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Le novità legislative del mese: Maggio 2024 (chiusura redazionale 06.06.24)

Dalla nostra banca dati EasyLexHSE

 

AMBIENTE – Rumore esterno

D.D. (Piemonte) n. 389 del 23/05/24 – Legge 447/1995 e decreto legislativo 42/2017. Approvazione nuova modulistica per la presentazione delle istanze per lo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica, per il riconoscimento dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica e dei corsi di aggiornamento professionale

La determinazione approva:

– il modello di “Istanza per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e del Capo VI del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42” (Allegato 1);

– il modello di “Istanza per il riconoscimento del corso abilitante alla professione di tecnico competente in acustica, di cui al d.lgs. 42/2017” (Allegato 2);

– il modello di “Istanza per il riconoscimento del corso di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica iscritti all’elenco di cui all’art. 21 del d.lgs. 42/2017” (Allegato 3).

La determinazione, inoltre, stabilisce che il Gruppo di lavoro per la valutazione delle istanze per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica procederà ad esaminare le istanze presentate per il riconoscimento dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica e dei corsi di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica nelle medesime sedute convocate trimestralmente per la valutazione delle istanze per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica.

 

AMBIENTE – Emissioni in atmosfera

Rapporto ISPRA n. 399 del 01-05-24 – Le emissioni di gas serra in Italia. Obiettivi di riduzione al 2030

Il Rapporto non contiene prescrizioni o adempimenti da assolvere ma fornisce dati utili a comprendere l’andamento delle emissioni nazionali di gas climalteranti e su quali aspetti sia lecito attendersi interventi normativi nel breve-medio periodo.

In particolare, si evidenzia che:

– l’aumento costante del settore dei trasporti in Italia continua ad incidere negativamente sull’andamento delle emissioni di gas serra (dal trasporto stradale provengono oltre il 90% delle emissioni, con un aumento del 7% dal 1990);

– oltre ai trasporti (26% del totale nazionale), i settori della produzione di energia (23%), residenziale (riscaldamento degli edifici) (18%) e dell’industria manufatturiera (13%) sono quelli che, nel 2022, hanno contribuito a circa la metà delle emissioni nazionali di gas a effetto serra;

– in crescita anche le emissioni derivanti dal settore dei rifiuti con un incremento del 5,6% dal 1990 al 2022 a causa dell’aumento delle emissioni da smaltimento in discarica e, in misura minore, dal trattamento delle acque reflue (18,8%);

– la mancata diminuzione delle emissioni di trasporti e del residenziale”, ha portato a un progressivo avvicinamento dei livelli emissivi italiani ai tetti massimi consentiti, fino al loro superamento registrato sia nel 2021 che nel 2022. Questo ha comportato un allontanamento dell’Italia dagli obiettivi stabiliti dal regolamento 2023/857/UE.

 

AMBIENTE – Trasporti – ADR

Circ. Min. 14-05-24, n. 13921 – Commenti e chiarimenti operativi all’applicazione del D.M. 7 agosto 2023, inerente alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR

A seguito delle richieste di chiarimento pervenute in merito al D.M. 07-08-23, il Ministero specifica che esso si applica non solo alle imprese la cui attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose, sia svolta secondo una delle condizioni di esenzione descritte agli artt. 3, 4 e 5 del suddetto D.M., ma anche agli operatori di stazioni di lavaggio cisterne o di officine di manutenzione, installatori di impianti o simili, nella misura in cui tali attività richiedano la movimentazione di merci pericolose o rifiuti pericolosi. Sono invece esentate dall’obbligo di nominare un consulente le imprese che limitano la propria attività all’intermediazione, coordinamento ed organizzazione di beni e risorse che non hanno impatto sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose. A titolo di esempio, si cita un intermediario che abbia per scopo la conclusione di contratti di mediazione per il trasporto di merci e che non rientri nella definizione di speditore o di trasportatore (cfr. cap. 1.2 ADR). Vengono poi chiariti i casi di esclusione o esenzione totale di cui all’art. 3 del D.M. e i casi di esenzione parziale di cui all’art. 4 del D.M. Quanto all’esclusione o esenzione totale, sono ovviamente escluse dall’obbligo di nomina di un consulente le imprese la cui attività ricada in uno dei regimi di esenzioni individuati alla sezione 1.1.3, con eccezione della sottosezione 1.1.3.6. Sono, altresì, escluse dall’obbligo di nomina di un consulente le imprese la cui attività sia inerente a merci pericolose integralmente escluse dall’ADR per applicazione di una specifica disposizione o esentate dall’ADR in applicazione di uno specifico regime di confezionamento.

La Circolare in esame chiarisce altresì, in materia di formazione di cui all’art. 7 del DM, che la durata e la periodicità dei corsi di formazione è lasciata alla discrezione del legale rappresentante sulla base del livello di rischio delle attività svolte e in considerazione delle modifiche introdotte nella regolamentazione e nelle procedure stesse.

Da ultimo, il MIT precisa che, considerato che le responsabilità del vettore, del committente, del caricatore, dello scaricatore e del proprietario della merce sono definite dal quadro normativo nazionale oltre che dall’accordo ADR e che i ruoli e le responsabilità delle varie figure coinvolte richiedono una regolamentazione mediante stipula di idonei contratti, gli obblighi di ciascun operatore sono elencati espressamente nel capitolo 1.4.2 e 1.4.3 dell’ADR.

 

AMBIENTE / SICUREZZA – Agenti chimici

Reg.UE 2024/1328 del 16-05-24 – Regolamento (UE) 2024/1328 della Commissione, del 16 maggio 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano (D4), il decametilciclopentasilossano (D5) e il dodecametilcicloesasilossano (D6)Regolamento (UE) 2024/1328 della Commissione, del 16 maggio 2024, che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ottametilciclotetrasilossano (D4), il decametilciclopentasilossano (D5) e il dodecametilcicloesasilossano (D6)

Il Regolamento modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006

 

AMBIENTE – Produzione di rifiuti

L. 23-05-24, n. 67 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria

La legge converte il D.L. 14-04-23, n. 39 che ha dettato disposizioni urgenti in materia fiscale. Tra le disposizioni di interesse lo spostamento al 30 giugno 2024 del termine, già scaduto lo scorso 30 aprile, per l’approvazione da parte dei Comuni dei Piani economico-finanziari, dei regolamenti e delle delibere tariffarie relative alla tassa rifiuti per l’anno 2024. Restano efficaci le deliberazioni già approvate dagli Enti locali tra il 1° maggio 2024 e il 29 maggio 2024

La legge, inoltre, fa slittare al 1° luglio 2026 il termine per l’efficacia delle disposizioni sull’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (c.d. “plastic tax”). Secondo quanto previsto dalla relativa disciplina (articolo 1, commi 634-658, della legge 160/2019), il tributo è dovuto per tutti i manufatti monouso in plastica che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere e proteggere medicinali.

 

SICUREZZA – Attrezzature di lavoro – macchine – impianti

Dec. CE n. 1329 del 13/05/24 – Decisione di esecuzione (UE) 2024/1329 della Commissione, del 13 maggio 2024, recante modifica e rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 per quanto riguarda le norme armonizzate per la prevenzione dell’esplosione e la protezione contro l’esplosione in atmosfere esplosive, i sistemi laser, le parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza, le macchine per materie plastiche e gomma, i veicoli per la raccolta dei rifiuti, le attrezzature per il supporto a terra degli aeromobili, i carrelli industriali senza guidatore a bordo e i loro sistemi, i cicli elettrici a pedalata assistita, i nastri trasportatori destinati al trasporto di persone per sport invernali o per utilizzo turistico, i carrelli spinti manualmente, le macchine tenonatrici e profilatrici per la lavorazione del legno, le trattrici e le macchine agricole e forestali, gli apparecchi commerciali per imballaggi sottovuoto, gli apparecchi per la refrigerazione e i produttori di ghiaccio commerciali, le cesoie tosaerba e gli apparecchi per il giardinaggio a motore azionati da operatore a terra

Aggiorna i riferimenti delle norme armonizzate Direttiva macchine 2006/42/CE relativamente a specifici argomenti, in particolare entra in regime di armonizzazione la norma EN ISO 13849-1:2023 (Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza – Parte 1: Principi generali per la progettazione) la cui precedente versione, EN ISO 13849-1:2015, è soppressa a decorrere dal 15 maggio 2027.

 

AMBIENTE – Ecogestione

Dir. CE n. 1306 del 29/04/24 – Direttiva (UE) 2024/1306 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda i termini per l’adozione di principi di rendicontazione di sostenibilità per taluni settori e per talune imprese di paesi terzi

Prorogato il termine del 30/06/24, entro il quale la Commissione UE avrebbe dovuto adottare i principi di rendicontazione di sostenibilità (ESG) specifici per settore di attività delle imprese.

Analogo slittamento è previsto per l’adozione dei principi di rendicontazione che dovranno adottare imprese di paesi terzi operanti nell’Unione.

Le imprese avranno, dunque, più tempo e modo per adottare e applicare la prima serie di principi per la rendicontazione delle informazioni generali da comunicare nel 2025 in relazione ai dati 2024, dettati nel regolamento delegato (UE) 2023/2772.

Solo successivamente scatterà l’obbligo per le imprese di adottare gli stardard più stringenti di rendicontazione ESG e della comunicazione di informazioni in funzione del settore di attività.

Tali standard andranno, infatti, a soppesare specificamente il rischio e gli impatti associati ai diversi settori in termini di sostenibilità per l’ambiente, i diritti umani e la governance, segnando una tappa ulteriore nel perseguimento degli obiettivi europei ESG dell’Agenda 2030.

 

 

 

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