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AMBIENTE – RIFIUTI E IMBALLAGGI
Legge n. 12 del 11/02/19 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione
Istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06.
Il Ministro, con proprio decreto, definirà le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi.
Dal 1° gennaio 2019, è confermata l’abolizione del SISTRI; la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 152/06, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205 del 13/12/10.
In vigore dal 13/02/19.
Circ. Min. n. 2730 del 13/02/19 – Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti
Fornisce le prime indicazioni sulle informazioni che i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti devono fornire ai prefetti ai sensi del comma 4 dell’art. 26-bis della Legge 132/2018 (Piani di emergenza interni). In particolare le seguenti informazioni:
– Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società;
– Descrizione, dei possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento;
– Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
– Descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente;
– Descrizione delle disposizioni per avvisare tempestivamente, le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (Vigili del fuoco, Prefettura, ARPA, ecc.).
Precisa che le disposizioni sono finalizzate minimizzare il più possibile i pericoli per la salute umana e per l’ambiente e non trovano applicazione negli impianti che ricadano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015 (normativa “Seveso”).
DPCM n. 45 del 22/02/19 – Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019
Il modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2017 è integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al nuovo decreto.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 della L. 25 gennaio 1994, n. 70, il MUD 2019 dovrà essere presentato 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. quindi la consueta data di presentazione del 30 aprile slitterà al 22 giugno 2019.
SICUREZZA – Dispositivi di Protezione Individuale
D.Lgs. n. 17 del 19/02/19 – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio
Molteplici sono le modifiche apportate (tra parentesi i dettagli più rilevanti):
– le norme armonizzate e presunzione di conformità dei DPI
– i requisiti essenziali di sicurezza (ora si considerano conformi i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione richiesta nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI)
– la procedura di valutazione della conformità (ora si richiede al fabbricante di eseguire la procedura di valutazione della conformità e redigere la documentazione tecnica, in allegato III, anche al fine di esibirla alle Autorità di Vigilanza per tutti i DPI
– gli organismi notificati (le attività di valutazione della conformità devono ora essere effettuate da organismi notificati autorizzati, in possesso dei requisiti minimi, tramite domanda di autorizzazione)
– la documentazione tecnica, gli attestati di certificazione e la marcatura CE (la documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana)
– la vigilanza del mercato sui DPI
– le sanzioni e disposizioni penali (importi sanzionatori maggiori)
– le disposizioni di adeguamento
– gli oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità dei DPI, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sul mercato.
In vigore dal 12/03/19. Modifica il D.Lgs. n. 475 del 04/12/92, abrogando la Direttiva n.89/686/CEE e abroga il D.Lgs. n. 10 del 02/01/97.
Modifica, di conseguenza, il Testo Unico di Sicurezza (art.74 e 76).
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