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AMBIENTE – Rifiuti e imballaggi
UNI 10802:2023 – Rifiuti – Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati
Dopo 10 anni, viene aggiornata la norma che descrive:
– modalità di campionamento manuale di rifiuti in relazione al loro diverso stato fisico;
– procedure di riduzione dimensionale dei campioni di rifiuti prelevati in campo, al fine di facilitarne il trasporto in laboratorio;
– procedure per l’imballaggio, la conservazione, lo stoccaggio del campione a breve termine e il trasporto dei campioni di rifiuti;
– documentazione per la rintracciabilità delle operazioni di campionamento.
La norma si applica ai rifiuti liquidi, liquefattibili per riscaldamento, pastosi, solidi (polverulenti, granulari, grossolani e monolitici) e ai fanghi. I principi tecnici enunciati nella norma possono costituire un riferimento anche per altre matrici solide e liquide quali, per esempio, i cosiddetti End of Waste.
Da segnalare come novità rispetto alla precedente revisione, gli esempi di piani di campionamento riportati nell’Appendice F.
Circolare (Comitati) n. 3 del 10/10/23 – Applicazione delle disposizioni contenute nelle delibere n. 6 del 30 maggio 2017 e successive modifiche ed integrazioni e della delibera n. 1 del 30 gennaio 2020
In una circolare esplicativa, il Comitato nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha chiarito che le imprese il cui Responsabile Tecnico non risulta più idoneo alla data del 17/10/2023, possono proseguire l’attività solo per alcuni giorni successivi, durante i quali la funzione è provvisoriamente esercitata dai legali rappresentanti.
Il periodo transitorio in questione è considerato valido a tutti gli effetti ai fini della dimostrazione dei requisiti per dispensare dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che intende ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico.
Le Sezioni regionali dell’Albo notificheranno le avvenute decadenze alle imprese interessate, tramite PEC. L’idoneità di tutti i soggetti che superano le verifiche sarà ripristinata in automatico.
Deliberazione n. 5/ALBO/CN del 11/10/2023 – Procedure operative nei casi di decadenza di idoneità del responsabile tecnico al 16 ottobre 2023
La delibera stabilisce che le imprese il cui Responsabile Tecnico non risulta più idoneo alla data del 17/10/2023, possono proseguire l’attività solo per alcuni giorni successivi, durante i quali la funzione è provvisoriamente esercitata dai legali rappresentanti.
Rimangono invariati gli adempimenti previsti dalla Circolare (Comitati) n. 3 del 10/10/23.
DD (Campania) n. 322 del 24/10/23 – Adozione “Carta dei diritti e dei doveri dell’utente nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani” ex art 21, comma 3, lettera l) L.r 14/2016 e s.m.i.
La Regione Campania ha adottato la Carta dei diritti e dei doveri dell’utente nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ex art. 21, comma 3, lettera l) L.r 14/2016, con l’introduzione della Carta elaborata dall’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti, e che rappresenta un importante strumento che «concorre in modo rilevante a tutelare l’ambiente ed a garantire le giuste relazioni dei cittadini e delle generazioni future con le risorse naturali del territorio campano». Ispirato ai principi fondamentali di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia, trasparenza, sicurezza e rispetto dell’ambiente e della salute umana, privacy, il provvedimento persegue obiettivi di miglioramento e razionalizzazione, nell’ottica dell’adozione di soluzioni più funzionali allo scopo attraverso un contributo attivo dell’utente, anche al fine di migliorare il servizio.
SICUREZZA – Sicurezza e igiene generale
DM 20-09-23 – Rivalutazione delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge
Il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha stabilito che le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%.
SICUREZZA – Attrezzature di lavoro – macchine – impianti
Decreto Direttoriale n. 123 del 24/10/23 – 43° Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell’allegato VII al D. Lgs. n. 81/2008, a verifiche periodiche, volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
AMBIENTE – Emissioni in atmosfera – Emissioni impianti industriali
Reg CE n. 2122 del 12/10/23 – Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2122 della Commissione, del 12 ottobre 2023, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l’aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Nuove modalità con cui gli Stati Ue comunicano le emissioni degli impianti soggetti alla disciplina Emission Trading System. Il documento modifica profondamente il regolamento (UE) 2018/2066 per quanto riguarda l’aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE.
In particolare, sono ben 35 le modifiche apportate, tra cui quelle all’art. 3 (“Definizioni”), all’art. 54 (“Disposizioni specifiche per i biocarburanti”), e all’allegato IX (“Informazioni e dati minimi da conservare”).
Tra le novità spicca quella che consente agli Stati membri di ottemperare all’obbligo di comunicare annualmente le emissioni sottoposte a verifica di ciascun impianto di incenerimento di rifiuti urbani entro il 30 aprile di ogni anno; analogamente, poi, i gestori degli impianti entro il 31 marzo di ogni anno dovranno presentare all’autorità competente una comunicazione delle emissioni (il riferimento è agli impianti che svolgono attività di combustione e hanno una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW).
In vigore dal 01/01/2024 (con eccezione di alcuni punti applicabili dal 1° luglio 2024).
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