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SICUREZZA – Agenti chimici
Reg. CE n. 692 del 16/02/22 – Regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione, del 16 febbraio 2022, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
Pubblicato il Regolamento che costituisce il 18° ATP al Regolamento CLP. Il nuovo regolamento modifica l’Allegato VI del CLP, aggiornando l’elenco delle classificazioni ed etichettature armonizzate di alcune sostanze, prevedendo l’inserimento di nuove voci e la modifica di alcune esistenti.
Si segnalano, tra le nuove sostanze inserite nell’Allegato VI (39 in tutto), il bromuro di ammonio (CAS 12124-97-9), il propilbenzene (CAS 103-65-1) che ora è separato dal cumene che compare tra quelle modificate, il benzofenone (CAS 119-61-9), ecc.
Tra le sostanze la cui classificazione armonizzata è stata modificata (17 in totale) figurano il Bisfenolo A (CAS 80-05-7) che prevede la classificazione aggiuntiva come Aquatic Acute 1 H400 (M=1), Aquatic Chronic 1 H410 (M=10), il triclorosilano (CAS 10025-78-2) che è stato classificato anche Water-React. 1 H260 e che passa da H332 a H331 e per il quale sono stati definiti i valori di stima della tossicità acuta (STA), ecc.
Applicabile dal 23/11/23.
SICUREZZA – Agenti chimici
Rettifica (com.) del 25/05/22 – Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione, del 16 febbraio 2022, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
La Commissione ha deciso di “far slittare” dal 23/11/23 al 01/12/23 la data di applicazione del regolamento (UE) n. 2022/692, il quale – modificando l’Allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (Clp) – aggiorna l’elenco delle classificazioni ed etichettature armonizzate di alcune sostanze chimiche, prevedendo l’inserimento di nuove voci e la modifica di alcune esistenti.
Ricordiamo che comunque gli operatori del settore possono applicare – su base volontaria – le nuove regole dal 23 maggio 2022 (data di entrata in vigore del regolamento 2022/692).
SICUREZZA – Agenti Biologici (Campania)
BURC n. 42 del 05/05/22 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. – Atto di richiamo e raccomandazione.
Stabilisce che, secondo quanto previsto dal “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto in data 24 aprile 2020 e prorogato da ultimo in data 4 maggio 2022, sui luoghi e negli ambienti di lavoro privato relativi alle attività produttive, industriali e commerciali, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso (ad es., nelle cucine, nelle mense, nei bar) o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore.
SICUREZZA – Cantieri temporanei e mobili
Ordinanza Ministeriale del 09/05/22 del 09/05/22 – Adozione delle “”Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri.
Al fine di adeguare le misure per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sono state adottate apposite Linee guida.
Le misure di precauzione contenute si estendono ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere. Il coordinatore per la sicurezza, ove nominato ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, provvede a integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con le misure contenute nelle Linee guida. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio. Le linee guida riguardano:
– INFORMAZIONE SUGLI OBBLIGHI NEL CANTIERE
– DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
– MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
– PULIZIA E IGIENE NEL CANTIERE
– GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
– GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
– SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST
In vigore dal 09/05/22 al 31/12/22.
AMBIENTE – Rumore esterno
DM n. 16 del 24/03/22 – Definizione delle modalità per l’individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10-bis, articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.
Le zone silenziose (di un agglomerato e quelle in aperta campagna) sono aree di pubblica fruizione o comunque accessibili al pubblico – esistenti o oggetto di pianificazione acustica – volte ad evitare o ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale, nonché ad evitare aumenti del rumore e perseguire e conservare la qualità acustica dell’ambiente quando questa è buona (o è caratterizzata dalla predominanza di suoni desiderati).
Sul tema è previsto l’obbligo – da parte delle regioni e delle province autonome – di comunicare entro il 31 maggio 2025 e, successivamente, ogni cinque anni, al Ministero della Transizione Ecologica (MITE) nonché all’ISPRA (Istituto Superiore Per La Protezione e La Ricerca Ambientale) i dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica.
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