30.06.22).

 

 


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Le novità legislative del mese: Novembre 2021 (chiusura redazionale 07/12/21)

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

Circ. n. 10 del 19/10/21 – Cancellazione d’ufficio del codice dell’EER 07 02 18 “scarti di gomma”.

Pubblicata sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, partendo dalla premessa che la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di conversione del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, ha confermato in via definitiva il nuovo allegato “D” alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 che non ricomprende più in elenco il codice dell’EER 07 02 18 “scarti di gomma”, precisa che il codice è cancellato d’ufficio da tutte le autorizzazioni delle imprese iscritte all’Albo che lo ricomprendono.

 

D.Lgs. n. 196 del 08/11/21 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.

Recepisce la Direttiva (UE) 2019/904, cosiddetta “Direttiva SUP” (Single Use Plastics), che, nell’ottica di riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, “mette al bando” gli oggetti usa e getta.

In particolare, la direttiva è volta a prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente della plastica e a promuovere una transizione verso un’economia circolare introducendo un insieme di misure specifiche, compreso un divieto a livello europeo sui prodotti in plastica monouso ogniqualvolta siano disponibili alternative. Essa, incentrata sul principio “chi inquina paga”, prevede una riduzione quantitativa ambiziosa e duratura del consumo di questi prodotti entro il 2026.

Il D.Lgs. di recepimento conferma la definizione europea di plastica (che comprende anche i polimeri naturali modificati chimicamente), prevede azioni per i requisiti dei prodotti e di marcatura, misure sulla raccolta differenziata, e misure inerenti la responsabilità estesa del produttore.

 

In vigore dal 14/01/22. La normativa non si applicherà ai rivestimenti in plastica inferiori al 10% del peso totale, e il decreto esclude – infine – dalla messa al bando i prodotti in materiale biodegradabile e compostabile, realizzati secondo gli standard europei, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40%, e, dal 1° gennaio 2024, sopra almeno il 60%, in tutte quelle situazioni che rendano difficoltoso il ricorso ad alternative riutilizzabili.

 

AMBIENTE – Energia – Impianti termici                 

DGR (Regione Marche) n. 1305 del 03/11/21 – Art. 18, comma 6-bis della L.R. 20 aprile 2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici” – Approvazione criteri ed indirizzi per la corretta applicazione della L.R. 19/2015 in merito alle scadenze per l’esecuzione della manutenzione e del controllo dell’efficienza energetica sugli impianti termici nel periodo transitorio legato all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I responsabili d’impianto e i manutentori degli impianti termici che non abbiano rispettato le scadenze della legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 ricadenti nel periodo di stato di emergenza connesso al Covid 19 e che non siano già stati assoggettati a ispezione, possono regolarizzare la propria posizione eseguendo le operazioni di cui agli stessi articoli entro 150 giorni dalla data di adozione della presente Delibera, senza l’applicazione di sanzioni o dell’ispezione a pagamento.

 

AMBIENTE/SICUREZZA – Prevenzione Incendi                 

Circ. VVF Prot. n. 16700 del 08/11/21 – DM 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti.

Evidenzia gli aspetti salienti del DM 03/09/21, ribadendo le indicazioni per individuare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavoro. Per quelli a basso rischio di incendio, i criteri sono riportati nell’allegato I del Decreto in oggetto; per gli altri vige il D.M. del 03/08/15 (Codice di Prevenzione Incendi).

La Circolare esplicita, inoltre, che Il “Decreto Minicodice” conserva lo stesso linguaggio ed approccio del Codice di prevenzione incendi, pur recando numerose semplificazioni. Ad es., sebbene a monte di tutta la progettazione vi sia la valutazione del rischio di incendio, non vengono definiti i diversi profili di rischio avendo già individuato a priori il “basso rischio di incendio” e, di conseguenza, le misure antincendio da adottare, indicate nel paragrafo “Strategia antincendio”.

La valutazione del rischio deve essere effettuata in conformità ai criteri indicati nell’art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio di esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, “Protezione da atmosfere esplosive”, del D.Lgs. n. 81/08 (art. 2 del decreto). Al fine di graduare la valutazione del rischio d’incendio, ovvero l’analisi dello specifico luogo di lavoro per l’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, al paragrafo 3 dell’allegato del Decreto sono elencati gli elementi minimi che la stessa deve comprendere.

Le misure da adottare per l’attuazione della strategia antincendio sono in numero inferiore a quelle del Codice di prevenzione incendi e non legate ai livelli di prestazione, ma ad indicazioni adeguate al predefinito rischio di incendio basso.

 

Il DM 03/09/21 entrerà in vigore il 29/10/22.

 

SICUREZZA – Agenti Biologici                 

Legge n. 165 del 19/11/21 – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (c.d. Decreto Green Pass).

Ha introdotto la possibilità dei lavoratori di richiedere di consegnare al datore di lavoro la copia del proprio green pass, in modo da essere esonerati dai controlli, per tutta la durata della validità della relativa certificazione.

In virtù del dovere di correttezza, il lavoratore è tenuto a segnalare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della validità del certificato volontariamente consegnato.

Considerato che l’esonero dalle verifiche – conseguente alla consegna del green pass – risponde a esigenze di semplificazione e razionalizzazione dei controlli e che la richiesta di esenzione è definita in termini di facoltà (i lavoratori possono richiedere di consegnare), l’implementazione della consegna del green pass – a seguito di richiesta dei lavoratori – deve considerarsi comunque rimessa alla decisione del datore di lavoro, al quale, infatti, competono le scelte in ordine al sistema e alle modalità di controllo e, quindi, anche quelle in ordine all’attuazione delle relative semplificazioni.

 

DL n. 172 del 26/11/21 – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Rafforza le misure anti Covid con il super green pass.

In particolare, è esteso l’obbligo vaccinale anche ad insegnanti, esercito e forze dell’ordine (confermato per il personale sanitario e quello delle strutture di assistenza per anziani, con estensione alla terza dose), mentre le attività ricreative (ristoranti, cinema, stadi, teatri, musei, ecc.) saranno accessibili solo a chi è in possesso del cosiddetto “super green pass”, ovvero a chi è vaccinato o guarito, a partire dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio. Tra le misure, inoltre, figura la riduzione della durata del certificato verde, che scende da 12 a 9 mesi.

Sarà disposto, infine, un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero dell’interno.

 

In vigore dal 27/11/21.

Non rientrano nell’ambito di applicazione del Green Pass “rafforzato” gli accessi ai luoghi di lavoro (salvo, ovviamente, i casi in cui sia previsto l’obbligo vaccinale), quelli ai mezzi di trasporto ed alle strutture alberghiere (comprese le attività di ristorazione riservate in esclusiva alla clientela alloggiante) nonchè i servizi di mensa e catering continuativo su base contrattuale.

Nelle mense aziendali non sarà necessario il Super Green Pass. Dunque un lavoratore non vaccinato potrà sottoporsi al solo tampone antigenico o molecolare per accedere alla propria postazione di lavoro e con la stessa certificazione pranzare in mensa.

 

 

 


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Le novità legislative del mese: Ottobre 2021 (chiusura redazionale 02/11/21)

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AMBIENTE/SICUREZZA – Prevenzione Incendi                 

Circ. VVF Prot. n. 14804 del 06/10/21 – DM 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti.

La Circolare specifica che:

– Ai fini del corretto inquadramento delle attività trattate dalla nuova normativa si chiarisce che sono esclusi dall’applicazione del DM 01/09/21 gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all’art. 1, comma 2 del decreto 37/2008.

– Per disciplinare in modo uniforme l’applicazione del DM 01/09/21 sono state predisposte tre appendici recanti:

  1. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione
  2. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio

III. Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato.

La circolare specifica inoltre che si intendono per presidi antincendio gli “impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”.

Il DM 01/09/21 entrerà in vigore il 25/09/22.

 

Circ. VVF Prot. n. 15472 del 19/10/21 – DM 2 settembre 2021, recante “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Fornisce chiarimenti in merito a:

– PIANO DI EMERGENZA (articolo 2);

– INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (articolo 3);

– DESIGNAZIONE, FORMAZIONE, ABILITAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO (articoli 4 e 5);

– REQUISITI DEI DOCENTI (articolo 6).

Ora è specificato che TUTTI i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti quinquennali, con contenuti minimi riportati in Allegato III.

 

Il DM 02/09/21 entrerà in vigore il 04/09/22.

 

        

DM del 03/09/21 – Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Insieme al DM 1 settembre (Decreto Controlli) e al DM 2 settembre (Decreto GSA), andrà ad abrogare definitivamente il DM 10 marzo 1998, tra un anno. Conosciuto tra gli addetti ai lavori con il nome di “Decreto Mini Codice” va a indentificare la VRI per i luoghi di lavoro a rischio basso, mentre rimanda al DM 03.08.15 (“Codice”) oltre che alle RTV vigenti, la valutazione dei rischi d’incendio in tutte quelle attività che non sono a rischio incendio basso. I criteri pratici di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nell’allegato I.

In vigore dal 29/10/22.

 

SICUREZZA – Radiazioni Ionizzanti                 

Comunicato del 22/10/21 – Operatività del Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi.

I detentori di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di rifiuti radioattivi hanno 90 giorni, a partire dal 22/10/21, per registrarsi e comunicare i relativi dati al Sistema. L’avvio del sito STRIMS (Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti) è stato previsto dal D.Lgs. 101/2020, che istituisce l’obbligo di registrazione al sito istituzionale dell’ISIN di tutti gli operatori del settore, in particolare di chiunque importa o produce a fini commerciali o, comunque, esercita commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti, di chi effettua attività di intermediazione degli stessi, attività di detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, di trasporto di materiali radioattivi e di tutti i soggetti che si occupano di gestione di rifiuti radioattivi.

Questi soggetti, dopo essersi registrati al sito, dovranno trasmettere le informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, alla tipologia e alla quantità delle sorgenti oggetto dell’operazione.

Il sistema per la registrazione su STRIMS è attivo dal 23 febbraio scorso.

La registrazione e la comunicazione dei dati relativi alle proprie sorgenti / rifiuti radioattivi va effettuato entro e non oltre il 20/01/22.

L’accesso al portale “STRIMS” ai fini della registrazione può essere effettuato con dispositivo di firma digitale o SPID intestato al legale rappresentante della società o ad altra persona con poteri di impresa oppure, nel caso di enti, intestato a persona delegata dall’ente con apposita procedura.

Per procedere alla registrazione delle sorgenti detenute è necessario disporre di firma digitale.

L’indirizzo del sito web di STRIMS è https://strims.isinucleare.it/it.

Sullo stesso sito sono disponibili una serie di video tutorial che descrivono passo passo le modalità di registrazione https://strimsscrivania.isinucleare.it/video.

 

SICUREZZA – Testo Unico                 

DL n. 146 del 21/10/21 – Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

L’art. 13 apporta modifiche e integrazioni al D.Lgs. n. 81/08.

La novità più significativa riguarda l’inasprimento dei presupposti per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione dell’attività imprenditoriale. Viene stabilito che il provvedimento di sospensione è adottato:

– dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel caso in cui, al momento dell’accesso ispettivo, almeno il 10% dei lavoratori presenti risulti occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;

– anche dai servizi ispettivi delle ASL o dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, nell’ambito degli accertamenti di competenza, qualora siano riscontrate una o più delle “gravi” violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro indicate dalla tabella di cui all’Allegato I (sono considerate violazioni “gravi”, tra le altre, la mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi o del Piano di emergenza ed evacuazione, la mancata formazione/addestramento del personale, la mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo Responsabile, nonché la mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto).

Il provvedimento di sospensione è adottato per la parte dell’attività imprenditoriale interessata dalla violazione (o, in alternativa, in relazione ai lavoratori a cui non sia stata erogata la formazione in materia di sicurezza o non siano stati forniti dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto).

Infine attribuisce all’Ispettorato Nazionale del Lavoro le stesse competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro spettanti ai servizi ispettivi delle ASL, con conseguente previsione di un incremento della relativa pianta organica.

 

CEI 11-27 Ed. 09/2021 – Lavori su impianti elettrici.

Sostituisce la IV edizione del 2014 e presenta una struttura identica alla CEI EN 50110-1:2014-01 “Esercizio degli impianti elettrici – Parte 1: Prescrizioni generali”, da cui deriva. Si applica a impianti eserciti a qualunque livello di tensione (fissi, mobili, permanenti e provvisori) e destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica. Fornisce le prescrizioni di sicurezza per attività sugli impianti elettrici sopra descritti e, in particolare, si applica alle procedure di lavoro e a quelle di esercizio durante i lavori e la manutenzione. Si applica a tutti i lavori elettrici e anche ai lavori non elettrici in cui sia presente un rischio elettrico, quali ad esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati. Non si applica ai lavori sotto tensione su impianti a tensione superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua, che sono regolamentate dalla Norma CEI EN 50110-1 e dalla Norma CEI 11-15.

Le modifiche rispetto alla precedente edizione sono:

– l’aggiornamento della definizione delle figure definite per l’organizzazione dei lavori elettrici, quali: RI (responsabile dell’impianto), URL (Unità Responsabile dei Lavori) e PL (Persona incaricata della conduzione del Lavoro), che a seconda della struttura e delle dimensioni delle aziende possono essere distinte o coincidere in un’unica persona, purché questa abbia tutte le competenze necessarie;

– precisazioni in merito al lavoro elettrico e ai controlli funzionali (misure);

– precisazioni riguardanti l’Organizzazione del lavoro, le comunicazioni e la formazione;

– l’aggiornamento delle esclusioni dei lavori sotto tensione;

– introduzione della modalità di aggiornamento della formazione dei PES e dei PAV (almeno quinquennale con un numero di ore non inferiore a quattro).

Infine riporta interpretazioni e commenti alle prescrizioni normative.

 

In vigore dall’ottobre 2021.

 

 


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Le novità legislative del mese: Settembre 2021 (chiusura redazionale 10/10/21)

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AMBIENTE/SICUREZZA – Prevenzione Incendi                 

DM del 01/09/21 – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Introduce la figura del tecnico manutentore qualificato, in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali. La qualificazione verrà rilasciata dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed avrà valenza nazionale. Il decreto contiene due allegati:

– Allegato I – Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio,

– Allegato II – Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri

sistemi di sicurezza antincendio.

I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso obbligatorio specificato nell’Allegato II e possono richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione (VVFF).

Oltre ai controlli periodici il Decreto individua anche degli obblighi di “sorveglianza”, che consistono in controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti.

 

In vigore dal 25/09/22.

La sorveglianza potrà essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti sul luogo di lavoro dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

 

DM del 02/09/21 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio. E’ costituito da cinque allegati:

  1. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio.
  2. Gestione della sicurezza antincendio in emergenza.
  3. Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio; quest’ultimo sarà ogni cinque anni.
  4. Idoneità tecnica per addetti al servizio antincendio.
  5. Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.

La gestione dell’emergenza, così come il Piano di Emergenza, dovrà tenere conto della sicurezza durante le normali attività dell’azienda e in condizioni di emergenza reale. Il datore di lavoro non sarà obbligato a redigere il Piano di emergenza (pur dovendo adottare comunque misure organizzative e gestionali nell’eventualità di un incendio) in assenza di almeno una delle condizioni presenti nell’allegato II, ovvero:

– presenza di almeno 10 lavoratori;

– presenza di luoghi di lavoro aperti al pubblico e caratterizzati dalla presenza contemporanea di minimo 50 persone (lavoratori, pubblico, ecc.);

– presenza di luoghi di lavoro in allegato I al DPR n. 151 del 01/08/11, quindi soggetti a controllo da parte dei VV.F..

 

In vigore dal 04/09/22.

 

        

Circ. CNI n. 779/XIX del 09/09/21 – Emergenza epidemiologica COVID-19: aggiornamento sulla proroga delle scadenze in materia di sicurezza antincendio.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) aggiorna le proprie indicazioni circa le proroghe degli atti amministrativi in scadenza, con particolare riferimento alla disciplina della sicurezza antincendio, introdotte a seguito dell’approvazione del DL n. 105 del 23/07/21, con cui è stata ulteriormente prorogata al 31/12/21 la scadenza dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19.

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31/01/20 e il 31/12/21, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Sono comprese le scadenze dei quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio, la cui durata può essere differita a novanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza, quindi al 31/03/22.

Non potranno ovviamente beneficiare della proroga i quinquenni di riferimento con scadenza naturale successiva al 31/12/21.

 

SICUREZZA – Agenti Biologici                 

DL n. 127 del 21/09/21 – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Dal 15/10 e fino al 31/12/2021 rende obbligatorio il possesso del Green Pass in tutti i luoghi di lavoro pubblici, privati e negli uffici giudiziari. Destinatari dell’obbligo, ai fini dell’accesso, sono tutti i soggetti che svolgano a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni (compresi i rapporti di collaborazione, di tirocinio, ecc.). Sono esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale su base di idonea certificazione medica (ved. Circ. Ministero Salute n. 35309 del 04/08/21). Le verifiche sul rispetto dell’obbligo nel settore privato sono a carico dei datori di lavoro di ciascuna azienda, nonché, in caso di accesso di lavoratori “esterni”, anche dei datori di lavoro di questi ultimi. Ciascun datore di lavoro dovrà definire entro il 15/10/21 le modalità organizzative delle verifiche, con la possibilità di effettuarle anche a campione, ma comunque, prioritariamente, al momento dell’accesso al luogo di lavoro, ove ciò sia possibile. Le persone incaricate delle verifiche e dell’accertamento delle eventuali violazioni dovranno essere individuate con atto formale. Le verifiche devono essere effettuate esclusivamente tramite specifica applicazione mobile denominata “Verifica C19”, che consente, nel rispetto della Privacy, di controllare l’autenticità, validità e integrità del certificato e non anche la causale di rilascio. La mancata verifica, nonché la mancata predisposizione delle modalità organizzative di verifica entro il 15/10/21, sono sanzionate in via amministrativa, da 400 a 1.000 euro. Per il mancato possesso comunicato dal lavoratore o accertato prima dell’accesso al luogo di lavoro, è previsto che i lavoratori siano considerati assenti ingiustificati fino all’eventuale, successiva esibizione del Green Pass e comunque non oltre il 31/12/21, senza retribuzione ma senza conseguenze sul piano disciplinare e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per le imprese con meno di 15 dipendenti è prevista, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, la possibilità di sospendere il lavoratore per un periodo di durata pari a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque non superiore a 10 gg rinnovabili una sola volta, entro il 31/12/21. Per i lavoratori trovati privi di Green Pass all’interno del luogo di lavoro, è prevista la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. La norma non dispone espressamente, per questa casistica, che i lavoratori siano considerati assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione, ma precisa che, in aggiunta alla sanzione amministrativa, si applicano le conseguenze disciplinari “secondo i rispettivi ordinamenti di settore”.

 

In vigore dal 22/09/21.

Il possesso del Green Pass in tutti gli ambiti lavorativi non è da intendersi come alternativo alle misure di contenimento già previste dal Protocollo d’intesa Governo/Parti sociali del 6 aprile 2021, la cui validità rimane ferma fino ad eventuale, diversa disposizione normativa.

Conferma in 48 ore la validità del Green Pass rilasciato per esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, peraltro con la precisazione che sono ammessi a tal fine anche i test molecolari su campione salivare. Dal momento che il possesso del Green Pass è un obbligo di legge posto espressamente ed esclusivamente a carico del lavoratore, il relativo onere economico, a prezzi calmierati o meno, non può fondatamente essere accollato al datore di lavoro, sul quale incombe il diverso obbligo di verifica.

 

DL n. 139 del 08/10/21 – Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

Prevede una modifica relativa alla richiesta anticipata dei certificati verdi ai lavoratori. Prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le informazioni relative al possesso delle certificazioni verdi COVID-19 con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

 

AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

Decisione CEE/CEEA/CECA n. 1752 del 01/10/21 – Modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 (c.d. “Direttiva SUP – Single Use Plastics”, che, nell’ottica di riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, “mette al bando” gli oggetti usa e getta).

Fissa le regole sul calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande. Ha ad oggetto i rifiuti di bottiglie monouso – ossia bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, ex parte F dell’Allegato della Direttiva SUP – indica le metodologie per: calcolare e comunicare la quantità di rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente (art. 1); determinare il peso delle bottiglie monouso immesse sul mercato (art. 2); calcolare il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti come rifiuti urbani indifferenziati o dispersi (art. 3); la raccolta e comunicazione dei dati (art. 4). Negli allegati, infine, sono previsti i formati con cui gli Stati dovranno comunicare i dati sui rifiuti in questione e le formule per il calcolo dei quantitativi raccolti.

 

DD (Lombardia) n. 12584 del 23/09/21 – Approvazione indicazioni relative all’applicazione dell’art. 184-ter a seguito delle modifiche apportate con d.l. n. 77/2021 e legge di conversione n. 108 del 28 luglio 2021.

La Regione Lombardia ha fornito le indicazioni sulle autorizzazioni End of Waste, nonché indicazioni sulle modalità di coinvolgimento di ARPA e di rilascio del parere, al fine di:

− assicurare standard elevati ed omogenei sul territorio di tutela dell’ambiente e della salute nell’applicazione dei criteri generali stabiliti dell’art. 184-ter del D.L.vo n. 152/2006;

− fornire supporto alle Autorità competenti e favorire la semplificazione dei procedimenti;

− dare un quadro di riferimento certo e comune agli operatori, al fine di favorire una gestione dei rifiuti maggiormente circolare con la piena applicazione della cessazione della qualifica di rifiuto.

In Allegato B è inoltre stato fornito il modello di dichiarazione di conformità per i prodotti derivanti dagli impianti di recupero che realizzano la cessazione della qualifica di rifiuto.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera                 

LR (Basilicata) n. 39 del 23/09/21 – Norme per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene.

Si applica:

– ai nuovi impianti/attività, a condizione che siano soggetti all’autorizzazione concernente le emissioni in atmosfera, all’autorizzazione alla Gestione dei Rifiuti ed alla valutazione d’impatto ambientale o alla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (screening);

– a tutti gli impianti/attività esistenti, nei casi di: modifiche o estensioni dei progetti relative ad impianti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, ove tali modifiche o estensioni comportino una variazione significativa del quadro emissivo odorigeno e ripetute segnalazioni di odori, non ascrivibili solamente ad imprevedibili episodi di malfunzionamento o di anomalie impiantistiche o gestionali;

– ad impianti/attività, qualora l’Autorità Competente ritenga necessario e urgente riesaminare l’autorizzazione a seguito di ripetute segnalazioni di odori.

 

In vigore dal 25/09/21.

 

 


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Le novità legislative del mese: Agosto 2021 (chiusura redazionale 08/09/21)

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

Legge n. 108 del 29/07/21 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

Abolita la Dichiarazione di avvenuto smaltimento: nessuna attestazione è più dovuta per il corretto smaltimento o per l’avvio allo smaltimento (o al recupero).

In vigore dal 31/07/21.

 

DM n. 47 del 09/08/21 – Approvazione delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 – Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”

Con l’approvazione da parte del MiTE, le nuove linee guida SNPA divengono vincolanti per i produttori dei rifiuti ai fini dell’attribuzione dei codici e della loro pericolosità, anche perché richiamate da un documento ufficiale (art.184, comma del TUA).

Sono contestualmente integrate dal paragrafo “3.5.9 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”.

Aggiornano e modificane le precedenti, pubblicate il 3 marzo 2020.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Mobility Manager                 

DM n. 209 del 04/08/21- Linee guida per la redazione e l’implementazione dei Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) – Decreto Interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021, art. 3 comma 5

Pubblicate dal Ministero della Transizione Ecologica come previsto dall’art. 3 comma 5 del DM n. 179/2021. Costituiscono il riferimento tecnico per imprese e P.A. ai fini dell’elaborazione dei PSCL che, ricordiamo, in fase di prima applicazione della nuova normativa dovranno essere adottati entro il 23 novembre 2021. Sono così articolate:

– Mobility management e PSCL – Contesto di riferimento

– Struttura del PSCL

– Parte informativa e di analisi del PSCL

– Parte progettuale del PSCL

– Adozione del PSCL

– Comunicazione del PSCL ai dipendenti

– Monitoraggio del PSCL

 

In allegato alle Linee guida sono inoltre riportati i seguenti contenuti:

– Indice tipo di un PSCL: contenuti minimi

– Scheda informativa su condizioni strutturali aziendali e offerta di trasporto

– Scheda informativa sugli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti

– Metodologia di valutazione dei benefici ambientali.

 

SICUREZZA – Testo Unico                 

Linee Guida “Agenti Fisici” – INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI FISICI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 elaborate dal sottogruppo Tematico Agenti Fisici del Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro in collaborazione con INAIL ed ISS

Le indicazioni operative sono disponibili sul Portale Agenti Fisici sotto forma di “FAQ” consultabili on line nelle rispettive sezioni tematiche, come già realizzato per le FAQ su CEM, Radiazione Solare e Microclima e rispondono a numerosissime questioni interpretative relativamente al campo “agenti fisici”.

Le indicazioni sono raccolte in cinque capitoli monotematici:

– Parte 1: Titolo VIII Capo I,

– Parte 2: Radiazione Solare,

– Parte 3: Microclima,

– Parte 4: Rumore,

– Parte 5: Vibrazioni.

 

Aggiornano il precedente documento del 2014, del Coordinamento Interregionale – INAIL – ISS.

 


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Le novità legislative del mese: Luglio 2021 (chiusura redazionale 09/08/21)

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SICUREZZA – Agenti Chimici                 

Aggiornamento 08/07/21 dell’ECHA relativo alla Candidate List – Lista di sostanze candidate ad essere incluse nell’Allegato XIV di REACH delle sostanze soggette alla procedura di autorizzazione

Aggiunte otto sostanze chimiche:

– Phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/ or combinations thereof (PDDP);

– orthoboric acid, sodium salt;

– Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP);

– glutaral;

– 4,4′-(1-methylpropylidene)bisphenol;

– 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde and its individual stereoisomers;

– 2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol (BMP); 2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative/3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA); 2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA);

– 1,4-dioxane.

Alcune delle sostanze appena aggiunte sono utilizzate nei prodotti di consumo, come cosmetici, articoli profumati, gomma e tessuti. Altre sono usate, ad esempio, come solventi, ritardanti di fiamma o nella fabbricazione di prodotti in materia plastica. La maggior parte di esse è stata aggiunta alla Candidate List a causa della loro pericolosità per le persone, in quanto sono tossiche per la riproduzione, cancerogeni, sensibilizzanti respiratori o interferenti endocrini.

L’elenco delle sostanze presenti nella candidate list raggiunge ora il numero di 219 SVHC.

Lista aggiornata reperibile all’indirizzo Internet: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table.

Si ricorda che le aziende devono rispettare i propri obblighi legali e garantire l’uso sicuro di queste sostanze chimiche. Devono inoltre notificare all’ECHA ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti se i loro prodotti contengono sostanze estremamente preoccupanti. Questa notifica viene inviata al database SCIP dell’ECHA e le informazioni verranno successivamente pubblicate sul sito web dell’Agenzia..

 

SICUREZZA – Agenti Biologici                 

DL n. 105 del 23/07/21 – Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

Proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale, per cui sono implicitamente prorogate a tale data anche tutti i provvedimenti che recitano “fino al termine dello stato di emergenza”, come ad es. lo smart working, la formazione a distanza in sincrono e la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 DL 34/2020. Regolamenta, inoltre, le modalità di utilizzo del Green Pass e dei nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni. Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

  1.  certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
  2. la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
  3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere a specifiche attività o ambiti a partire dal 6 agosto 2021; di interesse industriale i “Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso”, per cui si è in attesa di interpretazione in merito all’applicabilità alle mense aziendali. L’incidenza dei contagi resta in vigore, ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni, poiché i due parametri principali saranno il tasso di occupazione, per pazienti affetti da Covid-19, dei posti letto in area medica  e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva.

 

 


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Le novità legislative del mese: Giugno 2021 (chiusura redazionale 07/07/21)

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

Com CE n. 216/01 del 07/06/21 – Comunicazione della Commissione – Orientamenti della Commissione sui prodotti di plastica monouso conformemente alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente

Fornisce le indicazioni della Commissione dell’UE circa l’interpretazione e l’attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, tra cui palloncini e aste, contenitori, tappi e coperchi per bevande, posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette), contenitori per alimenti, cannucce, salviette umidificate. Il documento contiene molte definizioni e uno schema riepilogativo che elenca i criteri per interpretare la definizione di contenitori di plastica monouso per alimenti e l’applicazione o meno della Direttiva.

     

DL n. 77 del 31/05/21 – Governance del piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (cd. Decreto Semplificazioni)

Semplifica la realizzazione dei traguardi e obiettivi definiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il titolo I della Parte II, riporta una serie di misure in materia di transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico. Le misure ambientali oggetto di modifica riguardano principalmente i seguenti ambiti:

– Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sia statale che regionale,

– Provvedimento Unico Ambientale

– Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale

– Interpello Ambientale

– Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

– riconversione dei siti industriali e bonifiche

– economia circolare e i rifiuti.

In merito a quest’ultimo punto, introduce una serie di modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 tra cui segnaliamo, per rilevanza, la sostituzione dell’attestazione di avvenuto smaltimento per i rifiuti conferiti a un impianto autorizzato per D13, D14 e D15, con un’attestazione di avvio a recupero o smaltimento. Infine sostituisce l’allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/2006 recante l’elenco europeo dei rifiuti (EER), che non era allineato alla nomenclatura UE.

        

Delib. n. 4 del 03/06/21 – Criteri e modalità di iscrizione semplificata al registro di cui all’articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n. 120

Al registro, istituito presso l’Albo nazionale gestori ambientali, le aziende italiane ed estere possono iscriversi, in modalità semplificata, ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero. Il registro è articolato in classi, dalla classe a) alla classe f), in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati.

La deliberazione riporta i requisiti e la procedura d’iscrizione al registro, che è rinnovata ogni 5 anni. L’iscrizione avviene d’ufficio per le imprese iscritte all’Albo con procedura ordinaria e per le imprese iscritte alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti) limitatamente al solo esercizio del trasporto transfrontaliero.

L’art. 3 indica le tipologie di rifiuti che possono essere raccolti e trasportati.

 

In vigore dal 01/09/21.

        

SICUREZZA – Agenti Chimici                 

DM del 18/05/21 – Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute del 18 maggio 2021 di recepimento della direttiva n. 2019/1831/UE della Commissione del 24 ottobre 2019, che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione

Al fine di aggiornarne il contenuto in conformità con le disposizioni contenute nella direttiva n. 2019/1831/UE, l’art. 1 del decreto prevede la sostituzione dell’allegato XXXVIII al D.Lgs. n. 81/08, con il nuovo elenco riportante i valori limite di esposizione professionale, da usarsi nelle valutazioni del rischio chimico.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti termici (Regione Lombardia)                 

DD (Lombardia) n. 8224 del 16/06/21- Disposizioni operative per l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici civili, in attuazione della d.g.r. 3502 del 5 agosto 2020

Sono approvate le Disposizioni in attuazione della DGR 3502 del 5 agosto 2020, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Abroga le disposizioni approvate con DD n. 11785 del 23/12/15.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti industriali (Regione Lombardia)                 

DGR n. XI_4837 del 07/06/21 – Linea guida regionale per l’applicazione degli adempimenti previsti dall’art. 271 c. 7bis del D.Lgs. 152/06 ed ulteriori disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera delle sostanze pericolose

Forniscono indicazioni in merito agli adempimenti previsti dall’art. 271 c.7 bis del D.Lgs. n. 152/06 (limitazione emissioni di sostanze pericolose), anche alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 102/20 relativamente all’utilizzo nel ciclo produttivo di sostanze o miscele “classificate estremamente preoccupanti” quali ad es. cancerogeni e mutageni (H340, H350, H360). Indica anche modalità, contenuti e tempistiche per l’invio della relazione tecnica da presentarsi, in caso di impiego delle sostanze di cui sopra.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti industriali (Regione Piemonte)                 

Circ. Città Metropolitana Torino del giugno 2021 – AVVISO – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTANZE PERICOLOSE – PRIMA SCADENZA 28/08/2021

Indicazioni operative rivolte ai soggetti tenuti alla presentazione della relazione entro il 28 agosto 2021, a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 102/2020 alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, con allegato chiarimento del Ministero dell’ambiente.

Le sostanze classificate cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), quelle a tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (tra cui PCB e policlorodibenzodiossine) e quelle classificate come estremamente preoccupanti ai sensi del REACH devono essere sostituite nei cicli produttivi non appena tecnicamente ed economicamente possibile laddove siano emesse in atmosfera. Ogni 5 anni, a far data dal rilascio o dal rinnovo dell’autorizzazione, i gestori inviano all’Autorità Competente una relazione con la quale viene analizzata la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. L’Autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o rinnovo dell’autorizzazione.

Se invece queste sostanze vengono utilizzate in attività già autorizzate attraverso l’adesione ad autorizzazioni di carattere generale (AVG) i gestori saranno tenuti a presentare una nuova domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.lgs. 152/06 entro il 28 agosto 2023.

 

Nel caso di stabilimenti o installazioni già in esercizio al 28 agosto 2020 (data di entrata in vigore del D.lgs. 102/2020), i gestori devono presentare all’Autorità Competente la relazione prevista entro il 28 agosto 2021, a cui seguirà la presentazione di una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025, oppure entro una data precedente eventualmente individuata alla luce della relazione ricevuta dal gestore.

L’adeguamento può essere inoltre previsto nelle domande di rinnovo o di modifica sostanziale antecedenti il 1° gennaio 2025 e il termine di adeguamento non può essere superiore a 4 anni.

Nel caso in cui, a seguito di variazione della classificazione di sostanze o miscele in uso, uno stabilimento o un’installazione ricadano in questi obblighi, il gestore dovrà presentare entro 3 anni dalla variazione una domanda di autorizzazione allegando alla stessa la relazione.


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Le novità legislative del mese: Maggio 2021 (chiusura redazionale 08/06/21)

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

Circ. Min. n. 51657 del 14/05/21 – Decreto Legislativo n. 116/2020 – Criticità interpretative ed applicative – Chiarimenti.

Affronta diversi dubbi interpretativi, tra i quali:

a) Rifiuti da costruzione e demolizione, rifiuti cimiteriali lapidei e da inerti e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico.

b) Rifiuti c.d. verdi.

c) Trasmissione e conservazione della quarta copia del FIR e microraccolta

d) Rifiuti sanitari e da manutenzione

e) Norme sanzionatorie.

 

Si ricorda che la circolare esplicativa in questione ha certamente una grande utilità sul piano operativo, ma per tutto ciò che comporta sanzioni, tuttavia, il potere giudiziario non è vincolato dalle interpretazioni offerte da fonti di diritto che non siano quelle primarie.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Mobility Manager                

DM del 12/05/21 – Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del Mobility Manager.

Punta a fare chiarezza sulle modalità attuative delle disposizioni sul ‘Mobility Manager’, figura a cui spetta la gestione degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, al fine di ridurre l’impatto ambientale del traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane. In particolare, distingue tra “Mobility Manager aziendale” (specializzato nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro), e “Mobility manager d’area” (che si occupa del supporto al Comune territorialmente competente, presso il quale è nominato, nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i Mobility manager aziendali).

Identifica, inoltre, il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL), che costituiscono lo strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici del personale dipendente. Secondo quanto previsto dal provvedimento, le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali (con più di 100 dipendenti) ubicate in un capoluogo di regione o in una città metropolitana o in un capoluogo di provincia o in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il PSCL del proprio personale dipendente.

 

Le realtà non in possesso dei requisiti sopracitati, «possono comunque procedere facoltativamente alla nomina del Mobility Manager aziendale».

        

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Impianti termici (Regione Piemonte)                

DGR (Piemonte) n. 10-3262 del 21/05/21 – Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 e s.m.i., articoli 39, comma 1, lettere c), g) e l) e 40. Approvazione delle nuove disposizioni in materia di catasto, accertamenti e ispezioni degli impianti termici e obblighi di comunicazione in capo ai distributori di combustibile per gli impianti termici. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2018, n. 32-7605.

Il documento ha la finalità di:

– aggiornare la gestione operativa del Catasto degli impianti termici (CIT), richiamando l’accessibilità allo strumento da parte delle amministrazioni locali (Città Metropolitana di Torino, Province e Comuni), a vario titolo coinvolte nei controlli sugli impianti termici per i diversi profili di competenza;

– aggiungere il modello Allegato Tipo 1B destinato all’acquisizione dei dati significativi per le tipologie di impianti alimentati a biomasse;

– aggiornare le disposizioni contenute negli allegati A, B e C, alla luce delle modifiche normative intervenute e del riordino delle competenze in materia di accertamenti e ispezioni;

– prevedere la facoltà di ARPA di avvalersi di personale esperto in attività ispettive delle province e della Città Metropolitana previa stipulazione di convenzione che regoli i rapporti tra gli enti interessati;

– rendere più stringenti ed efficaci le disposizioni per i controlli relativi al rendimento di combustione e per quelli relativi alle emissioni di Nox.

        

 


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Le novità legislative del mese: Marzo 2021 (chiusura redazionale 07/04/21)

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AMBIENTE / SICUREZZA – Amianto                 

DD (Piemonte) n. 333 del 11/03/21 – Avvio della procedura per l’inoltro telematico dei Piani di Lavoro (art. 256 del D.Lgs. 81/08) e delle Notifiche (art. 250 del D.Lgs. 81/08) Amianto.

Dispone che tutti i Piani di Lavoro e le Notifiche Amianto delle imprese che effettuano attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, siano trasmesse esclusivamente tramite la piattaforma denominata Notifiche e Piani di Lavoro Amianto (NPLA), presente sul portale di Sistema Piemonte.

In vigore dal 1 giugno 2021.

 

SICUREZZA – Agenti biologici                

Protocollo 06/04/21 (aggiornamento) – Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Aggiorna il Protocollo sulla sicurezza di marzo e aprile 2020.

I principali punti, in continuità con le versioni precedenti, sono:

  1. Massimo utilizzo del lavoro agile;
  2. Incentivazione di ferie e permessi;
  3. Sospensione delle attività nei reparti non essenziali alla produzione;
  4. Adozione di protocolli anticontagio;
  5. Sanificazione degli ambienti di lavoro;
  6. Limitazione degli spostamenti all’interno della singola sede;
  7. Adozione di protezione delle vie respiratorie nei locali condivisi.

 

Le principali novità:

  1. La riammissione sul lavoro di lavoratori risultati positivi è possibile solo a seguito di tampone (molecolare o antigenico) anche superati i 21 giorni. Questa precisazione nasce dal fatto che la Circolare di ottobre 2020, relativamente ai c.d. lunghi positivi, aveva previsto il termine dell’isolamento dopo 21 giorni. Viene ribadito che, sebbene l’isolamento finisca al 21-esimo giorno, il lavoratore potrà tornare al lavoro solo con tampone negativo;
  2. Obbligo di utilizzo della mascherina in tutti gli ambienti di lavoro condivisi. Il protocollo del 24 aprile aveva introdotto l’obbligo di mascherina negli spazi comuni, oltre che in tutti i casi di mancato rispetto del distanziamento. La nota di commento di Confindustria aveva indicato che, per spazi comuni, si intendevano quelli di cui al punto 7 (mensa, spogliatoi, aree fumatori, aree break) lasciando quindi liberi i locali di lavoro. Con questo aggiornamento, si ha l’obbligo di indossare la mascherina in qualsiasi ambiente di lavoro salvo dove si possa dimostrare l’effettivo isolamento del lavoratore;
  3. Viene inserita la possibilità di trasferte anche all’estero da svolgersi, però, in base a specifiche considerazioni in base al contesto;
  4. Permessa la formazione in presenza purché svolti in azienda;
  5. Nel caso di ricovero ospedaliero per il soggetto positivo, è prevista la visita medica di rientro, indipendentemente dalla durata dell’assenza, quindi anche per meno di 60 gg.

 

Come il precedente, trova applicazione esclusivamente per aziende non del settore sanitario.

Per approfondimenti si rimanda al Comunicato ufficiale sul sito del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto).

        

Protocollo 06/04/21 (vaccinazione luoghi di lavoro) – Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.

Il documento, elaborato in base alle linee guida Inail, fissa i requisiti minimi per effettuare la campagna vaccinale in azienda, che partirà quando arriveranno le nuove dosi di vaccini. Le adesioni dei lavoratori avvengono su base volontaria, dietro informativa del medico competente che acquisirà il consenso informato, il triage preventivo sullo stato di salute, la tutela della riservatezza dei dati e la registrazione. Le vaccinazioni potranno essere fatte direttamente nel luogo di lavoro, anche in forma aggregata, ed i datori di lavoro che, anche in forma aggregata, potranno chiedere il supporto delle associazioni di categoria. In alternativa si potrà ricorrere a strutture sanitarie private attraverso convenzioni, o alle strutture territoriali dell’Inail. I costi per la realizzazione saranno a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite sarà a carico dei servizi sanitari regionali territorialmente competenti.

Per approfondimenti si rimanda al Comunicato ufficiale sul sito del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5383&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto).

 


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Le novità legislative del mese: Febbraio 2021 (chiusura redazionale 03/03/21)

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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi                 

DPCM del 23/12/20 – Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021.

Pubblicato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2021 e le relative istruzioni.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 2 bis, della L. 25 gennaio 1994, n. 70, il MUD 2021 dovrà essere presentato 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. quindi la consueta data di presentazione del 30 aprile slitterà al 16 giugno 2021.

               

DM n. 188 del 22/09/20 – Recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone (End of waste Carta).

Il regolamento, composto di sette articoli e tre allegati, stabilisce i criteri specifici in osservanza dei quali i rifiuti di carta e cartone, all’esito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del Codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).

La carta e cartone recuperati, nel rispetto dei requisiti di qualità stabiliti dall’Allegato I, potranno, poi, essere utilizzati – così come disposto dall’Allegato II del provvedimento – «nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima».

 

Circ. n. 3 del 11/02/21 – Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020. Proroga stato di emergenza.

Aggiornato il periodo di validità delle iscrizioni all’Albo gestori ambientali: quelle in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021.

Precisa, inoltre, che ai fini del legittimo esercizio dell’attività, l’impresa deve comunque rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, comunicare eventuali variazioni dell’iscrizione, e prestare, nei casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 luglio 2021.

 

SICUREZZA – Cancerogeni                

DM del 11/02/21 – Recepimento della direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 nonché la direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che modificano la direttiva (CE) 2004/37 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Sono aggiornati gli Allegati al D.Lgs. n. 81/08:

– XLII – Elenco di sostanze, preparati e processi (aggiunti i “Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore – voce 7” e i “Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel – voce 8”)

– XLIII – Valori limite di esposizione professionale (inserito il VLE per le “Emissioni di gas di scarico dei motori diesel” e l’esposizione “CUTE” per le miscele di IPA e gli oli minerali esausti).

 

Dal 10 febbraio 2021 le comunicazioni relative ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica (ved. nota INAIL prot. n.0000275 del 01/02/21 e disponibile sul sito www.inail.it).

 

SICUREZZA – Agenti chimici                

Aggiornamento 19/01/21 dell’ECHA relativo alla Candidate List – Lista di sostanze candidate ad essere incluse nell’Allegato XIV di REACH delle sostanze soggette alla procedura di autorizzazione.

Aggiunte due sostanze tossiche per la riproduzione:

– Bis (2- (2-methoxyethoxy) ethyl) ether

– Dioctyltin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis (coco acyloxy) derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis (fatty acyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant carbon number of the fatty acyloxy moiety.

Le due sostanze sono utilizzate in prodotti come inchiostri o toner e per produrre plastica e pneumatici in gomma. L’elenco delle sostanze presenti nella candidate list raggiunge ora il numero di 211 SVHC.

 

Lista aggiornata reperibile all’indirizzo internet: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table.

 

SICUREZZA – Agenti biologici                

DPCM del 02/03/21 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Tra gli aspetti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, conferma i protocolli riportati nei seguenti allegati:

– Allegato 12 – Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali.

 – Allegato 13 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri.

– Allegato 14 – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica.

 


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